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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 37770/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 2 o NOV, 2025 [OSCURATO:PERSONA] 7,TARTO* Luan [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. all'art.7, comma 1, D.L. n.4 del 2019 (capo 1) perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art.7, comma 2, D.L. n.4 del 2019 (capo 2) in mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione della condanna e confermando nel resto la sentenza appellata.

Tanto si ricava dal dispositivo trascritto in calce alla sentenza impugnata. 2.1.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge processuale e insanabile contraddittorietà tra il dispositivo emanato all'esito dell'udienza e quello in calce alle motivazioni della sentenza impugnata.

Evidenzia che nel dispositivo letto in udienza e comunicato alle parti la Corte di appello di Milano, in riforma alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 12/04/2024, ha assolto entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

Tuttavia, il dispositivo in calce alle motivazioni della sentenza, depositate in cancelleria in data 28/03/2025, è difforme da quello letto in udienza il 27/01/2025, in quanto si dispone l'assoluzione della ricorrente per il solo reato di cui al capo 1) e la conferma della condanna inflitta per il reato di cui al capo 2), con conseguente rideterminazione della pena in mesi 8 di reclusione e con concessione del beneficio della non menzione della condanna.

Pertanto, è evidente la discordanza tra il dispositivo della sentenza documento esteso in calce alle motivazioni e quello letto dalla Corte di appello di Milano all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Evidenzia altresì che non vi è alcuna concordanza tra motivazione e dispositivo e che in caso di difformità, opera la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione in quanto esso costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà nel caso concreto.

In subordine, chiede procedersi alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. del dispositivo esteso in calce alla motivazione della sentenza impugnata, uniformandola quello emesso e letto all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si è affermato in giurisprudenza che la circostanza che la sentenza rechi un dispositivo non coerente con la decisione e la motivazione non produce alcuna nullità, poiché il dispositivo letto in udienza è in realtà corrispondente al contenuto della motivazione, dovendosi dunque applicare il principio in forza del quale «la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale» (Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. nel 2009, Bassirou, Rv. 242258; Sez. 6, n. 12308 del 3/3/2008, Bolognini, rv. 239329; Sez.6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv.269852; Sez.3, n. 19765 del 01/12/2023, P.v. 286398).

Nel caso in disamina, dall'esame degli atti - consentito al Collegio in relazione alla natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - emerge che il dispositivo letto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale la Corte di appello ha statuito l'assoluzione degli imputati per i reati loro ascritti perchè il fatto non sussiste, è in contrasto con quello apposto in calce alle motivazioni della sentenza depositate il 28/03/2025, ove il giudice ha assolto la ricorrente dal reato di cui all'art. all'art.7 comma 1 D.L. n.4 del 2019 (capo 1) perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art.7 comma 2 D.L. n.4 del 2019 (capo 2).

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è in perfetta sintonia con il dispositivo letto in udienza, avendo la Corte d'appello ampiamente giustificato l'assoluzione della ricorrente per entrambi i reati a lei ascritti per carenza dell'elemento oggettivo e del dolo.

In particolare, il giudice a quo con riferimento al reato contestato nel capo 1), ha evidenziato che effettivamente il compagno della ricorrente non aveva percepito alcun reddito nel 2017 e nel 2018, sicchè non vi è stata alcuna omissione dichiarativa penalmente rilevante.

Anche con riferimento al reato contestato al capo 2), in relazione all'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali del nucleo intercorse nel 2019, il giudice ha evidenziato che la coppia fin dagli inizi del 2020 aveva interrotto la convivenza e ritenuto l'òmissione informativa. - che comunque non avrebbe comportato la caducazione del beneficio del reddito di cittadinanza- riconducibile a mera negligenza.

Ne deriva, pertanto, che trattandosi di mero errore materiale, la ricorrente avrebbe dovuto instaurare un procedimento di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento. 2.Posto che il motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato, in quanto, in presenza di un evidente refuso, rileva esclusivamente il dispositivo letto in udienza e posto che non risulta che la Corte di appello abbia già provveduto alla correzione, l'errore materiale può essere rettificato in questa sede, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.

Invero, si è affermato che, nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento (Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, Ortolano, Rv. 260279).

La ragione di ciò è stata condivisibilmente individuata nella legge delega 16 febbraio 1987 n.81, nella parte in cui all'art. 2, comma 1, n.1 enuncia il criterio in forza del quale il codice di procedura penale deve tendere alla "massima semplificazione dello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale".r Siccome l'art. 130 cod. proc. pen. 9,Pfnette al giudice dell'impugnazione di procedere, nel caso, come nella specie, di ricorso inammissibile, alla correzione dell'errore materiale, l'unico rimedio azionabile, per la semplificazione dell'attività processuale, deve individuarsi, quanto al giudizio di legittimità, nell'applicazione dell'art. 619 cod. proc. pen.

Diversamente, alla correzione dovrebbe procedere il giudice di merito con spreco di attività processuale e mantenimento in vita, medio tempore, di un errore contenuto nella sentenza documento palesemente e pacificamente riconoscibile.

A tal proposito, va ricordato che le disposizioni del codice di procedura penale approvate con D.P.R. 22 settembre 1988 n.447 vanno interpretate come qualunque normativa delegata, alla luce dei criteri e dei principi direttivi enunciati dalla legge delega.

La Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che la norma in esame, nel prevedere la rettificazione nel giudizio di legittimità, costituisce disposizione speciale e derogatoria della più generale disciplina della correzione di errori materiali dettata dall'art. 130 cod. proc. pen., nella parte in cui consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla correzione anche in presenza della condizione ostativa posta dall'art. 130 cod. proc. pen. che preclude tale facoltà al giudice competente a conoscere dell'impugnazione, ove la stessa sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30236 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650; Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Rv. 224846; Sez. 1, n. 2149 del 27/11/1998, dep. 1999, Rv. 212532). 3.Pertanto, deve essere corretto il dispositivo riprodotto in calce alla sentenza documento n.479 emessa dalla Coorte di appello di Milano in data 27/01/2025, nel senso della sostituzione di detto dispositivo con queilo letto in udienza di.assoluzione degli innp.utati per insussistenZa del fatto, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria della Corte di appello di Milano per l'annotazione in calce all'originale.

PQM Corretto il dispositivo riprodotto in calce alla sentenza documento n.479 emessa dalla Corte di appello di Milano in data 27/01/2025 nel senso della sostituzione di. detto dispositivo con quello letto in udienza di assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 2 o NOV, 2025 [OSCURATO:PERSONA] 7,TARTO* Luan [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. all'art.7, comma 1, D.L. n.4 del 2019 (capo 1) perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art.7, comma 2, D.L. n.4 del 2019 (capo 2) in mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione della condanna e confermando nel resto la sentenza appellata. Tanto si ricava dal dispositivo trascritto in calce alla sentenza impugnata. 2.1.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge processuale e insanabile contraddittorietà tra il dispositivo emanato all'esito dell'udienza e quello in calce alle motivazioni della sentenza impugnata. Evidenzia che nel dispositivo letto in udienza e comunicato alle parti la Corte di appello di Milano, in riforma alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 12/04/2024, ha assolto entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. Tuttavia, il dispositivo in calce alle motivazioni della sentenza, depositate in cancelleria in data 28/03/2025, è difforme da quello letto in udienza il 27/01/2025, in quanto si dispone l'assoluzione della ricorrente per il solo reato di cui al capo 1) e la conferma della condanna inflitta per il reato di cui al capo 2), con conseguente rideterminazione della pena in mesi 8 di reclusione e con concessione del beneficio della non menzione della condanna. Pertanto, è evidente la discordanza tra il dispositivo della sentenza documento esteso in calce alle motivazioni e quello letto dalla Corte di appello di Milano all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Evidenzia altresì che non vi è alcuna concordanza tra motivazione e dispositivo e che in caso di difformità, opera la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione in quanto esso costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà nel caso concreto. In subordine, chiede procedersi alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. del dispositivo esteso in calce alla motivazione della sentenza impugnata, uniformandola quello emesso e letto all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si è affermato in giurisprudenza che la circostanza che la sentenza rechi un dispositivo non coerente con la decisione e la motivazione non produce alcuna nullità, poiché il dispositivo letto in udienza è in realtà corrispondente al contenuto della motivazione, dovendosi dunque applicare il principio in forza del quale «la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale» (Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. nel 2009, Bassirou, Rv. 242258; Sez. 6, n. 12308 del 3/3/2008, Bolognini, rv. 239329; Sez.6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv.269852; Sez.3, n. 19765 del 01/12/2023, P.v. 286398). Nel caso in disamina, dall'esame degli atti - consentito al Collegio in relazione alla natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - emerge che il dispositivo letto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale la Corte di appello ha statuito l'assoluzione degli imputati per i reati loro ascritti perchè il fatto non sussiste, è in contrasto con quello apposto in calce alle motivazioni della sentenza depositate il 28/03/2025, ove il giudice ha assolto la ricorrente dal reato di cui all'art. all'art.7 comma 1 D.L. n.4 del 2019 (capo 1) perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art.7 comma 2 D.L. n.4 del 2019 (capo 2). Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è in perfetta sintonia con il dispositivo letto in udienza, avendo la Corte d'appello ampiamente giustificato l'assoluzione della ricorrente per entrambi i reati a lei ascritti per carenza dell'elemento oggettivo e del dolo. In particolare, il giudice a quo con riferimento al reato contestato nel capo 1), ha evidenziato che effettivamente il compagno della ricorrente non aveva percepito alcun reddito nel 2017 e nel 2018, sicchè non vi è stata alcuna omissione dichiarativa penalmente rilevante. Anche con riferimento al reato contestato al capo 2), in relazione all'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali del nucleo intercorse nel 2019, il giudice ha evidenziato che la coppia fin dagli inizi del 2020 aveva interrotto la convivenza e ritenuto l'òmissione informativa. - che comunque non avrebbe comportato la caducazione del beneficio del reddito di cittadinanza- riconducibile a mera negligenza. Ne deriva, pertanto, che trattandosi di mero errore materiale, la ricorrente avrebbe dovuto instaurare un procedimento di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento. 2.Posto che il motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato, in quanto, in presenza di un evidente refuso, rileva esclusivamente il dispositivo letto in udienza e posto che non risulta che la Corte di appello abbia già provveduto alla correzione, l'errore materiale può essere rettificato in questa sede, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. Invero, si è affermato che, nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento (Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, Ortolano, Rv. 260279). La ragione di ciò è stata condivisibilmente individuata nella legge delega 16 febbraio 1987 n.81, nella parte in cui all'art. 2, comma 1, n.1 enuncia il criterio in forza del quale il codice di procedura penale deve tendere alla "massima semplificazione dello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale".r Siccome l'art. 130 cod. proc. pen. 9,Pfnette al giudice dell'impugnazione di procedere, nel caso, come nella specie, di ricorso inammissibile, alla correzione dell'errore materiale, l'unico rimedio azionabile, per la semplificazione dell'attività processuale, deve individuarsi, quanto al giudizio di legittimità, nell'applicazione dell'art. 619 cod. proc. pen. Diversamente, alla correzione dovrebbe procedere il giudice di merito con spreco di attività processuale e mantenimento in vita, medio tempore, di un errore contenuto nella sentenza documento palesemente e pacificamente riconoscibile. A tal proposito, va ricordato che le disposizioni del codice di procedura penale approvate con D.P.R. 22 settembre 1988 n.447 vanno interpretate come qualunque normativa delegata, alla luce dei criteri e dei principi direttivi enunciati dalla legge delega. La Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che la norma in esame, nel prevedere la rettificazione nel giudizio di legittimità, costituisce disposizione speciale e derogatoria della più generale disciplina della correzione di errori materiali dettata dall'art. 130 cod. proc. pen., nella parte in cui consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla correzione anche in presenza della condizione ostativa posta dall'art. 130 cod. proc. pen. che preclude tale facoltà al giudice competente a conoscere dell'impugnazione, ove la stessa sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30236 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650; Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Rv. 224846; Sez. 1, n. 2149 del 27/11/1998, dep. 1999, Rv. 212532). 3.Pertanto, deve essere corretto il dispositivo riprodotto in calce alla sentenza documento n.479 emessa dalla Coorte di appello di Milano in data 27/01/2025, nel senso della sostituzione di detto dispositivo con queilo letto in udienza di.assoluzione degli innp.utati per insussistenZa del fatto, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria della Corte di appello di Milano per l'annotazione in calce all'originale. PQM Corretto il dispositivo riprodotto in calce alla sentenza documento n.479 emessa dalla Corte di appello di Milano in data 27/01/2025 nel senso della sostituzione di. detto dispositivo con quello letto in udienza di assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria dell
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