Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:332
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA] T‑303/04 R
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara comunitaria — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Assenza»
Ordinanza del presidente del Tribunale 10 novembre 2004
Massime dell’ordinanza
1.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Onere
della prova — Nesso di causalità tra il danno lamentato e l’atto impugnato
(Art. 242 CE)
2.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno
finanziario
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno
non finanziario
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
1. Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente,
al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultimo provare di non poter attendere
l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura. Pertanto, se il richiedente non dimostra il nesso
tra il preteso danno e gli atti di cui chiede la sospensione dell’esecuzione, il provvedimento provvisorio non può essere
considerato pertinente e necessario per evitare l’insorgere del danno fatto valere.
(v. punti 65‑66, 70)
2. Un danno di ordine finanziario non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile né difficilmente riparabile,
in quanto può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria, in particolare mediante un eventuale ricorso
per risarcimento ai sensi dell’art. 288 CE.
(v. punto 72)
3. La decisione di non aggiudicazione di un appalto pubblico non ha necessariamente l’effetto di causare un danno irreparabile
alla reputazione e alla credibilità degli offerenti la cui offerta sia stata estromessa. Infatti, la partecipazione a una
gara pubblica, per sua natura altamente competitiva, comporta necessariamente rischi per tutti i partecipanti, e l’eliminazione
di un offerente in forza delle norme della gara non presenta, di per sé, alcun carattere pregiudizievole.
(v. punto 82)
[OSCURATO:PERSONA]
10 novembre 2004
(1)
«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara comunitaria – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Urgenza – Assenza»
Nel procedimento T-303/04 R,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. S. Pappas,
richiedente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. L. Parpala e E. Manhaeve, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione, da una parte, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 giugno 2004
[[OSCURATO:PERSONA]/R2/CTR/mas D (2004) 324] di classificare solo in seconda posizione l'offerta presentata, a seguito di una gara d'appalto
per la prestazione di servizi informatici, dal raggruppamento di cui la richiedente è membro e, dall'altra, della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 14 luglio 2004 [[OSCURATO:PERSONA]/R2/CTR/mas D (2004) 811] che respinge i reclami 21 giugno, 1°, 5 e 8 luglio 2004
proposti dalla richiedente contro l'assegnazione dell'appalto ad un altro raggruppamento,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia
1
[OSCURATO:PERSONA] SA opera nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, in particolare per conto
delle istituzioni europee.
2
In seguito al bando di gara ADMIN/DI/0005 ESP ([OSCURATO:PERSONA]) del 16 marzo 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso vari
contratti quadro, applicando il sistema di aggiudicazione previsto in caso di appalti con più titolari dal paragrafo 1.4 delle
Condizioni generali per i contratti nel settore dell’informatica, pubblicate dalla [OSCURATO:PERSONA] l’11 giugno 1998 (in prosieguo:
il «sistema a “cascata”»), per la prestazione di servizi esterni relativi ai sistemi di informazione. L’intero appalto è stato
suddiviso in nove lotti, tra i quali il lotto 4, relativo alla prestazione di servizi esterni connessi alle applicazioni di
gestione dei dati e ai sistemi di informazione (in prosieguo: il «lotto ESP 4»), e il lotto 5, relativo alla prestazione di
servizi esterni connessi alle applicazioni Internet e Intranet (in prosieguo: il «lotto ESP 5»).
3
Il 16 ottobre 2001 è stato concluso un contratto quadro, recante il riferimento DI‑02432‑00, con il contraente selezionato
come primo per il lotto ESP 4 in base al sistema di aggiudicazione «a cascata», vale a dire il raggruppamento costituito dalla
[OSCURATO:PERSONA] SA e dalla [OSCURATO:PERSONA] SA – diventata [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: il «raggruppamento ESP 4»).
4
Il 5 novembre 2001 è stato concluso il contratto quadro DI-02432-00 con il contraente selezionato per essere il primo per
il lotto ESP 5 in base al sistema di aggiudicazione «a cascata», vale a dire il raggruppamento costituito dalla [OSCURATO:PERSONA],
dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla Datacep SA, dalla Primesphere SA e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: il «raggruppamento ESP 5»).
5
Il 23 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato i massimali di bilancio fondati sulle stime di volume annunciate per i lotti
ESP 4 e ESP 5, fissati rispettivamente in un importo complessivo di EUR 42 885 318 e di EUR 34 656 804, per la durata dei
contratti, ossia fino ad ottobre 2006.
6
Poiché l’effettivo utilizzo dei contratti rientranti nel lotto ESP 4 si è rivelato nettamente superiore a quanto previsto
– dal fascicolo si evince che, alla fine del mese di marzo 2003, ossia a meno di un terzo della durata massima dell’appalto
relativo al lotto ESP 4, più di tre quarti dei fondi previsti erano già stati spesi –, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di aumentare
il massimale di bilancio del lotto ESP 4 e di predisporre un nuovo bando di gara per servizi della stessa natura di quelli
che erano oggetto del lotto ESP 4, per il periodo che si conclude nell’ottobre 2006.
7
Con decisione 28 aprile 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha innalzato il massimale di bilancio del lotto ESP 4 di EUR 20 milioni e, il
10 maggio 2003, è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso di aggiudicazione recante il riferimento ADMIN/PN/2003/105.
8
Il 23 maggio 2003 il raggruppamento ESP 5 ha scritto al direttore della direzione generale (DG) dell’informatica per comunicargli
la propria preoccupazione riguardo all’aumento del massimale di bilancio per il lotto ESP 4, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto servirsi in misura maggiore del lotto ESP 5, il quale sarebbe stato utilizzato al di sotto delle previsioni
iniziali.
9
Dal fascicolo risulta che la lettera 23 maggio 2003 è stata seguita da una corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il raggruppamento
ESP 5, segnatamente dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 4 luglio 2003, che fornisce spiegazioni in merito all’esecuzione dei lotti
ESP 4 e ESP 5, da riunioni tra le parti, nonché da un seminario, organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 6 novembre 2003, in occasione
del quale il raggruppamento ESP 5 ha potuto illustrare il potenziale dei servizi coperti dal lotto ESP 5 alle direzioni generali
della [OSCURATO:PERSONA].
10
Il 27 dicembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha indetto una gara d’appalto recante il riferimento ADMIN/DI2/PO/2003/192 ESP-DIMA per
la «prestazione di servizi in situ ed esterni per i sistemi di gestione di dati/informazioni della [OSCURATO:PERSONA] europea, compresi
lo sviluppo, la manutenzione ed altri servizi connessi» (in prosieguo: la «gara d’appalto ESP‑DIMA»).
11
Con lettera 19 gennaio 2004, il consulente giuridico del raggruppamento ESP 5 ha richiesto che la [OSCURATO:PERSONA] annullasse la
gara d’appalto ESP-DIMA, affermando che, invece di aggiudicare un nuovo appalto di servizi per sostituire il lotto ESP 4,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto usare il lotto ESP 5.
12
Tale domanda è stata respinta con lettera 30 gennaio 2004, nella quale la DG dell’informatica ha precisato che l’utilizzo
del lotto ESP 5 al posto del lotto ESP 4 o dell’appalto ESP-DIMA non era possibile in quanto il lotto ESP 5, da una parte,
e il lotto ESP 4 nonché l’appalto ESP‑DIMA, dall’altra parte, hanno obiettivi distinti e riguardano, rispettivamente, le applicazioni
Internet e Intranet, da un lato, e le applicazioni di gestione di dati e i sistemi di informazione dall’altro.
13
Il 20 febbraio 2004 le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Datacep e [OSCURATO:SOCIETA] (ossia le società che costituiscono il raggruppamento
ESP 5, ad esclusione della società Primesphere, in prosieguo: il «raggruppamento ED») hanno presentato un’offerta congiunta
alla gara d’appalto ESP‑DIMA.
14
Il 2 giugno 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha assegnato l’appalto ESP-DIMA. L’offerente scelto come primo in base al sistema di aggiudicazione
«a cascata» è stato il raggruppamento costituito dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (vale a dire il raggruppamento ESP 4 con due ulteriori partecipanti; in prosieguo: il «raggruppamento ESP‑DIMA»).
Il raggruppamento ED è stato scelto come secondo contraente, seguito da altri offerenti in qualità di terzi e quarti nella
serie di contraenti.
15
Questi risultati sono stati notificati a tutti gli offerenti, compreso il raggruppamento ED, con lettera 4 giugno (in prosieguo:
la «decisione di aggiudicazione»).
16
Con telefax 8 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto ulteriori precisazioni sulla decisione di aggiudicazione. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con lettera 9 giugno 2004, nella quale le ha trasmesso maggiori informazioni sui risultati della valutazione
tecnica per ogni criterio pertinente.
17
Con lettera 21 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla DG dell’informatica di fornirle copia della relazione di
valutazione di tutte le offerte presentate in seguito al bando di gara ESP‑DIMA, in particolare delle sezioni relative al
suo raggruppamento e al raggruppamento la cui offerta è stata selezionata, nonché i nominativi dei responsabili della valutazione.
18
Il 29 giugno 2004 si è svolta una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la DG dell’informatica, durante la quale le parti hanno
discusso sulla valutazione delle offerte e sulle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’esecuzione del lotto
ESP 4 comparata a quella del lotto ESP 5. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un sunto di tale riunione alla [OSCURATO:PERSONA] il 6
luglio 2004. Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che non era ancora stato concluso alcun contratto in seguito all’aggiudicazione
dell’appalto ESP-DIMA.
19
Dopo tale riunione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato varie lettere alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare in data 1°, 5 e 8 luglio
2004, nelle quali ha contestato la legittimità della gara d’appalto ESP-DIMA e della decisione di aggiudicazione. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in particolare, che non vi era motivo di procedere all’aggiudicazione dell’appalto ESP-DIMA dato che
il lotto ESP 5 avrebbe dovuto essere utilizzato al posto del lotto ESP 4. Un membro del comitato di valutazione si sarebbe
trovato in una situazione di conflitto di interessi, la scala di punteggio utilizzata per la valutazione tecnica sarebbe stata
inappropriata e l’offerta selezionata sarebbe di qualità inferiore e in essa si proporrebbe un sistema informatico molto limitato.
Nelle dette lettere, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva una copia della relazione di valutazione e la comunicazione dei nominativi
dei componenti del comitato di valutazione. Essa richiedeva altresì che la firma dei contratti fosse rimandata fino a quando
non fosse stata data una risposta soddisfacente a tutte le questioni richiamate.
20
Con lettera 14 luglio 2004 (in prosieguo: la «lettera recante motivazione»), la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle questioni sollevate
dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle suddette lettere e ha rifiutato di trasmettere copia della relazione di valutazione, specificando
che ciò avrebbe implicato la comunicazione di dettagli commerciali riservati relativi alle altre offerenti. Per quanto concerne
il dubbio sulla necessità di indire la gara d’appalto ESP-DIMA e la proposta di utilizzare il lotto ESP 5 per la fornitura
di servizi rientranti nel lotto ESP 4, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che, nella citata lettera 30 gennaio 2004, la DG dell’informatica
ha fatto valere che, poiché i due lotti rappresentavano appalti differenti, distinti e separati, non era possibile passare
da uno all’altro per il semplice motivo che uno dei due lotti non aveva ancora raggiunto il suo massimale di bilancio. Indire
una gara d’appalto per il lotto per il quale il massimale di bilancio non poteva più essere aumentato era pertanto l’unico
metodo idoneo ed era conforme al regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»).
21
Il 15 luglio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato i contratti risultanti dalla decisione di aggiudicazione contemporaneamente ai
quattro raggruppamenti selezionati, compreso il raggruppamento ED, quale secondo contraente (contratto quadro [OSCURATO:PERSONA]‑04551‑00),
indicando che i contratti dovevano essere restituiti firmati prima del 30 luglio 2004.
22
Il 27 luglio 2004 si è svolta una riunione tra i rappresentanti del raggruppamento ED e della DG dell’informatica, nel corso
della quale questi ultimi hanno ribadito la posizione della [OSCURATO:PERSONA] di non accogliere la proposta avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] di autorizzarla a svolgere un ruolo attivo nel controllo della suddivisione dei progetti tra il lotto ESP 4 ed il
lotto ESP 5.
23
Il 28 luglio 2004 il raggruppamento ED ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di differire di un mese la conclusione dei contratti risultanti
dalla gara d’appalto ESP-DIMA, in quanto i membri del raggruppamento avevano bisogno di tempo supplementare per compiere determinati
atti amministrativi. [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente replicato che tali atti amministrativi potevano essere svolti dopo la
sottoscrizione del contratto e che non era necessario alcun differimento. Il contratto del raggruppamento ED è stato depositato
firmato il 30 luglio 2004. Alcune procure mancanti sono state inviate alla [OSCURATO:PERSONA] il 4 agosto 2004.
24
Pertanto, il 4 agosto 2004 la [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di tutti gli originali dei contratti relativi all’appalto ESP-DIMA,
sottoscritti da tutti i contraenti.
Procedimento e conclusioni delle parti
25
Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2004, la richiedente ha proposto un ricorso
ai sensi dell’art. 230, quarto coma, CE, diretto, da una parte, all’annullamento della procedura di gara d’appalto ESP‑DIMA,
vale a dire del bando di gara 2003/S249-221337 ESP‑DIMA e della gara d’appalto ESP-DIMA e, dall’altra parte, all’annullamento
delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’ordine di classificazione delle offerte, ossia la decisione di aggiudicazione
e la lettera recante la motivazione.
26
Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha presentato istanza, ai sensi
dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, affinché il Tribunale statuisca mediante procedimento accelerato.
27
Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha proposto la presente domanda
di provvedimenti urgenti diretta a far sospendere l’esecuzione della decisione di aggiudicazione e della lettera recante motivazione,
così da impedire la conclusione del contratto da parte del raggruppamento ESP-DIMA fino a quando il Tribunale non si sia pronunciato
nella causa principale. La richiedente chiede altresì che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese.
28
Il 4 agosto 2004 copia della domanda di provvedimenti urgenti è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA], in conformità all’art.
105, n. 1, del regolamento di procedura, e come termine per la presentazione delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] è stato
fissato il 19 agosto 2004.
29
Poiché la richiedente ha depositato una domanda di provvedimenti provvisori volta a sospendere l’esecuzione della decisione
di aggiudicazione, il 4 agosto 2004 l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di rinviare la sottoscrizione dei quattro contratti
relativi all’appalto ESP-DIMA.
30
Il 12 agosto 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto una proroga per il deposito delle sue osservazioni fino al 26 agosto 2004. Tale
richiesta è stata accolta con decisione 16 agosto 2004.
31
Il 26 agosto 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti, nelle quali chiede
che detta domanda sia respinta in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto non fondata.
32
Il 31 agosto 2004 la cancelleria del Tribunale ha trasmesso alla richiedente le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA].
33
L’8 settembre 2004 la richiedente ha presentato una domanda volta a chiedere l’autorizzazione a depositare osservazioni in
merito alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA].
34
Con decisione 14 settembre 2004, il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda e ha fissato, come termine per il deposito
delle osservazioni della richiedente in merito alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], la data del 24 settembre 2004.
35
Il 23 settembre 2004 la richiedente ha presentato le sue osservazioni in merito alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], fornendo
in allegato ulteriori documenti numerosi e significativi. In tali osservazioni, la richiedente ha inoltre richiesto che fosse
ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre taluni documenti, vale a dire le richieste di preventivi (Requests for Quotation) e
le statistiche inerenti all’esecuzione del lotto ESP 4 (in prosieguo: i «documenti in questione»).
36
Il 29 settembre 2004 il presidente del Tribunale ha fissato la data dell’8 ottobre 2004 come termine per il deposito delle
osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito alle osservazioni della richiedente.
37
Il 6 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto una proroga per il deposito delle sue osservazioni fino al 15 ottobre 2004.
Tale richiesta è stata accolta con decisione del presidente del Tribunale dello stesso giorno.
38
Il 15 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le sue osservazioni in risposta alle osservazioni della richiedente.
39
Il 2 novembre 2004 la richiedente ha inviato una lettera alla cancelleria del Tribunale nella quale ha sollevato alcune osservazioni
ulteriori in merito alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2004 e ha chiesto al presidente del Tribunale di tenerne
conto ai fini del suo giudizio. Tale lettera è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] in conformità all’art. 105, n. 1, del regolamento
di procedura.
In diritto
Sulla domanda di provvedimenti provvisori
40
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale
può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o prescrivere
i provvedimenti provvisori necessari.
41
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare l’oggetto
della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima face (fumus boni iuris) l’adozione
dei provvedimenti provvisori richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono
essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96
P(R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso,
alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4011, punto 59).
42
I provvedimenti richiesti devono inoltre essere provvisori nel senso che non devono pregiudicare la soluzione dei punti di
diritto o di fatto controversi né vanificare a priori le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella
causa principale [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2165, punto 22].
43
Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale
ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni
in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema
di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e a., cit., punto 23).
44
Tenuto conto degli elementi del fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi
necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che si renda necessario sentire prima le
spiegazioni orali delle parti.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Sulla ricevibilità
45
La richiedente afferma di avere un interesse a proporre il ricorso contro gli atti di cui chiede la sospensione e di aver
proposto il detto ricorso entro il termine. Pertanto la sua domanda sarebbe ricevibile.
46
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda non presenta alcuna utilità poiché la richiedente non ha richiesto la sospensione della
decisione di bandire la procedura di aggiudicazione dell’appalto ESP‑DIMA, bensì la sospensione di decisioni che aggiudicano
l’appalto. I provvedimenti provvisori richiesti non potrebbero quindi sortire l’effetto di sospendere l’aggiudicazione dell’appalto
ESP‑DIMA, contrariamente a ciò che la richiedente intende effettivamente ottenere. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge poi che la domanda
è irricevibile perché il ricorso nella causa principale lo è a sua volta. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la richiedente
non dimostra di essere direttamente interessata dagli atti impugnati e, in ogni caso, non dimostra l’esistenza di un interesse
individuale ad agire, dato che gli atti riguardano il raggruppamento ED e non la richiedente a titolo individuale.
– Sul fumus boni iuris
47
La richiedente, riferendosi al suo ricorso nella causa principale, sostiene che l’appalto ESP‑DIMA va annullato per errata
valutazione dei fatti, violazione delle forme sostanziali e difetto di motivazione. Dall’esposizione dei fatti nella domanda
risulta che la richiedente ritiene che l’indizione della gara d’appalto ESP‑DIMA non fosse necessaria, poiché la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe potuto servirsi del lotto ESP 5 invece di sostituire il lotto ESP 4 con l’appalto ESP‑DIMA. La richiedente reputa
inoltre che l’aggiudicazione dell’appalto ESP‑DIMA sia viziata da illegittimità dato che almeno un membro del comitato di
valutazione si trovava in una situazione di grave conflitto di interessi, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva utilizzato la stessa
scala di punteggio per valutare i vari offerenti, che l’offerta selezionata proponeva un sistema informatico di scarso valore
e di portata limitata e, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] non le ha fornito una copia della relazione di valutazione, contrariamente
a quanto previsto dal regolamento finanziario.
48
[OSCURATO:PERSONA] considera che la richiedente non ha presentato gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima face
l’adozione dei provvedimenti provvisori e che essa ha menzionato solo incidentalmente i motivi sui quali si fonda il ricorso
nella causa principale. Essa sottolinea che le asserzioni fatte valere non sono fondate, come emerge chiaramente dalla lettera
recante motivazione del 14 luglio 2004, che esse non sono affatto dimostrate e che non andrebbero neppure esaminate nel contesto
della presente domanda di provvedimenti urgenti.
– Sull’urgenza
49
Secondo la richiedente, la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta. Essa evidenzia di non poter attendere l’esito del
procedimento nella causa principale senza subire un danno grave ed irreparabile, consistente in un danno finanziario particolarmente
pesante e tale da impedirle di resistere sul mercato, nella perdita di una parte importante delle sue attività, che determinerebbe
il licenziamento della metà del personale, nonché in un pregiudizio particolarmente significativo per la sua reputazione.
50
Per quanto attiene al danno finanziario, la richiedente afferma che il danno deriverebbe dall’errata esecuzione del lotto
ESP 4 invece del lotto ESP 5, nonché dalla continuazione del lotto ESP 4 mediante l’appalto ESP‑DIMA, assegnato ad un altro
offerente. La richiedente considera che tale situazione determinerà la fine dell’esecuzione del lotto ESP 5, poiché il lotto
ESP 4 sarà prolungato con l’appalto ESP‑DIMA e ci si attende che un gran numero di contratti esistenti vengano immediatamente
estesi dopo la sottoscrizione dei contratti relativi all’appalto ESP‑DIMA, e ciò per diversi anni. Di conseguenza, la decisione
di aggiudicazione dell’appalto ESP‑DIMA ad un altro offerente e la continuazione dell’irregolare esecuzione di tale appalto
invece del lotto ESP 5 priveranno la richiedente delle entrate normalmente connesse all’esecuzione del lotto ESP 5, il quale
costituisce la parte principale delle sue attività.
51
A tale proposito, la richiedente sottolinea di essere una società di medie dimensioni con un organico di circa 200 lavoratori,
di sviluppare alcuni progetti tra i quali quelli rientranti nell’ambito del lotto ESP 5 sono di gran lunga i più importanti
e che il lotto ESP 5 copre la maggior parte del suo bilancio e occupa circa la metà dei suoi dipendenti, assunti proprio per
le esigenze legate al detto lotto. L’infrastruttura di sostegno sarebbe anch’essa stata incrementata, dando luogo ad un sistema
che, nel complesso, dovrebbe la sua esistenza e la sua sopravvivenza al lotto ESP 5 e sarebbe stato concepito e realizzato
per provvedere all’esecuzione d’un appalto d’importo pari a 35 milioni di euro. L’aggiudicazione del lotto ESP 5 obbligherebbe
la richiedente a mantenere un’infrastruttura costosa, a destinare dipendenti a tale progetto e ad allestire una struttura
per la formazione continua di tali dipendenti, necessaria a causa dei cambiamenti tecnologici adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] con
intervalli di pochi mesi. Le attività della richiedente connesse al lotto ESP 5 rappresentano la somma di circa 4 milioni
di euro all’anno e costituiscono una parte significativa del complesso delle sue attività nel settore dei servizi informatici.
Le entrate della richiedente sarebbero passate da 16 milioni di euro nel 2001 a 14 milioni di euro nel 2002 e a 10 milioni
di euro nel 2003 e sussisterebbe il rischio di un costante calo nel 2004 e nel 2005 a 5 milioni di euro, dovuto proprio all’insufficienza
degli ordini trasmessi nell’ambito del lotto ESP 5. Per questo motivo una parte significativa dei dipendenti della società
la avrebbe già lasciata. La richiedente afferma che una tale perdita di dipendenti renderà impossibile riguadagnare le quote
di mercato perdute.
52
La richiedente sostiene che la mancata esecuzione o la eventuale riduzione degli ordini del lotto ESP 5 le risulterebbe quindi
fatale. A suo parere, un’intera infrastruttura, appositamente prevista per l’attuazione del lotto ESP 5, sparirà, con conseguenze
irreparabili per essa, che non sarà più in grado di sopravvivere nel mercato, alquanto concorrenziale, dove svolge le sue
attività.
53
Quanto al danno arrecato alla sua reputazione, la richiedente sottolinea che questa situazione può danneggiare i suoi rapporti
con altri soggetti del mercato e altri clienti che interpreteranno tale situazione come dovuta all’incapacità di rispondere
alle aspettative della [OSCURATO:PERSONA].
54
La richiedente ritiene infine che i provvedimenti provvisori richiesti siano necessari dato che, se fosse data attuazione
agli atti contro i quali essa ha proposto la presente domanda di provvedimenti urgenti prima del loro annullamento, la [OSCURATO:PERSONA]
sottoscriverebbe i corrispondenti contratti, aprendo cosi la strada all’assorbimento, da parte dell’appalto ESP‑DIMA, di gran
parte dei fondi rimanenti. Secondo la richiedente, all’appalto ESP‑DIMA saranno assegnati 120 milioni di euro, così da farne
il maggior investimento della [OSCURATO:PERSONA] nel settore e da collegare definitivamente la [OSCURATO:PERSONA] al raggruppamento ESP‑DIMA.
55
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il danno fatto valere dalla richiedente non è né grave né irreparabile ai sensi della giurisprudenza
del Tribunale.
56
Per quanto attiene al danno finanziario lamentato, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia anzitutto che gli argomenti della richiedente
dimostrano come non esista alcun nesso di causalità tra, da una parte, l’atto di cui si chiede la sospensione dell’esecuzione
(l’aggiudicazione dell’appalto ESP‑DIMA ad un altro offerente) e, dall’altra parte, il danno che la richiedente asserisce
di poter subire, ossia una diminuzione della sua cifra d’affari generata dal contratto relativo al lotto ESP 5.
57
A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il danno che, a parere della richiedente, potrebbe verificarsi, deriva dall’argomento
della richiedente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto servirsi maggiormente del lotto ESP 5, invece di utilizzare la
procedura di aggiudicazione dell’appalto per sostituire i vecchi contratti del lotto ESP 4 con l’appalto ESP‑DIMA. [OSCURATO:PERSONA]
sottolinea che il ragionamento della richiedente si fonda in realtà sull’ipotesi, del tutto errata, che, se alla [OSCURATO:PERSONA]
fosse impedito di sottoscrivere i contratti derivanti dalla gara d’appalto ESP‑DIMA, essa dovrebbe ricorrere al lotto ESP 5
per fornire il tipo di servizi precedentemente coperti dal lotto ESP 4, il che aumenterebbe la cifra d’affari della richiedente.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questa tesi è semplicemente sbagliata, perché l’amministrazione aggiudicatrice continuerà in ogni
caso ad applicare la distinzione tra i lotti ESP 4 e ESP 5 che essa pratica dalla conclusione di tali appalti e che risulta
della definizione dei detti appalti che compare nel relativo bando di gara.
58
In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il danno che sorgerebbe se i provvedimenti provvisori non fossero concessi non sarebbe
né grave, né irreparabile. Secondo una costante giurisprudenza, il danno pecuniario sarebbe chiaramente riparabile, in quanto
potrebbe essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria. La richiedente non dimostrerebbe circostanze eccezionali
che consentano di qualificare il detto danno finanziario come grave ed irreparabile. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea
che la richiedente si limita ad affermazioni generiche e che essa non ha dimostrato né, da un lato, che la perdita dell’appalto
in questione pregiudicherebbe la sua esistenza, né, dall’altro, che la sua posizione sul mercato ne risulterebbe irrimediabilmente
modificata.
59
Al contrario, per la [OSCURATO:PERSONA] è evidente che la richiedente può continuare ad esistere fino alla decisione del Tribunale
nella causa principale. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia, tra gli altri elementi, a due relazioni degli studi EuroDB e
Dun & Bradstreet, datate, rispettivamente, 22 marzo 2004 e 26 luglio 2004, allegate alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] del
15 ottobre 2004, le quali indicherebbero che la situazione finanziaria della richiedente è buona. La richiedente, nella lettera
2 novembre 2004, sostiene che tali relazioni sono obsolete ed errate.
60
Per quanto riguarda i danni di natura non finanziaria lamentati dalla richiedente, ossia un pregiudizio particolarmente grave
arrecato alla sua reputazione a causa della perdita dell’appalto in questione, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la partecipazione
ad una gara d’appalto comporta evidentemente il rischio, in capo agli offerenti, che l’appalto non venga loro assegnato. Tale
situazione non implicherebbe quindi alcun pregiudizio alla reputazione, come il Tribunale ha già constatato nella sua giurisprudenza.
61
Infine, a parere della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il contratto possa essere concluso con l’offerente selezionato e che una
parte notevole del bilancio gli sia assegnata prima della pronuncia del Tribunale nella causa principale non costituisce,
secondo una giurisprudenza ben consolidata, un elemento che dimostri la sussistenza della condizione relativa all’urgenza.
In caso di annullamento, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in grado di ripristinare i diritti della richiedente.
– Sulla ponderazione degli interessi
62
Sebbene la richiedente non abbia esplicitamente affrontato il tema della ponderazione degli interessi nella sua domanda, la
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tale ponderazione si risolve a suo favore, dato che il danno che la richiedente potrebbe subire
qualora i provvedimenti provvisori non fossero concessi non supera quello che la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri offerenti interessati
potrebbero subire se tali provvedimento fossero accordati. Gli altri offerenti farebbero legittimo affidamento nel fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] prosegua nell’assegnazione dei contratti. I provvedimenti provvisori impedirebbero la conclusione di tali contratti
cosicché le attività informatiche della [OSCURATO:PERSONA] ne risulterebbero ostacolate. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che, poiché
la validità delle offerte scade il 19 novembre 2004, una sospensione porrebbe fine a tali offerte, di modo che tali provvedimenti
non potrebbero essere considerati provvisori. La richiedente respinge queste due ultime affermazioni sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA]
dispone di altre soluzioni per sostituire i contratti in questione: essa potrebbe, in particolare, richiedere la proroga della
validità delle offerte o utilizzare altri contratti. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che siffatta proroga, seppur
possibile, non è certa e che gli altri mezzi per procurarsi i servizi in questione sarebbero meno soddisfacenti della conclusione
dell’appalto ESP‑DIMA.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
– Osservazioni preliminari
63
Occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, le condizioni previste dall’art 104, n. 2, del regolamento
di procedura richiedono che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la domanda è fondata emergano in maniera
coerente e comprensibile dallo stesso testo della domanda di provvedimenti provvisori (ordinanze del presidente del Tribunale
25 giugno 2003, causa T-175/03 R, Schmitt/AER, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑175 e II‑883, punto 18; 15 gennaio 2001, causa T-236/00
R, Stauner e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-15, punto 34, e 7 maggio 2002, causa T-306/01 R, Aden e a./Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2387, punto 52).
64
Anche se, come giustamente evidenzia la [OSCURATO:PERSONA], la domanda contiene pochi elementi che consentano al giudice del procedimento
sommario di valutare se, prima facie, la concessione dei provvedimenti richiesti sia giustificata, occorre constatare che
le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] nonché la seconda tornata di osservazioni delle parti hanno chiarito l’oggetto della domanda
in modo tale da consentire al giudice del procedimento sommario di esaminarla. Nella fattispecie occorre anzitutto esaminare
la condizione dell’urgenza.
– Sulla condizione dell’urgenza
65
Va ricordato che, per costante giurisprudenza, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve valutarsi
in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile.
Spetta a quest’ultimo provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura
(v. ordinanze del presidente del Tribunale 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2951, punto
43, e 27 luglio 2004, causa T-148/04 R, TQ3 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3027, punto 41 e giurisprudenza
ivi citata).
66
Occorre innanzi tutto constatare che, come sottolinea a ragione la [OSCURATO:PERSONA], la richiedente non ha dimostrato il nesso
tra il preteso danno e gli atti di cui si richiede la sospensione dell’esecuzione.
67
La richiedente contesta in sostanza le modalità con cui è stata data esecuzione al contratto relativo al lotto ESP 5 che,
a suo parere, è stato sottoutilizzato rispetto al lotto ESP 4. Essa critica tale esecuzione, che ritiene irregolare, nonché
la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare la procedura di aggiudicazione dell’appalto ESP-DIMA per rinnovare il lotto ESP 4.
La richiedente non ha tuttavia contestato alla [OSCURATO:PERSONA] l’irregolare esecuzione del suo contratto relativo al lotto ESP 5
e non ha richiesto la sospensione dell’esecuzione della procedura di aggiudicazione dell’appalto ESP-DIMA. In proposito va
ricordato che il bando di gara ESP‑DIMA è stato pubblicato il 27 dicembre 2003 e che i reclami della richiedente contro il
principio stesso di tale bando di gara sono stati respinti con lettera della [OSCURATO:PERSONA] 30 gennaio 2004.
68
Questo comportamento della richiedente incide direttamente sul valore dei suoi argomenti vertenti sulla condizione dell’urgenza.
La richiedente, infatti, solo indirettamente afferma che un danno grave ed irreparabile deriverebbe dall’aggiudicazione dell’appalto
ESP-DIMA ad un altro offerente o dalla stessa esistenza di tale appalto. Al contrario, essa sottolinea chiaramente di considerare
il danno derivante dalla «eventuale mancata esecuzione o riduzione delle prestazioni oggetto del lotto ESP 5», il che le risulterebbe
«fatale». La richiedente cerca di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra l’esecuzione irregolare del lotto ESP
5 e l’aggiudicazione dell’appalto ESP-DIMA facendo presente, nella sua domanda, che «è più che evidente che l’irregolare esecuzione
[del lotto ESP 4] significherà la fine [del lotto ESP 5] poiché [il lotto ESP 4] sarà prolungato mediante [l’appalto ESP‑DIMA]»;
che, se la sospensione richiesta non sarà concessa «la [OSCURATO:PERSONA] sottoscriverà i contratti [in questione], aprendo così
la strada all’utilizzo mediante [l’appalto ESP‑DIMA] di una notevole parte del bilancio esistente» e che «a partire da quel
momento, non si potrà più dare attuazione [al lotto ESP 5]».
69
La richiedente non ha tuttavia impugnato né l’esecuzione errata dei lotti ESP 4 e ESP 5 che, sostanzialmente, è alla base
delle sue preoccupazioni, né le prevedibili condizioni di esecuzione dell’appalto ESP-DIMA. È quindi evidente che la richiedente
non può dimostrare che la concessione dei provvedimenti provvisori determinerebbe un maggiore ricorso ai contratti del lotto
ESP 5, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicato che in nessun caso essa utilizzerebbe i contratti del lotto ESP 5
per ricorrere a prestazioni di servizi rientranti nel settore iniziale del lotto ESP 4 o dell’appalto ESP-DIMA. La richiedente
non ha quindi dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra, da una parte, gli atti di cui si chiede la sospensione
dell’esecuzione (la decisione di aggiudicazione dell’appalto ESP-DIMA ad un altro offerente e la lettera di motivazione) e,
dall’altra, il danno che essa potrebbe subire, ossia una diminuzione della sua cifra d’affari realizzata grazie al lotto ESP 5.
Pertanto, risulta che i provvedimenti provvisori richiesti non avranno impatto sull’esecuzione del lotto ESP 5.
70
Ne consegue che i provvedimenti provvisori richiesti non sono né pertinenti né necessari per evitare il sorgere del danno
fatto valere.
71
In ogni caso, anche se lo si considerasse derivante dalle azioni contestate, è giocoforza constatare che il danno asserito
non potrebbe essere ritenuto grave ed irreparabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale.
72
Per quanto attiene al danno finanziario lamentato dalla richiedente, occorre rilevare, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], che,
secondo una giurisprudenza consolidata, siffatto danno non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile
né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v. ordinanza Esedra/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 44 e giurisprudenza ivi citata). La richiedente non ha dimostrato e neppure fatto valere di non poter ottenere
siffatta compensazione mediante un eventuale ricorso per risarcimento ai sensi dell’art. 288 CE (v., in questo senso, ordinanza
Esedra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47, e ordinanza del presidente del Tribunale 1
°
ottobre 1997, causa T-230/97 R, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1589, punto 38).
73
Alla luce di quanto precede, nella fattispecie i provvedimenti provvisori richiesti sarebbero giustificati solo se risultasse
che, in assenza di tali provvedimenti, la richiedente si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la sua stessa
esistenza o a modificare irrimediabilmente la sua posizione sul mercato (v., in questo senso, ordinanza Esedra/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 45).
74
Orbene, la richiedente non ha fornito la prova che, in assenza dei provvedimenti provvisori richiesti, essa rischia di trovarsi
in una situazione del genere.
75
Al riguardo è d’uopo constatare che la richiedente non ha fornito elementi sulla sua situazione finanziaria atti a indurre
il giudice del procedimento sommario a concludere che la sua esistenza sia in pericolo fino a quando il Tribunale non si sia
pronunciato nella causa principale.
76
Occorre in particolare constatare che gli argomenti della richiedente relativi al calo delle sue entrate non sono corroborati
da prove e che, in ogni caso, la richiedente non dimostra che siffatto calo delle entrate sarebbe idoneo a mettere in pericolo
la sua esistenza prima della decisione del Tribunale nella causa principale.
77
Al contrario, va dichiarato che dagli elementi del fascicolo risulta che la richiedente continuerà ad esercitare un’attività
sufficiente a garantirne l’esistenza fino alla decisione del Tribunale nella causa principale.
78
Come sottolinea la stessa richiedente nella sua domanda, essa partecipa regolarmente, con successo, alle gare d’appalto della
[OSCURATO:PERSONA] e sviluppa un certo numero di progetti per le istituzioni europee e non soltanto per la [OSCURATO:PERSONA].
79
Tutto ciò è confermato, tra l’altro, anche dalle relazioni degli studi EuroDB e Dun & Bradstreet, datati rispettivamente 22
marzo 2004 e 26 luglio 2004, allegati alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] 15 ottobre 2004, dai quali emerge che la richiedente
ha parecchi clienti, tra cui istituzioni europee, istituzioni pubbliche nazionali e società internazionali. Inoltre, da tali
relazioni si evince che la situazione finanziaria della richiedente viene valutata come «buona», con note positive per quanto
riguarda le vendite, la redditività e il patrimonio complessivo. Sempre a proposito di tali relazioni, va sottolineato che
l’affermazione della richiedente, contenuta nella sua lettera del 2 novembre 2004, secondo cui tali relazioni sono «obsolete»
ed «errate», è di natura alquanto generica e che la richiedente non ha prodotto alcuna prova idonea a dimostrare la veridicità
di questa affermazione.
80
Va infine rilevato che la richiedente continuerà a partecipare al raggruppamento ESP 5, in qualità di primo contraente del
lotto ESP 5, e parteciperà anche al raggruppamento ED come secondo contraente dell’appalto ESP‑DIMA, proprio perché, nell’ambito
della sua partecipazione alla gara d’appalto ESP‑DIMA, essa ha dimostrato alla [OSCURATO:PERSONA] di possedere la capacità finanziaria
e tecnica richiesta per siffatto progetto.
81
Quanto all’eventualità che, in assenza dei provvedimenti provvisori richiesti, la posizione della richiedente sul mercato
risulti irrimediabilmente modificata, la richiedente afferma, in proposito, che sarà costretta a porre fine alla metà delle
sue attività, a licenziare la metà del personale e che tutte le infrastrutture previste per l’attuazione del lotto ESP 5 dovranno
scomparire, con conseguenze «fatali». Tuttavia, essa non giustifica tali argomenti e non dimostra neppure, né tenta di dimostrare,
che ostacoli di natura strutturale o giuridica le impedirebbero di riconquistare una congrua parte del mercato perduto (v.,
in questo senso, ordinanza del presidente del Tribunale 16 gennaio 2004, causa T‑369/03 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑205, punto 84). La richiedente, in particolare, non ha provato che le sarebbe impedito di aggiudicarsi altri
appalti, tra cui quello controverso in seguito ad una nuova gara d’appalto, o che essa non potrebbe assumere dipendenti o
ricreare un’infrastruttura tecnica idonea a sostenere grandi progetti come quelli attuati nell’ambito del lotto ESP 5, se
ciò fosse necessario per riconquistare le quote di mercato perdute. Al riguardo occorre sottolineare, in primo luogo, che
il lotto ESP 5 continuerà ad esistere e, in secondo luogo, che la circostanza che la richiedente partecipi e potrà continuare
a partecipare ad altri progetti per istituzioni europee e per altri clienti garantisce che la sua capacità tecnica non verrà
meno.
82
Quanto al danno di natura non finanziaria lamentato dalla richiedente, relativamente al suo argomento secondo cui i provvedimenti
provvisori sarebbero urgenti a causa del danno irreparabile che sarebbe cagionato alla sua reputazione e alla sua credibilità,
occorre osservare che la decisione di aggiudicazione non sortisce l’effetto di cagionare un danno del genere. Secondo una
consolidata giurisprudenza, la partecipazione ad una gara di appalto pubblica, per sua natura altamente competitiva, comporta
necessariamente rischi per tutti i partecipanti e l’eliminazione di un offerente in forza delle norme della gara non presenta,
di per sé, alcun carattere pregiudizievole (ordinanza del presidente della Corte 5 agosto 1983, causa C-118/83 R, CMC/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2583, punto 51, e ordinanza Esedra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48).
83
Del pari, gli argomenti della richiedente diretti a dimostrare che l’urgenza deriverebbe dal fatto che il contratto con il
raggruppamento ESP‑DIMA sarà concluso e che il bilancio relativo all’appalto ESP‑DIMA sarà fissato, prima della pronuncia
della decisione che conclude la causa principale, in un importo tale da vincolare in modo permanente la [OSCURATO:PERSONA] al detto
raggruppamento non possono essere accolti. Una siffatta situazione non costituisce una circostanza che comprova l’urgenza,
dal momento che, se, per ipotesi, il Tribunale dovesse accogliere il ricorso in via principale, spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA]
adottare i provvedimenti necessari a garantire una protezione adeguata degli interessi della richiedente. In una ipotesi siffatta,
tale istituzione potrebbe organizzare una nuova gara d’appalto alla quale la richiedente potrebbe partecipare, e ciò senza
incontrare particolari difficoltà. Un simile provvedimento potrebbe essere combinato con il versamento di un’indennità. Orbene,
la richiedente non ha addotto alcuna circostanza che potrebbe impedire che i suoi interessi siano tutelati in maniera simile
(v., in tal senso, ordinanza Esedra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 51, e ordinanza del presidente del Tribunale 2 maggio 1994, causa
T‑108/94 R, Candiotte/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-249, punto 27).
84
Pertanto, è d’uopo concludere che gli elementi di prova forniti dalla richiedente non consentono di stabilire in diritto che,
in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, essa subirebbe un danno grave ed irreparabile.
85
Ne consegue che la richiedente non è riuscita a dimostrare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta. Di conseguenza,
la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta senza necessità di pronunciarsi sulla ricevibilità della stessa
né di esaminare se siano soddisfatte le altre condizioni per la concessione degli stessi (ordinanza del presidente del Tribunale
9 agosto 1999, cause riunite da T‑38/99 R a T‑42/99 R, T-45/99 R e T-48/99 R, [OSCURATO:PERSONA] dos Arinhos e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 48).
Sulla domanda di mezzi istruttori diretta alla produzione di documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
86
Nelle osservazioni del 23 settembre 2004, la richiedente chiede che il presidente del Tribunale ordini alla [OSCURATO:PERSONA] di
produrre i documenti in questione in quanto essi potrebbero dimostrare che l’esecuzione dell’ESP 4 era irregolare e che, di
conseguenza, ottenere tali documenti sarebbe utile ed opportuno per il Tribunale e persino decisivo ai fini della sentenza
del Tribunale.
87
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la domanda di mezzi istruttori vada respinta poiché la richiedente non ha affatto dimostrato l’utilità
della produzione dei documenti in questione, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]
fa poi presente che tali documenti contengono informazioni riservate che non possono essere divulgate, in quanto la produzione
dei detti documenti pregiudica i legittimi interessi degli offerenti.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
88
Anzitutto è giocoforza constatare che la domanda della richiedente relativa alla produzione dei documenti in questione va
intesa come una domanda di mezzi istruttori o di misure di organizzazione del procedimento.
89
In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 105, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il presidente
del Tribunale decide se sia il caso di disporre un’istruttoria. L’art. 65 del regolamento di procedura precisa che i mezzi
istruttori comprendono, in particolare, la produzione di documenti. L’art. 64 del regolamento di procedura consente al Tribunale
di adottare misure di organizzazione del procedimento che comprendono, segnatamente, la presentazione di documenti o di qualsiasi
altra prova concernente la causa.
90
Dato che la domanda di provvedimenti urgenti va respinta per mancanza di urgenza, senza che sia necessario valutare se sono
soddisfatte le altre condizioni per la concessione dei provvedimenti provvisori, segnatamente la condizione relativa all’esistenza
del fumus boni iuris, il giudice del procedimento sommario considera che i documenti in questione non presentano interesse
ai fini dell’esame di questa domanda di provvedimenti urgenti e che pertanto le misure relative ai documenti in questione
richieste dalla richiedente non devono essere adottate.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 10 novembre 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
1
–
Lingua processuale: l'inglese.