CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09602/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Dato avviso al difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Napoli, pronunciando a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Denis DEMA la pena concordata tra le parti per i reati di resistenza (art. 337 cod. pen. capo A), porto di arma da sparo (artt. 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 capo B) ed esplosione di colpi d’arma da fuoco (art. 706 cod. pen. capo C), rigettando la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva breve ex artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., in considerazione della gravità e rilevante pericolosità del fatto e della successiva elusione della misura cautelare applicatagli. 2. [OSCURATO:PERSONA] DEMA,a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione. Il ricorrente denuncia che il giudice ha obliterato di prendere in esame i criteri dettati dal legislatore all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, non ha considerato la intervenuta remissione di querela per il capo D) per il quale vi è stato il proscioglimento e non ha effettuato la doverosa valutazione prognostica, ancorando la decisione di rigetto a un giudizio retrospettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d’appello di Napoli ha valutato correttamente le risultanze processuali con una motivazione congrua e priva di errori giuridici, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità del condannato. In particolare, il giudice ha evidenziato che la natura e la gravità dei fatti, caratterizzati dal porto illegale di un’arma da sparo, dall’esplosione in pubblico di colpi di arma da fuoco e di resistenza a pubblico ufficiale, costituiscono il punto di partenza dell'analisi della caratura criminale del ricorrente e che non sono contrastati da elementi positivi che consentono un giudizio prognostico di buon esito delle pene sostitutive e di prevenzione del pericolo di recidiva, ai quali lo strumento sanzionatorio in esame è finalizzato. Di significativo valore, del resto, è la considerazione, che il ricorso omette di criticare, che l’imputato si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare disposta a suo carico, così palesando la totale assenza di affidabilità. 2.1. Rispetto a tale motivato giudizio negativo, fondato sul vaglio delle emergenze processuali, non assume rilievo favorevole al ricorrente il proscioglimento per uno dei reati contestati. Si tratta, infatti, di un elemento cui è stata logicamente attribuita valenza recessiva rispetto al complessivo quadro processuale, alla luce dei parametri applicabili per la concessione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi dell'art. 20-bis cod. pen., tenuto conto del rinvio espresso nel primo comma della norma in esame alla disciplina del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2.2. D’altra parte, ai fini della concessione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen., non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti dell’imputato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati, in funzione di una valutazione prognostica delle misure richieste che sono destinate a sostituire le pene della reclusione e dell'arresto non superiori a quattro anni. Tale vaglio, che non può prescindere dal percorso di vita seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sull’idoneità prospettica delle sanzioni sostitutive brevi, è stato correttamente compiuto dalla Corte di merito che si è espressa in termini rispettosi delle emergenze processuali, mentre il ricorso è meramente confutativo. A questo proposito, si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha affermato: «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i "fondati motivi" che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena» (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 – 01). 2.3. In definitiva, il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, sicché si palesa inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma