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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17684/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 maggio 2022, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Palermo emessa in data 10 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. peri.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

In particolare, i giudici del gravame hanno motivato il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in forza della complessiva gravità del fatto, anche in considerazione della natura plurioffensiva del delitto di rapina integrato, che lede non solo il patrimonio della vittima, ma anche l'integrità fisica e la libertà di autodeterminazione della stessa. in tal senso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 maggio 2022, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Palermo emessa in data 10 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. peri. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici del gravame hanno motivato il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in forza della complessiva gravità del fatto, anche in considerazione della natura plurioffensiva del delitto di rapina integrato, che lede non solo il patrimonio della vittima, ma anche l'integrità fisica e la libertà di autodeterminazione della stessa. in tal senso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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