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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02098/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3828/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma via Acqui n. 7 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 1059/15/15 depositata il 15.06.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ricevuto avviso di accertamento per l'anno 2006, recante la rettifica di ricavi relativi alla vendita di n. 8 appartamenti sulla base dei valori OMI, la [OSCURATO:PERSONA] srl impugnava l'atto davanti alla CTP di Verona che dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente.

Proposto appello, la CTR Veneto con la sentenza sopra indicata rigettava l'appello nel merito.

La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate che ha proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 148 del 2017 versando la prima rata.

Sebbene non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.390 cpc (la dichiarazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società personalmente, non risulta però notificata alla controparte né comunicata all'Avvocatura), la rinuncia dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna alle spese del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018).

Trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara il ricorso inammissibile compensa le spese.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3828/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma via Acqui n. 7 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 1059/15/15 depositata il 15.06.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ricevuto avviso di accertamento per l'anno 2006, recante la rettifica di ricavi relativi alla vendita di n. 8 appartamenti sulla base dei valori OMI, la [OSCURATO:PERSONA] srl impugnava l'atto davanti alla CTP di Verona che dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente. Proposto appello, la CTR Veneto con la sentenza sopra indicata rigettava l'appello nel merito. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate che ha proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 148 del 2017 versando la prima rata. Sebbene non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.390 cpc (la dichiarazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società personalmente, non risulta però notificata alla controparte né comunicata all'Avvocatura), la rinuncia dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna alle spese del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018). Trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara il ricorso inammissibile compensa le spese. Così de
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