CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2022, il Tribunale di Torino ha annullato su appello del P.M. l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torino del 6.7.2022 e ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura degli arresti donniciliari, per il reato di lesioni aggravate per aver cagionato a [OSCURATO:PERSONA], colpendolo più volte con un coltello, lesioni personali guaribili in giorni venti ex artt. 582 e 585 co. 2 n. 2 e 61 n. 5 c.p. utilizzando un'arma e approfittando di circostanze di persona, di tempo e di luogo, tali da ostacolare la privata difesa, avendo agito in orario serale in luogo isolato e nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne. 2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione all'art. 274 lett. c).c.p.p., per avere la Corte territoriale omesso la motivazione del provvedimento impugnato in merito all'attualità e concretezza dell'esigenza cautelare, fondata sulla mera gravità del fatto nonché in merito alla proporzionalità della pena rispetto alla pena che verrà irrogata; invero, l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva sono state desunte dalla mera gravità dei fatti contestati, senza procedere alla ricognizione di elementi specifici, tali da far presumere con certezza, non solo che il Camnnariere, ove si fosse presentata l'occasione, sarebbe tornato a delinquere, ma anche che tale opportunità si sarebbe verificata; l'indagato è una persona incensurata e non sussistono elementi idonei a farlo ritenere incline alla violenza, essendo peraltro decorso quasi un anno dal fatto; in definitiva l'accertamento del pericolo di recidiva è stato assorbito nel giudizio sulla gravità del quadro indiziario, come se l'indagato, per il fatto stesso di essere accusato di un reato grave, andasse considerato pericoloso e meritevole di essere sottoposto a misura cautelare; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 275 co. 1, 2, 2 bis e 3 c.p.p., in ordine ai criteri di scelta della misura cautelare; in particolare l'ordinanza impugnata nulla dice in ordine alla ricorrenza dell'aggravante dell'utilizzo di armi, desunta solo dalle ferite riportate dalla persona offesa, tenuto conto del fatto che dalle immagini di videosorveglianza si rileva unicamente l'aggressore infierire sulla vittima, ma senza brandire alcun tipo di arma; qualora si volesse ritenere logicamente argomentate le esigenze cautelari, è comunque violato il principio di cui all'art. 275 co. 2 c.p.p. ovvero quella della proporzionalità ed adeguatezza della misura; infatti il tempo trascorso tra il fatto di reato e la richiesta di applicazione della misura cautelare (11 mesi), dimostra come le esigenze cautelari e le motivazioni poste a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare siano mancanti e/o carenti e/o illogici. inoltre, l'ordinanza impugnata risulta contraddittoria e illogica nella parte in cui non applica altra e diversa misur? cautelare, anche in considerazione della circostanza che l'indagato svolge regolare attività lavorativa ed è socialmente inserito nella comunità in cui vive. 3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo di annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Giova ribadire, innanzitutto, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il giudizio di legittimità relativo alla verifica delle esigenze cautelari (ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, dunque, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 2.Tanto premesso, si osserva che - fermo restando il grave quadro indiziario a carico dell'indagato non oggetto di censure in questa sede, quadro connotato da gravità anche in ordine alla circostanza aggravante, del tutto genericamente contestata, dell'utilizzo di un coltello nel produrre le lesioni oggetto di imputazione, tenuto conto della natura di tali lesioni- manifestamente infondate si presentano le censure volte a contestare la sussistenza di esigenze cautelari, ovvero la proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari. L'ordinanza impugnata (pagg. 16 ss.), con logica e adeguata motivazione, ha dato conto specificamente della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte dell'indagato, mettendo in risalto la spregiudicatezza dimostrata dall'indagato, il quale, ripetutamente colpiva la vittima per poi tornare indietro senza preoccuparsi dello stato in cui l'aveva lasciata, conché evidenziando che lo stesso non è stato in grado in grado di contenere i propri impulsi violenti, esternati dopo brevissimo tempo dall'incontro con la vittima. Il pericolo di recidivanza, dunque, non è stato desunto dalla gravità dei fatti in sé, ma dalle concrete modalità di estrinsecazione di essi, dimostrative di una personalità violenta, facendo il Tribunale corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, secondo cui il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522). Del resto, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa non risulta specificamente contestato dall'indagato, sicchè anche l'ulteriore profilo accennato circa la mancata considerazione della possibilità di ottenere la pena sospesa si presenta manifestamente infondato. Peraltro, in tema di applicazione o revoca delle misure cautelari personali, è inammissibile, per carenza di specificità, il ricorso per cassazione che, nel censurare l'omessa valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non contesti la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla quale la misura cautelare è stata conformata (Sez. 5 n. 27976 del 01/07/2020, Rv. 280664). 3. Per quanto concerne, inoltre, la concretezza attualità del pericolo di reiterazione il Tribunale ha messo in risalto che l'indagato non appare in grado di contenere i propri impulsi anche in frangenti quotidiani assolutamente prevedibili e routinari e che lo stesso svolge attività contatto con il pubblico. Tale valutazione fa corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), .cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022;Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, rv. 282767). All'uopo si osserva che i fatti risalgono al dicembre 2021 e la richiesta di applicazione della misura è di pochi mesi successiva (luglio 2022). 4.Per quanto concerne, poi, l'adeguatezza della misura, il Tribunale ha rilevato come la misura degli arresti domiciliari si presenti adeguata e proporzionata a presidiare le esigenze cautelari i trattandosi di soggetto incensurato per cui il presidio richiesto dovrebbe rivelarsi idoneo a presidiare le stesse. Tale valutazione fa corretta applicazione del principio/secondo cui in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito dell'esame della personalità dell'accusato, tale misura si ritenga idonea a contenere il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, Rv. 280470). 5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla ca