CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la persona offesa, dopo aver poggiato la borsa sul sedile posteriore, sarebbe entrata nella propria autovettura, parcheggiata nei pressi di un centro commerciale; l'imputato, • con mossa repentina, avrebbe aperto la portiera del veicolo e si sarebbe impossessato della borsa, per poi darsi alla fuga. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., contestando l'applicazione dell'aggravante dell'aver commesso il fatto con destrezza. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto che: dall'istruttoria, era emerso che l'imputato, «con mossa fulminea», si era impossessato della borsa in un lasso di tempo così breve da eludere la pur sussistente sorveglianza della persona offesa; la condotta dell'imputato integrasse l'aggravante contestata. Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso» (Sez. 4, n. 10184 del 10/12/2004, Illoni, Rv. 23099; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così