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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26822/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 4

I. 110/1975 e per i delitti di minaccia e lesioni personali aggravate; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta vizi motivazionali in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico per indeterminatezza perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, inoltre, le doglianze prospettate non sono consentite in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (alla luce dell'incontestata sintesi contenuta nella sentenza impugnata) secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pan.; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 4 I. 110/1975 e per i delitti di minaccia e lesioni personali aggravate; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta vizi motivazionali in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico per indeterminatezza perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, inoltre, le doglianze prospettate non sono consentite in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (alla luce dell'incontestata sintesi contenuta nella sentenza impugnata) secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pan.; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 26822/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris