CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore,2026 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE2760 DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 218/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23370/2022Numero sezionale 2760/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ApNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 22959/2026Data pubblicazione 09/07/2026avverso sentenza del Tribunale di Pisa del 29/9/2020.2. Galletto, dipendente del Ministero delle Infrastrutture dal1972 al 31/8/2011, inquadrato nella posizione C1 secondo ilCCNL Ministeri, aveva esposto di aver partecipato a proceduradi progressione interna a posizione superiore secondo il CCNL98/2001; che sebbene detto CCNL ed anche l’accordointegrativo prevedessero la progressione nella posizione C3anche provenendo dalla C1, a condizione della esperienzaprofessionale nella posizione inferiore di otto anni, anzichéquattro, il bando dell’aprile 2001 non aveva previsto laprogressione per saltum; che poiché il bando consentiva lapresentazione di un’unica domanda, egli, pur avendo unaanzianità superiore ad otto anni, aveva partecipato, con esitovittorioso, solo per la posizione C2; che a seguito di Cass. n.23329/2009, che aveva affermato la legittimità dellaprogressione per saltum, aveva poi rivendicato, con richiesta diconciliazione dell’ottobre 2010, il passaggio in C3 dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA],per passaggio automatico previsto per gli idonei da successivaprocedura regolata da accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; chenelle more, reinquadrato da C2 a F3 secondo il CCNL2006/2009, aveva partecipato a procedura selettiva indetta conbando del 3/12/2010 per la progressione in F4 (già C3),proponendo domanda cautelativa di progressione in F5 (già C3super), per l’ipotesi di riconoscimento del diritto presupposto;che fallito il tentativo di conciliazione, aveva conseguito, dal1/1/2009, la progressione in F4 (ex C3).3. Aveva quindi rivendicato (in sintesi):Numero registro generale 23370/2022Numero sezionale 2760/2026a) il diritto a concorrere per la posizione economica CN3um neroe dlli ara ccolta generale 22959/2026Data pubblicazione 09/07/2026procedura indetta col bando del 4 aprile 2001 secondo il CCNL1998/2001;b) per l’effetto, il diritto ad essere collocato nella relativagraduatoria, con conseguente diritto ad essere inquadrato in C3almeno dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle relative differenze retributive, allarideterminazione della base della indennità di buonuscita e dellapensione, con le relative condanne;c) per ulteriore conseguenza, dichiararsi che egli avevadiritto a concorrere per la posizione economica F5 secondo ilbando del 3/12/2010; ordinarsi al convenuto di collocarlo nellarelativa graduatoria, con ogni conseguenza;d) in subordine, condannarsi il convenuto al risarcimento deldanno da perdita di chance.4. Il Tribunale, riconosciuta la propria giurisdizione, avevarigettato il ricorso.5. Galletto aveva proposto appello in punto di giurisdizionesulla base del fatto che la questione formava oggetto di altrogiudizio riguardante le conseguenze pensionistiche del dirittovantato, sul quale era sorta questione di giurisdizione, risoltanelle more dalle SS.UU. di questa Corte nel senso dellagiurisdizione della Corte dei Conti.6. A fondamento del gravame nel merito, si era doluto (perquanto ancora rileva) dell’erronea interpretazione dei daticontrattuali, alla luce delle sentenze di legittimità intervenute inmateria di legittimità della progressione per saltum, edell’omessa pronuncia sulla domanda intesa al riconoscimentodel diritto alla progressione in F5, e su quella avente ad oggettoil risarcimento del danno da perdita di chance.7. La Corte di Appello rigettava il gravame, perché (insintesi): il fatto che sulla pensione la giurisdizione fosse dellaNumero registro generale 23370/2022Numero sezionale 2760/2026Corte dei Conti era irrilevante; secondo il criterio della rNaumgeiroo ndi era ccolta generale 22959/2026Data pubblicazione 09/07/2026più liquida, quand’anche si fosse ritenuta possibile laprogressione per saltum, l’attore non poteva avere diritto aprogredire in C3, perché apparteneva al settore tecnico, ed inquel settore il profilo C3 corrispondente era quello di ingegnerecoordinatore, per conseguire il quale, secondo il bando del2001, occorrevano la laurea in ingegneria e l’abilitazioneprofessionale, che l’attore non possedeva.Di conseguenza, era infondata la domanda subordinata, inrealtà dipendente dalla principale, di riconoscimento del dirittoalla progressione in F5 dal gennaio 2010. Uguale sorte toccavaalla domanda di risarcimento del danno da perdita di chanceriguardo a tale progressione, posto che anche questapresupponeva il diritto a concorrere per la posizione C3 nel2001.8. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] atto affidato a quattro motivi.9. Resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture edella Mobilità sostenibili.10. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione/falsa applicazionedelle norme sulla giurisdizione ed insieme omesso esame difatto decisivo.Si lamenta che la Corte territoriale, nel rigettare il motivo diappello in punto di giurisdizione proposto dal ricorrente in basealla sopraggiunta Cass. S.U. n.896/2018, emessa inter partes,sulla mera base del fatto che quel giudizio atteneva altrattamento pensionistico, abbia travisato il fondamento delmotivo, basato sulla considerazione che l’arresto avevaNumero registro generale 23370/2022Numero sezionale 2760/2026rivendicazione alla giurisdizione della Corte dei NumCeroo ndi trai ccolta generale 22959/2026Data pubblicazione 09/07/2026affermando che tale giurisdizione esclusiva comprendeva ilpotere del giudice contabile di delibare sugli atti del rapporto diimpiego incidenti sulla pensione.2. Occorre preliminarmente rilevare che con decreto del 10settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, rilevato chesi sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni digiurisdizione nella materia del pubblico impiegocontrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi percassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontanodette questioni.3. Il motivo è infondato.4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno bensìreiteratamente affermato che la delimitazione dell’ambito dellagiurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamentocostituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte lecontroversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elementoidentificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n. 26252/2018e Cass. S.U. n. 31024/2019), e quindi le controversie funzionalialla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto ilsorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti aproblemi connessi; ma hanno pure precisato che «lagiurisdizione esclusiva della Corte dei Conti non può essereaffermata qualora venga in rilievo un effetto diretto edimmediato nei confronti del datore (incidente solo in via mediatasulla misura del trattamento pensionistico) sotto il profilodell'insorgenza di obblighi datoriali conseguenti alriconoscimento del diritto del lavoratore alla coperturaprevidenziale; in tal caso, infatti, la controversia, riguardandoin via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego, sia purerelativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto,Numero registro generale 23370/2022Numero sezionale 2760/2026connotazione o funzione lato sensu previdenziale, tra cuNiu mqeuroe dil lrai ccolta generale 22959/2026Data pubblicazione 09/07/2026contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice delrapporto, ossia al giudice ordinario o a quello amministrativo,sulla base della regola di riparto della giurisdizione dettata dagliartt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165/2001 ( cfr. Cass. S.U. n.23399/2016 e Cass. S.U. n. 16827/2017)»: Cass. S.U. n.20134/2024, che richiama Cass. S.U. n. 15058/2017.5. Il secondo motivo denuncia violazione/falsa applicazionedel CCNL Ministeri 1998/2001, dell’accordo integrativo per ilM.I.T., del bando del 4/4/2001, nonché omesso esame di fattodecisivo.Si censura la ratio decidendi della decisione impugnatasostenendo che alla luce del CCNL e dell’accordo integrativo leritenute limitazioni non sussistevano, bastando avere il diplomae 8 anni di anzianità in C1.6. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamentaviolazione del contratto integrativo MIT, posto che i contrattiintegrativi di amministrazione non rientrano tra quelli chequesta Corte può interpretare direttamente, secondo l’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. (Cass. nn. 6748/2010, 27062/2013,3681/2014, 20917/2019, 7568/2020, 25626/2020).E’ inammissibile per lo stesso motivo in punto di censura diviolazione del bando del 4 aprile 2001, che peraltro losvolgimento non coltiva, non contestando l’assunto della Corteterritoriale secondo il quale il profilo professionale dellaposizione C3 corrispondente a quello del ricorrente era quello diingegnere, per conseguire il quale, secondo il bando,occorrevano la laurea in ingegneria e l’abilitazioneprofessionale, che l’attore non possedeva.7. Il motivo resta pertanto valutabile solo sotto il profilo delladenuncia di violazione del CCNL, che avrebbe ammessoNumero registro generale 23370/2022Numero sezionale 2760/2026indiscriminatamente la progressione per saltum, dopo otNtuom earon dni rai ccolta generale 22959/2026Data pubblicazione 09/07/2026di esperienza professionale nella posizione economica inferiore.Sotto tal profilo il motivo è infondato, perché l’allegato A delCCNL Ministeri 1998/2001, quanto alla posizione economica C3,prima di prevedere che «purché in possesso del diploma discuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguentirequisiti:- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizioneeconomica C3 : esperienza professionale di otto anni nellaposizione di provenienza;- dalla posizione economica C2 verso la posizione economicaC3: esperienza professionale di quattro anni nella posizione diprovenienza», dettava la condizione «Nel caso in cui il titolo distudio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimentodell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali oabilitativi per legge».8. Il terzo motivo denuncia, ancora, violazione/falsaapplicazione del CCNL Ministeri 1998/2001, dell’accordointegrativo per il M.I.T., del bando del 4/4/2001, nonché omessoesame di fatto decisivo.Si censura la “non decisione” sul motivo di appello riguardantela legittimità della progressione per saltum, sulla base di Cass.S.U. n. 23329/2009, e Cass. nn. 6502/2012, 13992/2015,4436/2018.9. Il motivo è inammissibile perché la Corte territoriale nonha affrontato la questione giudicandola assorbita da una ragionepiù liquida di per sé idonea a rigettare la domanda, e nel giudiziodi legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione nonpossono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, lequestioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiorenon si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtùNumero registro generale 23370/2022Numero sezionale 2760/2026dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale (CaNsusm.e ro dni r.a ccolta generale 22959/2026Data pubblicazione 09/07/202619442/2022).10. Il quarto motivo denuncia violazione/falsa applicazionedell’art. 346 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo.Si lamenta omesso esame delle domande subordinate basatesul fatto che se l’attore fosse stato inquadrato in C3 dal 2007egli avrebbe maturato i due anni richiesti nel 2010 perprogredire in F5.11. Il motivo è inammissibile perché, in disparte la modalitàdella denuncia di error in procedendo priva del requisito delriferimento alla nullità della sentenza richiesto da Cass. S.U. n.17931/2013, non si confronta col decisum, basato sullaconsiderazione che la mancanza dei requisiti richiesti perprogredire nel 2001 nella posizione economica C3 comportavache comunque l’attore nel 2010 non avrebbe avuto i requisitiper progredire nella posizione economica F5, e l’inconfigurabilitàdi un danno da perdita di chance.12. In conclusione, il ricorso va rigettato.13. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 23370/2022Numero sezionale 2760/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Ncuommerom di ara ccolta generale 22959/2026Data pubblicazione 09/07/20261-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]