CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - oltre che versato in fatto, è meramente reiterativo di quello formulato in appello, disatteso con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. La Corte di Appello ha, infatti, rimarcato come l'assenza dell'imputato dal proprio domicilio sia stata accertata dall'operante alle ore 12.55 e alle ore 13.58 e che, anche se fosse stato autorizzato ad allontanarsi fino alle ore 12.00, come sostenuto, ma non provato, dalla difesa, non poteva, comunque, essere giustificata in base al certificato medico che attestava che Falak si era presentato al pronto soccorso alle 18.40, essendo fin troppo evidente la inconciliabilità degli orari. Il secondo motivo - che censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato le ragioni per le quali il fatto non poteva ritenersi di particolare tenuità (non essendo noti né i motivi dell'evasione, né la durata dell'allontanamento). Infine, la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte d'appello che evidenzia che i precedenti penali da cui l'imputato è gravato non consentono, in carenza di positivi elementi di giudizio il riconoscimento delle stesse. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratc inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 202