CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità del (ricorrente per il delitto di evasione è generico, risolvendosi in una mera asserzione senza evidenziare sotto quale profilo la decisione, che ha risposto in ordine al medesimo profilo, risulterebbe viziata; ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è, rispettivamente, riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto congrua la pena determinata e assenti gli elementi positivamente apprezzabili ai fini della invocata attenuante, sia in considerazione della consistente durata dell'evasione (lo stesso si era reso irreperibile) sia per i plurimi e gravi precedenti penali, anche specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2