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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24248/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agropoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 03/04/2023 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta per gli imputati la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 3 aprile 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna degli imputati, per violazioni edilizie (art. 44, comma 1, lett. c), 64, 71, 65, 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001), per violazioni paesaggistiche (art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e 734 cod. pen.) e per assenza del nulla asta dell'[OSCURATO:PERSONA] (art. 13 e 30 legge n. 394 del 1991), pronunciata in data 22 febbraio 2022 dal Tribunale di Vallo della Lucania, ma ha riconosciuto il beneficio della pena sospesa a [OSCURATO:PERSONA], in assenza della condizione apposta di rimozione delle opere abusive realizzate con ripristino dello stato dei luoghi da eseguire entro quattro mesi dall'irrevocabilità della sentenza, e ha revocato il beneficio invece nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Gli imputati lamentano la mancata assunzione di una prova decisiva, la relazione tecnica in merito al completamento della struttura nel triennio (primo motivo); il vizio di motivazione per l'omessa valutazione delle prove a discarico (secondo e terzo motivo); la violazione di legge per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. (quarto motivo); la prescrizione dei reati nelle more del deposito dell'atto di appello (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

4. Gli imputati sono stati condannati per aver realizzato, la Maffia come coMmittente, il Lembo come direttore dei lavori e il Funiciello come titolare della ditta esecutrice, un fabbricato su due livelli, in cemento armato e senza tamponature, con permessi scaduti, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e rientrante nel perimetro dell'[OSCURATO:PERSONA] del Cilento e del Vallo di Diano.

Il primo motivo attiene all'omessa rinnovazione della prova a mezzo perizia per dirimere il contrasto in merito alle misure del manufatto, tra la consulenza del funzionario del Comune, ing.

Coraggio, e la consulenza del tecnico di parte, geom.

Isabella.

Ad avviso del primo, erano stati realizzati metri quadrati in più, ad avviso del secondo metri quadrati in meno.

La censura non coglie nel segno.

Infatti, la Corte territoriale ha ben spiegato che l'ing.

Coraggio aveva provveduto alle misurazioni dei vani nel corso del sopralluogo effettuato insieme ai Carabinieri di Perdifumo il 6 ottobre 2017, mentre il geom.

Isabella ha basato la sua consulenza sulla documentazione fornitagli dalla parte, senza effettuare alcun sopralluogo.

Pertanto, non è manifestamente illogica la decisione assunta dai Giudici di merito di ritenere maggiormente persuasiva la consulenza dell' ing.

Coraggio rispetto alla consulenza del geom.

Isabella.

Peraltro, la difformità delle misurazioni non è deciSiva, perché il fabbricato era certamente' privo di tamponature, per cui le misure non erano definitive, ed era stato realizzato nonostante la scadenza dei permessi a costruire.

La prova richiesta pertanto è stata correttamente ritenuta irrilevante.

Il secondo e il terzo motivo attengono all'omessa valorizzazione delle prove a discarico relative al momento in cui erano state eseguite le prove del calcestruzzo.

Si tratta di questioni del pari irrilevanti, perché non è contestato che le opere sono state realizzate nonostante la decadenza dal permesso a costruire in spregio all'art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 che stabilisce una decadenza automatica e di diritto per la parte di lavori non eseguiti nei tempi previsti dalla legge.

E in ogni caso, la data delle prove di calcestruzzo non è decisiva ai fini dell'individuazione della data di realizzazione del manufatto.

Il quarto motivo non si confronta affatto con la decisione della Corte di appello che ha motivatamente confermato il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, trattandosi di variazione volumetrica rilevante, in zona con &rimi vincoli, che ha comportato la commissione di vari reati per violazione della normativa urbanistica, antisismica e paesaggistica, con l'ulteriore considerazione che il Lembo presenta altri due precedenti specifici, a connotare l'abitualità delle violazioni.

Il quinto motivo attiene alla prescrizione che è maturata dopo la deliberazione della sentenza d'appello come ammesso dagli stessi ricorrenti.

L'inammissibilità dei presenti ricorsi preclude la dichiarazione di prescrizione perché non si è formato un corretto rapporto processuale (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ì ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agropoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 03/04/2023 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta per gli imputati la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 3 aprile 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna degli imputati, per violazioni edilizie (art. 44, comma 1, lett. c), 64, 71, 65, 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001), per violazioni paesaggistiche (art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e 734 cod. pen.) e per assenza del nulla asta dell'[OSCURATO:PERSONA] (art. 13 e 30 legge n. 394 del 1991), pronunciata in data 22 febbraio 2022 dal Tribunale di Vallo della Lucania, ma ha riconosciuto il beneficio della pena sospesa a [OSCURATO:PERSONA], in assenza della condizione apposta di rimozione delle opere abusive realizzate con ripristino dello stato dei luoghi da eseguire entro quattro mesi dall'irrevocabilità della sentenza, e ha revocato il beneficio invece nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Gli imputati lamentano la mancata assunzione di una prova decisiva, la relazione tecnica in merito al completamento della struttura nel triennio (primo motivo); il vizio di motivazione per l'omessa valutazione delle prove a discarico (secondo e terzo motivo); la violazione di legge per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. (quarto motivo); la prescrizione dei reati nelle more del deposito dell'atto di appello (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. 4. Gli imputati sono stati condannati per aver realizzato, la Maffia come coMmittente, il Lembo come direttore dei lavori e il Funiciello come titolare della ditta esecutrice, un fabbricato su due livelli, in cemento armato e senza tamponature, con permessi scaduti, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e rientrante nel perimetro dell'[OSCURATO:PERSONA] del Cilento e del Vallo di Diano. Il primo motivo attiene all'omessa rinnovazione della prova a mezzo perizia per dirimere il contrasto in merito alle misure del manufatto, tra la consulenza del funzionario del Comune, ing. Coraggio, e la consulenza del tecnico di parte, geom. Isabella. Ad avviso del primo, erano stati realizzati metri quadrati in più, ad avviso del secondo metri quadrati in meno. La censura non coglie nel segno. Infatti, la Corte territoriale ha ben spiegato che l'ing. Coraggio aveva provveduto alle misurazioni dei vani nel corso del sopralluogo effettuato insieme ai Carabinieri di Perdifumo il 6 ottobre 2017, mentre il geom. Isabella ha basato la sua consulenza sulla documentazione fornitagli dalla parte, senza effettuare alcun sopralluogo. Pertanto, non è manifestamente illogica la decisione assunta dai Giudici di merito di ritenere maggiormente persuasiva la consulenza dell' ing. Coraggio rispetto alla consulenza del geom. Isabella. Peraltro, la difformità delle misurazioni non è deciSiva, perché il fabbricato era certamente' privo di tamponature, per cui le misure non erano definitive, ed era stato realizzato nonostante la scadenza dei permessi a costruire. La prova richiesta pertanto è stata correttamente ritenuta irrilevante. Il secondo e il terzo motivo attengono all'omessa valorizzazione delle prove a discarico relative al momento in cui erano state eseguite le prove del calcestruzzo. Si tratta di questioni del pari irrilevanti, perché non è contestato che le opere sono state realizzate nonostante la decadenza dal permesso a costruire in spregio all'art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 che stabilisce una decadenza automatica e di diritto per la parte di lavori non eseguiti nei tempi previsti dalla legge. E in ogni caso, la data delle prove di calcestruzzo non è decisiva ai fini dell'individuazione della data di realizzazione del manufatto. Il quarto motivo non si confronta affatto con la decisione della Corte di appello che ha motivatamente confermato il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, trattandosi di variazione volumetrica rilevante, in zona con &rimi vincoli, che ha comportato la commissione di vari reati per violazione della normativa urbanistica, antisismica e paesaggistica, con l'ulteriore considerazione che il Lembo presenta altri due precedenti specifici, a connotare l'abitualità delle violazioni. Il quinto motivo attiene alla prescrizione che è maturata dopo la deliberazione della sentenza d'appello come ammesso dagli stessi ricorrenti. L'inammissibilità dei presenti ricorsi preclude la dichiarazione di prescrizione perché non si è formato un corretto rapporto processuale (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ì ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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