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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26477/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dal difensore dell'imputata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 368 cod. pen. non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, con motivazione non illogica, ha ritenuto sussistenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dei reati contestati.

Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01); Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla responsabilità per il reato in esame, in riferimento ad entrambi gli episodi contestati alla ricorrente nel giugno e agosto del 2017 - valorizzando le complessive risultanze processuali, ovvero l'escussione dei vari testimoni nonché l'esame della persona offesa (pagg. 4-5-6 della sentenza impugnata) - sia in merito all'elemento soggettivo che ha, con argomentazione adeguata, ritenuto pienamente integrato (pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato che la denunciata violazione di legge in ordine all'assenza di una "denuncia" formulata personalmente dall'imputata, oggetto del primo motivo, è manifestamente infondata in quanto «in tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza» (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278724 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dal difensore dell'imputata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 368 cod. pen. non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, con motivazione non illogica, ha ritenuto sussistenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dei reati contestati. Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01); Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla responsabilità per il reato in esame, in riferimento ad entrambi gli episodi contestati alla ricorrente nel giugno e agosto del 2017 - valorizzando le complessive risultanze processuali, ovvero l'escussione dei vari testimoni nonché l'esame della persona offesa (pagg. 4-5-6 della sentenza impugnata) - sia in merito all'elemento soggettivo che ha, con argomentazione adeguata, ritenuto pienamente integrato (pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato che la denunciata violazione di legge in ordine all'assenza di una "denuncia" formulata personalmente dall'imputata, oggetto del primo motivo, è manifestamente infondata in quanto «in tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza» (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278724 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giug
Sentenza Cassazione n. 26477/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris