CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 17955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22083/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , per procura a margine del controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di CASTROVILLARI n. 3585/2018 depositatoil 14/06/2019. Pagina2di 7 - RGN 2208 3 /20 1 9 estensore cons. m.ferro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/3/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO d el TRIBUNALE CASTROVILLARI n. 3585/2018,depositato il 14/06/2019, che ha accolto l’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] , già dipendentedella fallita, avverso il decreto d i esecutività dello stato passivo, cosìammettendo in via piena, col privilegio ex art. 2751bis co.1 n. c.c. , il creditodi 133.783,14 e uro , oltre accessori , vantato dall’opponente a titolo di indennitàsostitutiva del preavviso, differenze retributive e TFR ; 2. il tribunale ha premesso che : a) Novelli aveva promosso dinanzi al giudice del lavoro di T erni una causa per contestare la legittimità del suo licenziamento, chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca ancora in bonis,anche al pagamento d e i crediti di cui ai titoli menzionati; b) a seguito della dichiarazione di fallimento della società, l’opponente aveva rinuncia to alladomanda di condanna , e richie sto l’ammissione al passivo d ei crediti in questione;c) il g.d. ne aveva disposto l’ammissione con riserva, all’esito della decisionedel giudice del lavoro; d) l’opponente sosteneva che, nel rispetto del discrimencognitorio del giudice del lavoro e di q uello fallimentare, il secondo sarebbedovuto entrare nel merito della domanda , accertando an e quantum delle pretese ; d ) il curatore del F allimento si era costituito contestando i conteggi del creditore , aveva eccepito l’inammissibilità della domanda inerente il credito da indennità sostitu t iva di preavviso, poiché dipendente dall’accertamento dell’illegittimità del licenziamento , e aveva concluso per l’integralerigetto dell’opposizione ; 3. il tribunale ha quindi ritenuto che: a) doveva escludersi la natura condizionata dei crediti i n contestazione, non devoluti all’accertamento del giudicedel lavoro, posto che la stessa indennità sostitutiva del preavviso, a differenza di quella supplementare ex art.19 CCNL dei dirigenti di aziende industriali,prescinde dall’illegittimità eventuale del licenziamento e spetta al lavoratore quando il datore, come nel caso e fuori dalla giusta causa ex art.2219 c.c., sia receduto dal contratto a tempo indeterminato senza Pagina3di 7 - RGN 2208 3 /20 1 9 estensore cons. m.ferro preavviso; b ) i cre diti non potevano ritenersi condizionati neppure ai sensi dell’art.96 comma 3 n. 3 l. fall., difettando nella specie una sentenza, non ancorapassata in giudicato, che avesse pronunciato sugli stessi prima della dichiarazione di fallimento ; c ) stante il principio di tipicità dell e riserv e ex art.96co.3 cit. , quella apposta dal g.d., non assimilabile a nessuno dei casi contemplati nella norma, doveva considerarsi atipica e dunque come non apposta;d) i l F allimento non aveva proposto tempestiva opposizione ex art.98 co.2l.f. avverso l’ammissione, sia pure con riserva, dei credit i di Novelli e non poteva perciò contestarne la sussistenza, nell’ an o nel quantum , per la primavolta in sede di costituzione nel giudizio di opposizione; 4. il ricorrente impugna il decreto con sei motiv i di ricorso , cui resiste Novellicon controricorso ; entrambe le parti hanno depositato memoria . Consideratoche: 1.1con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione de gli artt. 55 co.3e 96 co.2 l.f. , avendo il tribunale ritenuto quale atipica una riserva di ammissione al passivo invece tipica , trattandosi di un caso rientrante tra i crediti condizionati all’esito di altro giudizio pendente e dunque, al più , esprimenteun esempio di riserva erroneamente apposta , tant’è che lo stesso g.d.aveva ammesso con riserva anche il credito per indennità supplementare (correttamente collegandolo al giudizio esterno sulla legittimità del licenziamento); 1.2.con il secondo motivo s i denuncia l a violazione dell’art.99 l.f. e dell’art.112 c.p.c. , avendo il tribunale omesso di esaminare nel merito le pretesecreditorie di Novelli, nonostante le contestazioni della curate la , posto chel’ammissione al passivo con riserva di un credito condiz i onale non implica alcunadelibazione favorevole sulla sua esistenza; 1.3.conil terzo motivo si invoca la violazione dell’art. 96 co.2 l.f. e 98 l.f., avendoil decreto , in erronea applicazione anche degli artt. 99 co.7 l.f. e 336 e s. c.p.c. , mancato di esaminare la domanda di credito alla luce delle eccezioni ritualmente introdotte dal curatore costituito , non essendo necessarioche questi si opponesse in via autonoma avverso l’ammissione con riserva,non conten en do essa alcuna delibazione favorevole de l credito e non Pagina4di 7 - RGN 2208 3 /20 1 9 estensore cons. m.ferro appartenendo l’impugnazione all’appello , dato che l’ammissione con riserva svolge funzione cautelare ed opera come prenotazione in vista degli accantonamenti; 1.4. con il quarto motivo il decreto è censurato di nullità, insieme al procedimento,per violazione degli artt.100 c.p.c., 96 co.3 n.1, 98, 113bis l.f. , per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il curatore avesse un interesse giuridicamente apprezzabile a proporre l’impugnazione, al fine di ottenereuna modifica della statuizi one del giudice delegato; 1.5.con il quinto motivo si deduce, ai sensi de l n.4 del co.1 art.360 c.p.c., laviolazione dell’art.112 c.p.c., avendo il tribunale trascurato che l’opponente non si era limitato a chiedere la rimozione della riserva, ma aveva chiesto pronunciarsinel merito sul credito , accertamento invece mancato; 1.6.con il sesto motivo s’invoca la violazione degli artt.55 co.3 e 96 co.2 l.f.,posto che il decreto ha comunque trascurato la compatibilità della riserva cosìapposta con i l deferimento del merito della domanda di credito al giudice dellavoro, secondo una nozione aggiornata di condizionalità , e valutato che il giudicedelegato nessuna decisione interinale avrebbe potuto nel frattempo assumere; 2. i motivi, di opportuna trattazione congiunta perché connessi , sono infondati; 2.1. il ricorrente, avversando tra le altre la ratio decidendi circa l’improprietàdella sede in cui le contestazioni di merito sono state recate verso ladomanda di ammissione del credi to (pag.8 decreto), omette di tener conto che, in realtà, l’interesse a rimuovere l’originario provvedimento del giudice delegato sussisteva , già all’epoca della formazione dello stato passivo , per entrambele parti ; 2.2.le osservazioni svolte in sede di verifica dal curatore per contestare le pretese di Novelli risultano sopravanzate ( rectius , non riprese) nel provvedimento di ammissione , c ol quale il giudice fallimentare, proprio apponendola riserva , ha implicitamente r iconosc iuto di non essere deputato all’accertamentodell’effettiva debenza dei crediti da indennità sostitu t iva di preavviso,differenze retributive e TFR insinuati dall’ex dipendente della fallita, Pagina5di 7 - RGN 2208 3 /20 1 9 estensore cons. m.ferro dovendoin ordine ad essi rimette rsi (in termini autovin colanti) alla decisione del giudice del lavoro : in quel segmento di pronuncia può dunque dirsi pienamentesussistente l’interesse , autonomo e pieno della curatela , ai sensi degliartt.100 c.p.c. e 98 - 99 l.f., a rimuovere il provvedimento, in quanto già ammissivodella pretesa e, di fatto, attributivo (per le tre voci menzionate) di una ‘competenza funzionale’ esterna alla sede fallimentare che ben poteva esserecontestata ( in base a ll’indirizzo , sulla ripartizione del rito, p er cui spetta «altribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura » (Cass.41586/2021, 30512/2021) ; 2.3.la pronuncia ammissiva nei termini descritti , infatti, non consiste, per la massa fallimentare, in un mero peso organizzativo connesso agli accantonamenti,posto che lo stesso art.113 l.f. , imponendo il deposito e le trattenute delle quote riferite alle ammissioni con riserva , già implica una finalizzazione possibile al di fuori dei riparti ordinari e dunque una reale incidenza distributiva, oltretutto senza distinguere (al co.1 n.1) la tipologia dellariserva; tant’è che, va ricordato, il successivo art.113 bis l.f. collega lo scioglimento della riserva , con i l sopraggiungere dell’evento cui essa era subordinata,proprio alla stabilizzazione dell ’esito positivo della domanda che cosìdeve intendersi accolta definitivamente ; 2.4.l’esito decisorio fuoriuscito dalla verifica dei crediti ( l’ammissione al passivo sottoposta all’esito di altro giudizio ) ha dunque effettivamente integratouna pronuncia concretamente sfavorevole alla massa dei creditori , sia in quanto tributari a di un’opzione accertativ a del merito della pretesa affidata ad un altro giudice ( per un procedimento ed una statuizione, extraconcorsuali, cui la massa dei creditori soggiace) , sia in quanto ulteriore e più avanzata risp etto alle contestazioni su an e quantum , all’evidenza assorbite proprio dal tenore inequivocamente ammissivo del credito : ne derivache le eccezioni svolte dal curatore nella sola sede della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore,non possono che avere come obiettivo massimo e al più, la difesa Pagina6di 7 - RGN 2208 3 /20 1 9 estensore cons. m.ferro di quel provvedimento e non la sua rimozione , non po tendo al contrario l’organo della procedura pretendere che , in d ifetto di una sua specifica impugnazione,i crediti ammessi per errore con riserva dal g.d. possano essere oggettodi una delibazione d’ufficio, in ordine alla loro effettiva sussistenza e alloro esatto ammontare, da parte del tribunale; 2.5così come, infatti, nella disciplina conseguente a i d.lgs. n.5 del 2006 e 169del 2007, è maturato l’indirizzo preclusivo, nella sede dell’opposizione allo statopassivo, della possibilità per il curator e di un’impugnazione incidentale (daultimo Cass. 3147/2023 , sulla scia di 24489/2016) altrettanto coerente è la valorizzazione doverosa di un’autonoma e rituale opposizione allo stato passivo da parte del curatore che intenda rimuovere il provvedimento ammissivo,in tutto o in parte, della pretesa insinuata ; né appare distinguibile, perquanto detto, l’ammissione parziale nel quantum rispetto alla ammissione conriserva; 2.6 l’esclusività del foro concorsuale ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. rendeva d’altrocanto evidente che, con la dichiarazione di fallimento, le domande di condannaavanzate da Novelli dinanzi al giudice del lavoro per il pagamento deicrediti non dipendenti dall’accertamento dell’illegittimità del licenziamento eranodivenute improcedibili: ciò che giustifica va, per un verso , l’interesse del creditorea rimuovere la riserva, come formula di non immediata e definitiva ammissioneal passivo d i tali credit i e, per l’altro, l’interesse del curatore – per quantodetto - a conseguire, più radicalmente, la non ammissione del credit o, nemmenocon riserva, ciascuna parte, tuttavia, essendo onerata di azionare larispettiva impugnazione nei termini tempestivi rispetto all’unico decreto del giudicedelegato; 2.7va infine ricordato che, per pacifico indirizzo di legittimità, la riserva «inquanto atipica ed estranea alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 95 l.fall., anche qualora sia disposta dal giudice, va considerata come non apposta, dovendosi intendere il provvedimento giudiziale come di accoglimento pieno del diritto fatto valere » (Cass. 20191/2017) , mentre «l’ammissionecon riserva ex art. 96 legge fall. riguarda i diritti condizionati e non anche le azioni, non potendo la domanda principale essere subordinata Pagina7di 7 - RGN 2208 3 /20 1 9 estensore cons. m.ferro all'esitodi una identica domanda proposta in altra sede » (Cass. 7297/2015); ne deriva, anche per questa via, che correttamente Novelli ha utilizzato lo strumento dell’opposizione allo stato passivo per la rimozione della riserva appostaall’ammissione del credito, mentre la curatela non era abilitata, con lamera costituzione in quel giudizio, ad una domanda eccedente rispetto al la richiestadell’opponente, cioè ad impegnare il giudice, oltre alla disputa sulla legittimitàdell’apposizione della riserva, altresì sul merito del credito, tema estraneoallo strumento attivato ex artt.98 - 99 l.f. . 3.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese , che siliquidano in dispositivo ; va riconosciuta la sussistenza de i presupposti per il cd.raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U . 4315/2020). P.Q.M. laCorte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 10 .000 , oltre ad euro 200 per esborsi, nonché rimborso forfettario e accessori come per legge; ai sensi dell’ar