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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14208/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2022 del Giudice di Pace di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, con cui denunzia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è manifestamente infondato laddove deduce la mancanza o mera apparenza della motivazione, consentendo questa di comprendere l'iter logico- giuridico della decisione, e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, laddove deduce la contraddittorietà o illogicità della motivazione in un ricorso ammesso per soli vizi di violazione di legge; difatti, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 avverso le sentenze pronunciate a seguito di appello contro le sentenze del giudice di pace può proporsi ricorso per Cassazione solo per vizi di violazione di legge; il motivo appare, inoltre, reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2022 del Giudice di Pace di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, con cui denunzia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è manifestamente infondato laddove deduce la mancanza o mera apparenza della motivazione, consentendo questa di comprendere l'iter logico- giuridico della decisione, e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, laddove deduce la contraddittorietà o illogicità della motivazione in un ricorso ammesso per soli vizi di violazione di legge; difatti, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 avverso le sentenze pronunciate a seguito di appello contro le sentenze del giudice di pace può proporsi ricorso per Cassazione solo per vizi di violazione di legge; il motivo appare, inoltre, reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 14208/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris