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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 47421/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto:, il primo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'ad 73 Tus ribadisce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il secondo, diretto a rivendicare la attenuante della dissociazione attuosa di cui al comma 3 dell'art. 416 bis. 1 cp in forza delle dichiarazioni rese dal ricorrente in altro procedimento, è all'evidenza generico perché, anche a ritenere corretta l'affermazione in diritto in forza della quale il riconoscimento della attenuante in questione non presuppone necessariamente la formale contestazione della aggravante di cui al comma 1 della stessa disposizione, occorre comunque, in fatto, che il reato a giudizio sia stato commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, aspetto che il ricorso manca integralmente di puntualizzare; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto:, il primo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'ad 73 Tus ribadisce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il secondo, diretto a rivendicare la attenuante della dissociazione attuosa di cui al comma 3 dell'art. 416 bis. 1 cp in forza delle dichiarazioni rese dal ricorrente in altro procedimento, è all'evidenza generico perché, anche a ritenere corretta l'affermazione in diritto in forza della quale il riconoscimento della attenuante in questione non presuppone necessariamente la formale contestazione della aggravante di cui al comma 1 della stessa disposizione, occorre comunque, in fatto, che il reato a giudizio sia stato commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, aspetto che il ricorso manca integralmente di puntualizzare; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 47421/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris