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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 33137/2026

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E di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza resa in data 19 marzo 2026 ex art. 599-bis cod. proc. pen.la Corte d’Appello di Catania rideterminava in anno uno, mesi sette e giorni tredi reclusione la pena inflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati dicui agli artt. 385, 337, 648 e 707 cod. pen.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 599-bis e129 cod. proc. pen. in relazione alla esclusione di cause di proscioglimento,nonché alla corretta qualificazione giuridica del fatto, nonché vizio dimotivazione.Assumeva che nel caso di pena concordata in appello l’obbligo dimotivazione che gravava sul giudice aveva ad oggetto la corretta qualificazionegiuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle eventuali circostanze,la congruità della pena concordata e la esclusione di cause di non punibilità o diimprocedibilità o di estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Deduceva che in relazione a tale ultimo profilo la Corte territoriale nonaveva espresso alcuna valutazione, come pure in relazione alla correttaqualificazione giuridica del fatto.3.

Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamenteinfondato.Questa Sezione ha avuto modo di esprimere di recente il proprioorientamento (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 – 01), cheil Collegio condivide, affermando, in tema di ricorso per cassazione avverso unasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., che “L'accordo raggiunto dalleparti proprio in relazione al trattamento sanzionatorio ha comportato ildecadimento di tutte le questioni a esso afferenti.

A tale ultimo proposito, vaevidenziato che, all'indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del27/10/2022 (dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), deve ritenersi oramaisuperato l'orientamento di questa Corte, che limitava l'impugnabilità dellasentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., richiamando i limiti stabilità dall'art. 448, comma 2- bis,cod. proc. pen. in relazione all'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensidell'art. 444 cod. proc. pen.

Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, cheva esclusa l'applicabilità dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. alconcordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Tanto è stato affermatoosservando che la norma citata è stata introdotta quale disposizione speciale,limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente adaltri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governa i mezziei motivi di impugnazione.

A tale riguardo, è stato evidenziato che,diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce ritospeciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurrepreclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con laconseguenza che la disciplina restrittiva prevista dall'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen. non può trovare applicazione al di fuori dell'ambito per il quale èstata espressamente dettata.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto ilprofilo della loro impugnabilità, non vi sono differenze tra la sentenza ordinariadi appello e quella resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non esistendoalcuna disposizione che limiti l'esperibilità dei motivi di ricorso avverso lasentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., così dadiversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in viagenerale per la sentenza ordinaria di appello.

In tal senso è stato osservato chel'unico riferimento normativo in materia di impugnazione, specificamente rivoltoalla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è l'art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presupposti diammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l'inammissibilità possaessere dichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economiaprocessuale.

In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Faziofin qui brevemente compendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità conricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod.proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per taleistituto, bensì dall'ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia aimotivi di appello.

Invero, una volta che la parte ha rinunciato a uno o piùmotivi, sul punto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce lariproposizione della censura nel successivo grado di giudizio.

I confinidell'impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensidell'art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazionedel giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restandoaltrimenti proponibile l'impugnazione nei limiti generali previsti dall'art. 606cod. proc. pen.

In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte,affermando un principio di diritto - richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nelcorpo della motivazione - a mente del quale «il giudice di secondo grado,nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc. pen né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilitàdelle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effettodevolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;Sez.5, Sentenza n.15505 del 19/03/2018, Bresciani.

Più di recente, in linea conl'insegnamento delle Sezioni Unite, è stato affermato che «nel caso in cui ilgiudice di appello ha raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti,queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazioneo altra questione relativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n. 103837 del 1992, Rv.192113-01)» (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).

Daquanto esposto discende l'inammissibilità dei motivi relativi alla misura deltrattamento sanzionatorio, visto che i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motividi ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, daloro stessi concordato.

Va evidenziato che la pena irrogata - anche conriferimento alla individuazione del reato su cui calibrare la pena base e gliincremento per la continuazione e per la recidiva- è quella determinata dallestesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica larinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sullequestioni coinvolte nei motivi rinunciati”.Dai richiamati principi discende, nel caso di specie, l’inammissibilità dientrambi i motivi aventi ad oggetto le cause di proscioglimento previste dall’art.129 cod. proc. pen. nonché la corretta qualificazione giuridica del fatto,considerato che il ricorrente, nel chiedere l’applicazione della pena concordata,ha rinunciato a tutti i motivi di appello, con eccezione di quello relativo altrattamento sanzionatorio, per l’appunto fatto oggetto di accordo fra le parti.4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile inquanto solleva questioni sulle quali si è oramai formato il giudicato; il ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni dellasentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e consideratoche non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa,di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 19 marzo 2026 ex art. 599-bis cod. proc. pen.la Corte d’Appello di Catania rideterminava in anno uno, mesi sette e giorni tredi reclusione la pena inflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati dicui agli artt. 385, 337, 648 e 707 cod. pen.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 599-bis e129 cod. proc. pen. in relazione alla esclusione di cause di proscioglimento,nonché alla corretta qualificazione giuridica del fatto, nonché vizio dimotivazione.Assumeva che nel caso di pena concordata in appello l’obbligo dimotivazione che gravava sul giudice aveva ad oggetto la corretta qualificazionegiuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle eventuali circostanze,la congruità della pena concordata e la esclusione di cause di non punibilità o diimprocedibilità o di estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Deduceva che in relazione a tale ultimo profilo la Corte territoriale nonaveva espresso alcuna valutazione, come pure in relazione alla correttaqualificazione giuridica del fatto.3. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamenteinfondato.Questa Sezione ha avuto modo di esprimere di recente il proprioorientamento (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 – 01), cheil Collegio condivide, affermando, in tema di ricorso per cassazione avverso unasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., che “L'accordo raggiunto dalleparti proprio in relazione al trattamento sanzionatorio ha comportato ildecadimento di tutte le questioni a esso afferenti. A tale ultimo proposito, vaevidenziato che, all'indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del27/10/2022 (dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), deve ritenersi oramaisuperato l'orientamento di questa Corte, che limitava l'impugnabilità dellasentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., richiamando i limiti stabilità dall'art. 448, comma 2- bis,cod. proc. pen. in relazione all'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensidell'art. 444 cod. proc. pen. Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, cheva esclusa l'applicabilità dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. alconcordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. Tanto è stato affermatoosservando che la norma citata è stata introdotta quale disposizione speciale,limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente adaltri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governa i mezziei motivi di impugnazione. A tale riguardo, è stato evidenziato che,diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce ritospeciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurrepreclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con laconseguenza che la disciplina restrittiva prevista dall'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen. non può trovare applicazione al di fuori dell'ambito per il quale èstata espressamente dettata. Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto ilprofilo della loro impugnabilità, non vi sono differenze tra la sentenza ordinariadi appello e quella resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non esistendoalcuna disposizione che limiti l'esperibilità dei motivi di ricorso avverso lasentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., così dadiversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in viagenerale per la sentenza ordinaria di appello. In tal senso è stato osservato chel'unico riferimento normativo in materia di impugnazione, specificamente rivoltoalla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è l'art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presupposti diammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l'inammissibilità possaessere dichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economiaprocessuale. In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Faziofin qui brevemente compendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità conricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod.proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per taleistituto, bensì dall'ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia aimotivi di appello. Invero, una volta che la parte ha rinunciato a uno o piùmotivi, sul punto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce lariproposizione della censura nel successivo grado di giudizio. I confinidell'impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensidell'art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazionedel giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restandoaltrimenti proponibile l'impugnazione nei limiti generali previsti dall'art. 606cod. proc. pen. In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte,affermando un principio di diritto - richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nelcorpo della motivazione - a mente del quale «il giudice di secondo grado,nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc. pen né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilitàdelle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effettodevolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;Sez.5, Sentenza n.15505 del 19/03/2018, Bresciani. Più di recente, in linea conl'insegnamento delle Sezioni Unite, è stato affermato che «nel caso in cui ilgiudice di appello ha raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti,queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazioneo altra questione relativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n. 103837 del 1992, Rv.192113-01)» (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02). Daquanto esposto discende l'inammissibilità dei motivi relativi alla misura deltrattamento sanzionatorio, visto che i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motividi ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, daloro stessi concordato. Va evidenziato che la pena irrogata - anche conriferimento alla individuazione del reato su cui calibrare la pena base e gliincremento per la continuazione e per la recidiva- è quella determinata dallestesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica larinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sullequestioni coinvolte nei motivi rinunciati”.Dai richiamati principi discende, nel caso di specie, l’inammissibilità dientrambi i motivi aventi ad oggetto le cause di proscioglimento previste dall’art.129 cod. proc. pen. nonché la corretta qualificazione giuridica del fatto,considerato che il ricorrente, nel chiedere l’applicazione della pena concordata,ha rinunciato a tutti i motivi di appello, con eccezione di quello relativo altrattamento sanzionatorio, per l’appunto fatto oggetto di accordo fra le parti.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile inquanto solleva questioni sulle quali si è oramai formato il giudicato; il ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni dellasentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e consideratoche non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa,di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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