CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 34303/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/2026 della Corte d'appello di TorinoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza, emessa ex art. 599-bis cod. proc pen., perché la Corte di appello non avrebbe adeguatamenteargomentato circa il motivo, la determinazione della pena, non oggetto dirinuncia.2. Va ribadito che, nel caso di concordato in appello, è ammissibile il ricorsoin cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. chededuca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previstadalla legge. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di eurotremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando cheil ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]