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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 15386/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3979-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 416, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto: Pubblico impiego -differenze retributive per mansioni superiori R.G.N. 3979/2017 Pag.avverso la sentenza n. 575/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 04/08/2016 R.G. n. 553/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza n. 118 del 2013, il Tribunale di Forlì respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], architetto, dipendente del Comune di Cesena, categoria professionale D3 c.c.n.l. enti locali, già funzionario responsabile del Servizio mobilità del settore ambiente e traffico e poi, dall’ottobre del 1999, responsabile di P.O. del servizio mobilità, volto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive rivendicate sul presupposto della riconducibilità delle mansioni svolte ad un superiore inquadramento (come dirigente o titolare di posizione di “alta professionalità”) ed il conseguente risarcimento del danno, ritenendo che le attività svolte rientrassero nelle mansioni allo stesso spettanti e giudicando irrilevante eventuali sovrapposizioni di competenze con la figura del dirigente del Settore;

2. avverso tale pronuncia proponeva appello il lavoratore lamentando: i) l’erronea individuazione delle mansioni di cui alla declaratoria contrattuale D3, ai sensi dell’art. 40 dello [OSCURATO:PERSONA] e degli articoli 44 e 46 del regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; ii) l’erronea valutazione, sia, della concreta sostituzione dell’appellante nel ruolo del dirigente e, sia, dello svolgimento da parte del medesimo di mansioni esattamente coincidenti con quelle che avrebbe dovuto svolgere ildirigente pro-tempore;

3. con sentenza n. 575 del 2016, la Corte d’appello di Bologna respingeva l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA]; premetteva in diritto, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, che l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, pur non avendo effetto ai fini di un suo inquadramento nella qualifica superiore, configura un’ipotesi riconducibile alla fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, fa sorgere in capo al prestatore il diritto alla differenza di trattamento economico tra le due categorie professionali; aggiungeva che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si considera svolgimento di “mansioni superiori” soltanto l’attribuzione in modo prevalente dei compiti propri di dette mansioni; infine, dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni di cui il ricorrente aveva lamentato la violazione, riteneva, alla luce di tali norme, che le allegazioni prodotte dall’appellante, aventi ad oggetto gli atti dallo stesso compiuti nel periodo oggetto R.G.N. 3979/2017 Pag.della controversia, non potessero fondatamente condurre a qualificare la sua attività come di “alta specializzazione” e, quindi, come eccedente i contenuti della declaratoria D3; anzi, nella ricostruzione offerta dalla Corte territoriale, i compiti svolti e dedotti in giudizio dal lavoratore rientravano nella “attività di ricerca, programmazione, pianificazione e progettazione” di cui alla suddetta declaratoria contrattuale;

4. avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi;

5. l’Amministrazione comunale ha resistito con controricorso;

6. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. con il primo rilievo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’interpretazione delle declaratorie contrattuali c.c.n.l.

Enti locali e c.c.n.l.

Personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali per le qualifiche di funzionario cat.

D e Dirigente, con riferimento alla violazione degli articoli 1362 ss. cod. civ.; in modo particolare, censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che non sussiste ragione “di stabilire una graduazione di importanza nell’ambito delle attività indicate come di pianificazione e di progettazione”,“né è stato addotto alcun elemento che possa fondatamente condurre a qualificare l’attività dal medesimo svolta come di alta specializzazione” e nella parte in cui, sulla base di queste premesse, la Corte territoriale ha affermato che le mansioni del ricorrente sono confacenti, o comunque non eccedenti, al profilo professionale ricoperto (D3); denuncia, inoltre, l’errata interpretazione delle declaratorie contrattuali, in quanto, il giudice di secondo grado, si è limitato al senso letterale delle parole ivi contenute, omettendo di applicare i criteri ermeneutici previsti dagli articoli 1362 ss. cod. civ. che, se correttamente utilizzati, avrebbero spinto la Corte di merito alla ricerca dello spirito oltre la lettera e, quindi, ad accertare la graduazione di importanza delle attività di pianificazione e di progettazione, la cui differenza qualitativa costituisce il quid proprium dell’attività dirigenziale rispetto a quella del funzionario; in altri termini, il ricorrente ritiene viziata la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha omesso di approfondire la differenza che intercorre all’interno delle attività di pianificazione e di progettazione, in considerazione anche della complessità e multisettorialità del Settore mobilità e del ruolo assunto dall’arch. [OSCURATO:PERSONA], stante la qualità del suo lavoro – riconosciuta dalle massime auto rità comunali - e la ridotta R.G.N. 3979/2017 Pag.quantità di personale operante in tale settore; prova ne è, assume, “la totale paternità dei progetti curati e firmati dall’arch. [OSCURATO:PERSONA], che, per inciso, corrispondono a tutti i progetti di pianificazione, programmazione, ideazione e gestione del sistema mobilità elaborati dal Comune di Cesena dal 1997 al 2011”, tra i quali, in primis, vi è il “piano regolatore integrato della mobilità del Comune di Cesena”;

2. con il secondo rilievo, il lavoratore denuncia l’omesso esame di elementi decisivi risultanti dagli atti ovvero oggetto di discussione e richiesta fra le parti, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; sostiene che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che il lavoratore si è trovato “completamente solo” nella gestione del proprio Ufficio (tanto che ha firmato e presentato, nelle opportune sedi pubbliche, da solo tutti i piani ed i progetti dell’intero sistema della mobilità), dovendo sostituire il dirigente, oltre che nei compiti specificie tecnici, anche nel rapporto con i dipendenti e gli organi politici;

3. il ricorso, in entrambi i motivi in cui è formulato, è infondato;

4. correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] rientrasse tra quelle del profilo di inquadramento, perché il c.c.n.l. 31 marzo 1999 per il personale dipendente del comparto Regioni ed Autonomie locali inserisce nell’area D i lavoratori che «svolgono attività caratterizzate da …. elevate conoscenze plurispecialistiche(la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento … contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi» e nella esemplificazione dei profili, oltre a menzionare espressamente l’attività di progettazione (lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.) aggiunge che «fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di … ingegnere, architetto, geologo….»; nel profilo, quindi, rientrano a pieno titolo tutte le competenze proprie dell’ingegnere e dell’architetto; inoltre, se è vero che la declaratoria della categoria D riportata nell’Allegato A del c.c.n.l. del 31 marzo 1999 è unica e comprende sia la qualifica D1, sia la qualifica D3, tuttavia l’ultimo capoverso distingue le due qualifiche e fornisce una chiara indicazione, stabilendo quali mansioni debbano essere ascritte necessariamente alla qualifica di D3 e così disponendo in particolare che i compiti di elevata specializzazione professionale e le attività che richiedono un’abilitazione professionale R.G.N. 3979/2017 Pag.(tra le quali evidentemente rientrano ad esempio progettazione e direzione lavori) che, secondo la disciplina del d.P.R. n. 347/83 come integrato dal d.P.R. 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, devono essere attribuiti alla categoria D3; orbene, la Corte territoriale ha correttamente verificato le mansioni in concreto svolte dal ricorrente alla luce della declaratoria del profilo di funzionario tecnico D3 del c.c.n.l. nonché alla luce delle competenze del [OSCURATO:PERSONA] e Trasporti di cui il [OSCURATO:PERSONA] era responsabile ed ha ritenuto che le stesse non eccedessero il perimetro delle previsioni pattizie;

5. ha poi evidenziato, anche alla luce del contenuto della Statuto del Comune di Cesena, le caratteristiche delle funzioni dirigenziali valorizzando, in particolare, la responsabilità della realizzazione degli obiettivi loro affidati, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nella logica del miglioramento continui e dell’innovazione, l’ausilio prestato agli origani politici nella definizione dei programmi e dei piani e nella verifica della loro attuazione; ha quindi escluso rilevanza alla dedotta graduazione delle attività indicate come di pianificazione e progettazione in relazione ai compiti del settore di cui il [OSCURATO:PERSONA] era responsabile evidenziando che non era emerso alcun elemento che potesse fondatamente condurre a qualificare l’attività dal medesimo svolta come di alta specializzazione, eccedente i contenuti della declaratoria D3; ha ritenuto che il lavoro di pianificazione e progettazione svolto dal [OSCURATO:PERSONA] era sempre approvato dal dirigente di riferimento e che non era emerso alcun elemento per ritenere, in concreto, svolte le attività caratterizzanti le superiori mansioni dirigenziali e cioè la negoziazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, l’ausilio prestato agli organi politici nella definizione dei programmi e piani e nella verifica della loro attuazione;

6. la lettura delle disposizioni che qui rilevano è corretta; è stata pienamente valorizzata l’attività di alto contenuto specialistico professionale al fine della ideazione, elaborazione e predisposizione dei piani e progetti indicati nel ricorso di primo grado pienamente rientrante nella suddetta declaratoria contrattuale; si aggiunga che la Corte territoriale ha anche specificamente valutato le competenze del servizio mobilità e trasporti come previste dal regolamento interno del Comune (prevedenti anche progettazioni di massima) ed anche le ulteriori funzioni del [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di posizione organizzativa nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mobilità; R.G.N. 3979/2017 Pag.ha, quindi, con valutazione in fatto incensurabile in queste sede, rilevato che l’attività di pianificazione e progettazione della mobilità (sulla quale l’appellante aveva particolarmente insistito) era avvenuta in costante collaborazione con i dirigenti succedutisi nel tempo; ha di conseguenza ritenuto che le mansioni espletate dal lavoratore fossero riconducibili alla categoria D3 di appartenenza, tanto in ragione di un’interpretazione del contenuto della declaratoria contrattuale quanto delle competenze riconducibili al servizio mobilità e trasporti di cui il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era responsabile; ha infine rilevato la mancata deduzione e prova di elementi idonei a qualificare l’attività dallo stesso svolta come eccedente rispetto ai compiti di alto contenuto specialistico professionale rientranti nella declaratoria del D3 ad avente le caratteristiche proprie della funzione dirigenziale valorizzando, a tal fine, la circostanza che il lavoro progettuale del [OSCURATO:PERSONA] necessitava sempre della collaborazione e della firma dei dirigenti (come rimarcato dal Comune controricorrente, nell’ambito di un sistema di progettazione ‘a cascata’) senza avere, dunque, una autonoma valenza al fine di impegnare l’amministrazione verso l’esterno e rilevando che neppure era stato prospettato, in punto di fatto, lo svolgimento di attività proprie di detta funzione dirigenziale (come ad esempio la negoziazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, l’ausilio agli organi politici nella definizione dei programmi e piani, la verifica della loro attuazione);

7. il ricorrente richiede una nuova valutazione di prove che -già analizzate dalla Corte di merito e dal giudice di prime cure e considerate non idonee a ritenere i compiti svolti come eccedenti rispetto al perimetro tracciato dalla declaratoria contrattuale D3 - risulta inammissibile in questa sede (v. ex multis Cass. n. 7972/2007; Cass. n. 29404/2017; Cass. 27534/2022); come è noto grava sul lavoratore un triplice onere della prova, in merito: i) alle attività lavorative concretamente svolte;ii) alla non riconducibilità di tali attività alla categoria di inquadramento (nello specifico cat.

D3); iii) alla presenza di caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali (in argomento, Cass. n. 15476/2021 secondo cui ai fini dell’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 sono necessarie l’allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite, sicché ove la funzione dirigenziale comporti una pluralità di competenze diverse, seppure interagenti fra loro, non è sufficiente che il potere di direzione sia stato esercitato in relazione ad una parte di detti compiti; v. anche Cass. 17123/2015 per la quale, aifini del r iconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l’esercizio di poteri decisionali e R.G.N. 3979/2017 Pag.direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l’inadeguatezza del primo in relazione all’attività svolta); ebbene, a parere della Corte territoriale, le allegazioni proposte dal [OSCURATO:PERSONA] si limitavano alla prova relativa alle attività svolte, ma, trascurando di porre in evidenza le caratteristiche proprie delle superiori mansioni dirigenziali, non permettevano di tracciare quel solco, necessario ai fini della condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 52, comma 5, TUPI, tra le mansioni superiori, proprie dei dirigenti, e le attività di competenza specifica dei funzionari, stante la similarità di condotte nella tipizzazione della norma prevista dalla contrattazione collettiva; anche in questa sede il [OSCURATO:PERSONA] insiste nel sostenere che tutti i progetti, il metodo di lavoro, la riorganizzazione degli uffici, le proposte all’Amministrazione comunale erano nate esclusivamente da idee del ricorrente, senza il contributo dei dirigenti o addirittura senza la loro collaborazione, e nella sostanza assume di non aver svolto il semplice lavoro di progettista ma anche quello di programmazione, pianificazione e progettazione del ‘sistema mobilità’; ora, a parte la considerazione che anche un’attività di programmazione può rientrare nell’ambito delle competenze di alto contenuto specialistico professionale cui alla categoria D, il ragionamento non scalfisce l’accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale quanto alla insussistenza di funzioni di direzione della progettazione ed alla riconducibilità della responsabilità dei piani e progetti del ‘sistema mobilità’ al dirigente;

8. da quanto detto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

9. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

10. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3979-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 416, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto: Pubblico impiego -differenze retributive per mansioni superiori R.G.N. 3979/2017 Pag.avverso la sentenza n. 575/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 04/08/2016 R.G. n. 553/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 118 del 2013, il Tribunale di Forlì respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], architetto, dipendente del Comune di Cesena, categoria professionale D3 c.c.n.l. enti locali, già funzionario responsabile del Servizio mobilità del settore ambiente e traffico e poi, dall’ottobre del 1999, responsabile di P.O. del servizio mobilità, volto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive rivendicate sul presupposto della riconducibilità delle mansioni svolte ad un superiore inquadramento (come dirigente o titolare di posizione di “alta professionalità”) ed il conseguente risarcimento del danno, ritenendo che le attività svolte rientrassero nelle mansioni allo stesso spettanti e giudicando irrilevante eventuali sovrapposizioni di competenze con la figura del dirigente del Settore; 2. avverso tale pronuncia proponeva appello il lavoratore lamentando: i) l’erronea individuazione delle mansioni di cui alla declaratoria contrattuale D3, ai sensi dell’art. 40 dello [OSCURATO:PERSONA] e degli articoli 44 e 46 del regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; ii) l’erronea valutazione, sia, della concreta sostituzione dell’appellante nel ruolo del dirigente e, sia, dello svolgimento da parte del medesimo di mansioni esattamente coincidenti con quelle che avrebbe dovuto svolgere ildirigente pro-tempore; 3. con sentenza n. 575 del 2016, la Corte d’appello di Bologna respingeva l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA]; premetteva in diritto, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, che l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, pur non avendo effetto ai fini di un suo inquadramento nella qualifica superiore, configura un’ipotesi riconducibile alla fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, fa sorgere in capo al prestatore il diritto alla differenza di trattamento economico tra le due categorie professionali; aggiungeva che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si considera svolgimento di “mansioni superiori” soltanto l’attribuzione in modo prevalente dei compiti propri di dette mansioni; infine, dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni di cui il ricorrente aveva lamentato la violazione, riteneva, alla luce di tali norme, che le allegazioni prodotte dall’appellante, aventi ad oggetto gli atti dallo stesso compiuti nel periodo oggetto R.G.N. 3979/2017 Pag.della controversia, non potessero fondatamente condurre a qualificare la sua attività come di “alta specializzazione” e, quindi, come eccedente i contenuti della declaratoria D3; anzi, nella ricostruzione offerta dalla Corte territoriale, i compiti svolti e dedotti in giudizio dal lavoratore rientravano nella “attività di ricerca, programmazione, pianificazione e progettazione” di cui alla suddetta declaratoria contrattuale; 4. avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi; 5. l’Amministrazione comunale ha resistito con controricorso; 6. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo rilievo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’interpretazione delle declaratorie contrattuali c.c.n.l. Enti locali e c.c.n.l. Personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali per le qualifiche di funzionario cat. D e Dirigente, con riferimento alla violazione degli articoli 1362 ss. cod. civ.; in modo particolare, censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che non sussiste ragione “di stabilire una graduazione di importanza nell’ambito delle attività indicate come di pianificazione e di progettazione”,“né è stato addotto alcun elemento che possa fondatamente condurre a qualificare l’attività dal medesimo svolta come di alta specializzazione” e nella parte in cui, sulla base di queste premesse, la Corte territoriale ha affermato che le mansioni del ricorrente sono confacenti, o comunque non eccedenti, al profilo professionale ricoperto (D3); denuncia, inoltre, l’errata interpretazione delle declaratorie contrattuali, in quanto, il giudice di secondo grado, si è limitato al senso letterale delle parole ivi contenute, omettendo di applicare i criteri ermeneutici previsti dagli articoli 1362 ss. cod. civ. che, se correttamente utilizzati, avrebbero spinto la Corte di merito alla ricerca dello spirito oltre la lettera e, quindi, ad accertare la graduazione di importanza delle attività di pianificazione e di progettazione, la cui differenza qualitativa costituisce il quid proprium dell’attività dirigenziale rispetto a quella del funzionario; in altri termini, il ricorrente ritiene viziata la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha omesso di approfondire la differenza che intercorre all’interno delle attività di pianificazione e di progettazione, in considerazione anche della complessità e multisettorialità del Settore mobilità e del ruolo assunto dall’arch. [OSCURATO:PERSONA], stante la qualità del suo lavoro – riconosciuta dalle massime auto rità comunali - e la ridotta R.G.N. 3979/2017 Pag.quantità di personale operante in tale settore; prova ne è, assume, “la totale paternità dei progetti curati e firmati dall’arch. [OSCURATO:PERSONA], che, per inciso, corrispondono a tutti i progetti di pianificazione, programmazione, ideazione e gestione del sistema mobilità elaborati dal Comune di Cesena dal 1997 al 2011”, tra i quali, in primis, vi è il “piano regolatore integrato della mobilità del Comune di Cesena”; 2. con il secondo rilievo, il lavoratore denuncia l’omesso esame di elementi decisivi risultanti dagli atti ovvero oggetto di discussione e richiesta fra le parti, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; sostiene che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che il lavoratore si è trovato “completamente solo” nella gestione del proprio Ufficio (tanto che ha firmato e presentato, nelle opportune sedi pubbliche, da solo tutti i piani ed i progetti dell’intero sistema della mobilità), dovendo sostituire il dirigente, oltre che nei compiti specificie tecnici, anche nel rapporto con i dipendenti e gli organi politici; 3. il ricorso, in entrambi i motivi in cui è formulato, è infondato; 4. correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] rientrasse tra quelle del profilo di inquadramento, perché il c.c.n.l. 31 marzo 1999 per il personale dipendente del comparto Regioni ed Autonomie locali inserisce nell’area D i lavoratori che «svolgono attività caratterizzate da …. elevate conoscenze plurispecialistiche(la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento … contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi» e nella esemplificazione dei profili, oltre a menzionare espressamente l’attività di progettazione (lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.) aggiunge che «fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di … ingegnere, architetto, geologo….»; nel profilo, quindi, rientrano a pieno titolo tutte le competenze proprie dell’ingegnere e dell’architetto; inoltre, se è vero che la declaratoria della categoria D riportata nell’Allegato A del c.c.n.l. del 31 marzo 1999 è unica e comprende sia la qualifica D1, sia la qualifica D3, tuttavia l’ultimo capoverso distingue le due qualifiche e fornisce una chiara indicazione, stabilendo quali mansioni debbano essere ascritte necessariamente alla qualifica di D3 e così disponendo in particolare che i compiti di elevata specializzazione professionale e le attività che richiedono un’abilitazione professionale R.G.N. 3979/2017 Pag.(tra le quali evidentemente rientrano ad esempio progettazione e direzione lavori) che, secondo la disciplina del d.P.R. n. 347/83 come integrato dal d.P.R. 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, devono essere attribuiti alla categoria D3; orbene, la Corte territoriale ha correttamente verificato le mansioni in concreto svolte dal ricorrente alla luce della declaratoria del profilo di funzionario tecnico D3 del c.c.n.l. nonché alla luce delle competenze del [OSCURATO:PERSONA] e Trasporti di cui il [OSCURATO:PERSONA] era responsabile ed ha ritenuto che le stesse non eccedessero il perimetro delle previsioni pattizie; 5. ha poi evidenziato, anche alla luce del contenuto della Statuto del Comune di Cesena, le caratteristiche delle funzioni dirigenziali valorizzando, in particolare, la responsabilità della realizzazione degli obiettivi loro affidati, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nella logica del miglioramento continui e dell’innovazione, l’ausilio prestato agli origani politici nella definizione dei programmi e dei piani e nella verifica della loro attuazione; ha quindi escluso rilevanza alla dedotta graduazione delle attività indicate come di pianificazione e progettazione in relazione ai compiti del settore di cui il [OSCURATO:PERSONA] era responsabile evidenziando che non era emerso alcun elemento che potesse fondatamente condurre a qualificare l’attività dal medesimo svolta come di alta specializzazione, eccedente i contenuti della declaratoria D3; ha ritenuto che il lavoro di pianificazione e progettazione svolto dal [OSCURATO:PERSONA] era sempre approvato dal dirigente di riferimento e che non era emerso alcun elemento per ritenere, in concreto, svolte le attività caratterizzanti le superiori mansioni dirigenziali e cioè la negoziazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, l’ausilio prestato agli organi politici nella definizione dei programmi e piani e nella verifica della loro attuazione; 6. la lettura delle disposizioni che qui rilevano è corretta; è stata pienamente valorizzata l’attività di alto contenuto specialistico professionale al fine della ideazione, elaborazione e predisposizione dei piani e progetti indicati nel ricorso di primo grado pienamente rientrante nella suddetta declaratoria contrattuale; si aggiunga che la Corte territoriale ha anche specificamente valutato le competenze del servizio mobilità e trasporti come previste dal regolamento interno del Comune (prevedenti anche progettazioni di massima) ed anche le ulteriori funzioni del [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di posizione organizzativa nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mobilità; R.G.N. 3979/2017 Pag.ha, quindi, con valutazione in fatto incensurabile in queste sede, rilevato che l’attività di pianificazione e progettazione della mobilità (sulla quale l’appellante aveva particolarmente insistito) era avvenuta in costante collaborazione con i dirigenti succedutisi nel tempo; ha di conseguenza ritenuto che le mansioni espletate dal lavoratore fossero riconducibili alla categoria D3 di appartenenza, tanto in ragione di un’interpretazione del contenuto della declaratoria contrattuale quanto delle competenze riconducibili al servizio mobilità e trasporti di cui il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era responsabile; ha infine rilevato la mancata deduzione e prova di elementi idonei a qualificare l’attività dallo stesso svolta come eccedente rispetto ai compiti di alto contenuto specialistico professionale rientranti nella declaratoria del D3 ad avente le caratteristiche proprie della funzione dirigenziale valorizzando, a tal fine, la circostanza che il lavoro progettuale del [OSCURATO:PERSONA] necessitava sempre della collaborazione e della firma dei dirigenti (come rimarcato dal Comune controricorrente, nell’ambito di un sistema di progettazione ‘a cascata’) senza avere, dunque, una autonoma valenza al fine di impegnare l’amministrazione verso l’esterno e rilevando che neppure era stato prospettato, in punto di fatto, lo svolgimento di attività proprie di detta funzione dirigenziale (come ad esempio la negoziazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, l’ausilio agli organi politici nella definizione dei programmi e piani, la verifica della loro attuazione); 7. il ricorrente richiede una nuova valutazione di prove che -già analizzate dalla Corte di merito e dal giudice di prime cure e considerate non idonee a ritenere i compiti svolti come eccedenti rispetto al perimetro tracciato dalla declaratoria contrattuale D3 - risulta inammissibile in questa sede (v. ex multis Cass. n. 7972/2007; Cass. n. 29404/2017; Cass. 27534/2022); come è noto grava sul lavoratore un triplice onere della prova, in merito: i) alle attività lavorative concretamente svolte;ii) alla non riconducibilità di tali attività alla categoria di inquadramento (nello specifico cat. D3); iii) alla presenza di caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali (in argomento, Cass. n. 15476/2021 secondo cui ai fini dell’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 sono necessarie l’allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite, sicché ove la funzione dirigenziale comporti una pluralità di competenze diverse, seppure interagenti fra loro, non è sufficiente che il potere di direzione sia stato esercitato in relazione ad una parte di detti compiti; v. anche Cass. 17123/2015 per la quale, aifini del r iconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l’esercizio di poteri decisionali e R.G.N. 3979/2017 Pag.direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l’inadeguatezza del primo in relazione all’attività svolta); ebbene, a parere della Corte territoriale, le allegazioni proposte dal [OSCURATO:PERSONA] si limitavano alla prova relativa alle attività svolte, ma, trascurando di porre in evidenza le caratteristiche proprie delle superiori mansioni dirigenziali, non permettevano di tracciare quel solco, necessario ai fini della condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 52, comma 5, TUPI, tra le mansioni superiori, proprie dei dirigenti, e le attività di competenza specifica dei funzionari, stante la similarità di condotte nella tipizzazione della norma prevista dalla contrattazione collettiva; anche in questa sede il [OSCURATO:PERSONA] insiste nel sostenere che tutti i progetti, il metodo di lavoro, la riorganizzazione degli uffici, le proposte all’Amministrazione comunale erano nate esclusivamente da idee del ricorrente, senza il contributo dei dirigenti o addirittura senza la loro collaborazione, e nella sostanza assume di non aver svolto il semplice lavoro di progettista ma anche quello di programmazione, pianificazione e progettazione del ‘sistema mobilità’; ora, a parte la considerazione che anche un’attività di programmazione può rientrare nell’ambito delle competenze di alto contenuto specialistico professionale cui alla categoria D, il ragionamento non scalfisce l’accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale quanto alla insussistenza di funzioni di direzione della progettazione ed alla riconducibilità della responsabilità dei piani e progetti del ‘sistema mobilità’ al dirigente; 8. da quanto detto consegue che il ricorso deve essere rigettato; 9. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 10. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe
Sentenza Cassazione n. 15386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris