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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 27766/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 8 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, confermando nel resto la sentenza impugnata; Ritenuto che si censura la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sulla dosimetria della pena; che in realtà il ricorrente ripropone le medesime argomentazioni di merito del tutto generiche, senza confrontarsi con gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale la commisurazione della pena doveva tenere conto della particolare scaltrezza e della pervicacia dimostrate dall'imputata e dal suo atteggiamento ondivago, finito anche per negare circostanze docurnentalmente comprovate; che su questi snodi argomentativi congrui e immuni da vizi il ricorso non formula alcuna deduzione contraria, limitandosi a ribadire generiche censure e a invocare l'applicazione di principi, sotto ogni profilo travalicando i confini del giudizio di legittimità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] d ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 8 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, confermando nel resto la sentenza impugnata; Ritenuto che si censura la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sulla dosimetria della pena; che in realtà il ricorrente ripropone le medesime argomentazioni di merito del tutto generiche, senza confrontarsi con gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale la commisurazione della pena doveva tenere conto della particolare scaltrezza e della pervicacia dimostrate dall'imputata e dal suo atteggiamento ondivago, finito anche per negare circostanze docurnentalmente comprovate; che su questi snodi argomentativi congrui e immuni da vizi il ricorso non formula alcuna deduzione contraria, limitandosi a ribadire generiche censure e a invocare l'applicazione di principi, sotto ogni profilo travalicando i confini del giudizio di legittimità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] d ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27766/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris