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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14270/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 [OSCURATO:PERSONA];1707 - resistente con procura -avverso la sentenza n. 775/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 2251/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19163/2022Numero sezionale 1707/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

La Corte d’Appello di Roma, per quanto qui rileva,dichiarava l'illegittimità del comportamento dell'Agenzia delleDogane e dei Monopoli in relazione all'attribuzione dei punteggi,e per l'effetto la condannava a corrispondere al dipendenteEnrico [OSCURATO:PERSONA], a titolo risarcitorio, la somma di € 13.000 a fardata dal 31.12.2015 per ciascun anno di durata dell'incarico,oltre accessori.2.

Il dipendente, funzionario dell’Agenzia presso l’UfficioTecnico Informativo della [OSCURATO:PERSONA], area F6,aveva agito in giudizio al fine di ottenere, in via principale,l’attribuzione della posizione organizzativo istituita con d. d. n.19920/2015, a partire dal momento della sua istituzione, e ilpagamento delle correlate differenze retributive maturate,previa declaratoria di illegittimità degli atti mediante i qualil’Agenzia aveva consentito la partecipazione alla proceduraselettiva di conferimento di posizioni organizzative a qualunquefunzionario di terza area, con esperienza professionale dialmeno cinque anni, indipendentemente dal fatto se fosse omeno in servizio presso l’Ufficio cui si riferiva la posizioneorganizzativa bandita.

Tale regola aveva portato l’attribuzionedella p. o. istituita per l’Ufficio di appartenenza del ricorrente aun soggetto non facente parte dell’Ufficio medesimo.

In viasubordinata, il dipendente chiedeva la condannadell’Amministrazione al risarcimento del danno.3.

Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarandoillegittimi gli atti impugnati, con condanna dell’Agenzia alrisarcimento del danno per mancato conferimento della p. o.4.

L’ADE proponeva appello principale, sostenendo che iprovvedimenti contestati si fondavano sul carattere eccezionaleNumero registro generale 19163/2022Numero sezionale 1707/2026e derogatorio dell’art. 4-bis, comma 2. d.l. n. 78/2015, cNhumee rno odi nra ccolta generale 14270/2026Data pubblicazione 14/05/2026prevedeva la necessaria appartenenza del funzionario almedesimo ufficio cui la delega dirigenziale si riferiva, rispettoalla norma generale ex art. 17, comma 1-bis, d. lgs. n.165/2001.

Il funzionario proponeva appello incidentalecondizionato per avere l’Agenzia, in ogni caso, erratonell’attribuzione dei punteggi.5.

La Corte d’Appello, pur accogliendo la doglianzadell’Agenzia, accoglieva altresì l’appello incidentale condizionatodel lavoratore, rilevando che sarebbero spettati al suddettopunti pari al suo concorrente per la voce “specificità dellapreparazione”.6.

Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorsol’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidato a unico motivo.Il dipendente (pensionato dal 2020) non ha depositatotempestivo controricorso, ma unicamente memoria inprossimità dell’udienza.Ragioni della decisione1.

L’amministrazione ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 4 bis,comma 2, d.l. n. 78/2015, nonché dell’art. 30, comma 1, leggen. 183/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che la sentenza impugnata è erroneamente entratanel merito delle valutazioni discrezionali espressedall’amministrazione in sede di valutazione dei titoli deicandidati, sconfinando dall’ambito dei poteri attributi all’organogiurisdizionale.Numero registro generale 19163/2022Numero sezionale 1707/20262.

Il motivo non è ammissibile, perché non si coNnufmreoron dti ara ccolta generale 14270/2026Data pubblicazione 14/05/2026adeguatamente con il complessivo compendio motivazionaledella sentenza gravata.3.

In via generale, questa Corte ha chiarito che l'illegittimodiniego di una posizione organizzativa comporta il diritto deldipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, cheva riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ovesussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta;il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidatoin via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioniperse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura didanno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggioeconomico, ma della mera possibilità di conseguirlo (Cass. n.1884/2022, n. 6424/2026).

Al fine della liquidazione del dannopatrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettivaoccasione perduta di conseguire un determinato bene non è unamera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante,giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazioneautonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sferapatrimoniale del soggetto (Cass. n. 18207/2014).

Laliquidazione del danno, considerando il grado di probabilità e lanatura del danno da perdita di chance, va operata secondo unavalutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momentoin cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità intermini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n.13483/2018).4.

È stato specificato che, nel caso di procedure selettive(nella specie, conferimento di posizione organizzativa) lacondizione richiesta dall'art. 100 c.p.c. è ravvisabile rispettoall'azione di esatto adempimento ogniqualvolta si assuma che ildatore abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali o siNumero registro generale 19163/2022Numero sezionale 1707/2026sia discostato dai criteri valutativi (Cass. n. 26966/2019)N;u mee roc hdi era ccolta generale 14270/2026Data pubblicazione 14/05/2026la violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimentiorganizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi disiffatta natura legittima il dipendente interessato ad agire per ilrisarcimento del danno, liquidabile in via equitativa,conseguente alla perdita della chance di percepire la relativaindennità retributiva, essendo tenuto ad allegare la fonte delproprio diritto e l'inadempimento della controparte (cuicompete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimentoè derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare,anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità,l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibilevantaggio perso e del correlativo nesso causale (cfr. Cass. n.11058/2025).5.

Dunque, la tutela che può essere invocata dal lavoratoreillegittimamente escluso da una procedura selettiva o cheassume di non essere stato correttamente valutato siconcretizza nella titolarità del diritto soggettivo all’effettivo ecorretto svolgimento delle operazioni valutative (cfr. Cass. n.22029/2022, n. 23424/2004).6.

Nel caso in esame, riesaminando l’operata valutazione ditutti i criteri confluiti nella determinazione di selezione, emerito non si è sostituita al datore di lavoro quanto allevalutazioni discrezionali, ma ha riscontrato come il mancatoapprezzamento dei titoli posseduti dall’originario ricorrenterealizzava una carenza motivazionale dalla quale derivava ilmancato rispetto delle regole della procedura.7.

In questo senso, la non correttezza del giudizio valutativocon riguardo al vincolo della discrezionalità integraaccertamento di merito non specificamente censurato dalNumero registro generale 19163/2022motivo di ricorso, incentrato sulla valutazione dei titoli, piuttostoN umero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14270/2026che sullo snodo motivazionale concernente la non correttezzaData pubblicazione 14/05/2026della procedura, fondante il riconoscimento del diritto alrisarcimento del danno.8.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in questa sede,perché [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato tempestivamente ilcontroricorso e, pertanto, inammissibile è la memoriadepositata ex art. 380 bis 1 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 4428/2022 eCass. n. 23921/2020).9.

Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati daCass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioniprocessuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione adebito siano istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materialeversamento del contributo.

Rileva al riguardo l’art. 12, comma5, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, che haesteso alle Agenzie fiscali l’applicazione dell’art. 158 del d.P.R.n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2551/2024).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 [OSCURATO:PERSONA];1707 - resistente con procura -avverso la sentenza n. 775/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 2251/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19163/2022Numero sezionale 1707/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La Corte d’Appello di Roma, per quanto qui rileva,dichiarava l'illegittimità del comportamento dell'Agenzia delleDogane e dei Monopoli in relazione all'attribuzione dei punteggi,e per l'effetto la condannava a corrispondere al dipendenteEnrico [OSCURATO:PERSONA], a titolo risarcitorio, la somma di € 13.000 a fardata dal 31.12.2015 per ciascun anno di durata dell'incarico,oltre accessori.2. Il dipendente, funzionario dell’Agenzia presso l’UfficioTecnico Informativo della [OSCURATO:PERSONA], area F6,aveva agito in giudizio al fine di ottenere, in via principale,l’attribuzione della posizione organizzativo istituita con d. d. n.19920/2015, a partire dal momento della sua istituzione, e ilpagamento delle correlate differenze retributive maturate,previa declaratoria di illegittimità degli atti mediante i qualil’Agenzia aveva consentito la partecipazione alla proceduraselettiva di conferimento di posizioni organizzative a qualunquefunzionario di terza area, con esperienza professionale dialmeno cinque anni, indipendentemente dal fatto se fosse omeno in servizio presso l’Ufficio cui si riferiva la posizioneorganizzativa bandita. Tale regola aveva portato l’attribuzionedella p. o. istituita per l’Ufficio di appartenenza del ricorrente aun soggetto non facente parte dell’Ufficio medesimo. In viasubordinata, il dipendente chiedeva la condannadell’Amministrazione al risarcimento del danno.3. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarandoillegittimi gli atti impugnati, con condanna dell’Agenzia alrisarcimento del danno per mancato conferimento della p. o.4. L’ADE proponeva appello principale, sostenendo che iprovvedimenti contestati si fondavano sul carattere eccezionaleNumero registro generale 19163/2022Numero sezionale 1707/2026e derogatorio dell’art. 4-bis, comma 2. d.l. n. 78/2015, cNhumee rno odi nra ccolta generale 14270/2026Data pubblicazione 14/05/2026prevedeva la necessaria appartenenza del funzionario almedesimo ufficio cui la delega dirigenziale si riferiva, rispettoalla norma generale ex art. 17, comma 1-bis, d. lgs. n.165/2001. Il funzionario proponeva appello incidentalecondizionato per avere l’Agenzia, in ogni caso, erratonell’attribuzione dei punteggi.5. La Corte d’Appello, pur accogliendo la doglianzadell’Agenzia, accoglieva altresì l’appello incidentale condizionatodel lavoratore, rilevando che sarebbero spettati al suddettopunti pari al suo concorrente per la voce “specificità dellapreparazione”.6. Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorsol’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidato a unico motivo.Il dipendente (pensionato dal 2020) non ha depositatotempestivo controricorso, ma unicamente memoria inprossimità dell’udienza.Ragioni della decisione1. L’amministrazione ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 4 bis,comma 2, d.l. n. 78/2015, nonché dell’art. 30, comma 1, leggen. 183/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che la sentenza impugnata è erroneamente entratanel merito delle valutazioni discrezionali espressedall’amministrazione in sede di valutazione dei titoli deicandidati, sconfinando dall’ambito dei poteri attributi all’organogiurisdizionale.Numero registro generale 19163/2022Numero sezionale 1707/20262. Il motivo non è ammissibile, perché non si coNnufmreoron dti ara ccolta generale 14270/2026Data pubblicazione 14/05/2026adeguatamente con il complessivo compendio motivazionaledella sentenza gravata.3. In via generale, questa Corte ha chiarito che l'illegittimodiniego di una posizione organizzativa comporta il diritto deldipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, cheva riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ovesussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta;il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidatoin via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioniperse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura didanno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggioeconomico, ma della mera possibilità di conseguirlo (Cass. n.1884/2022, n. 6424/2026). Al fine della liquidazione del dannopatrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettivaoccasione perduta di conseguire un determinato bene non è unamera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante,giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazioneautonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sferapatrimoniale del soggetto (Cass. n. 18207/2014). Laliquidazione del danno, considerando il grado di probabilità e lanatura del danno da perdita di chance, va operata secondo unavalutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momentoin cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità intermini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n.13483/2018).4. È stato specificato che, nel caso di procedure selettive(nella specie, conferimento di posizione organizzativa) lacondizione richiesta dall'art. 100 c.p.c. è ravvisabile rispettoall'azione di esatto adempimento ogniqualvolta si assuma che ildatore abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali o siNumero registro generale 19163/2022Numero sezionale 1707/2026sia discostato dai criteri valutativi (Cass. n. 26966/2019)N;u mee roc hdi era ccolta generale 14270/2026Data pubblicazione 14/05/2026la violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimentiorganizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi disiffatta natura legittima il dipendente interessato ad agire per ilrisarcimento del danno, liquidabile in via equitativa,conseguente alla perdita della chance di percepire la relativaindennità retributiva, essendo tenuto ad allegare la fonte delproprio diritto e l'inadempimento della controparte (cuicompete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimentoè derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare,anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità,l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibilevantaggio perso e del correlativo nesso causale (cfr. Cass. n.11058/2025).5. Dunque, la tutela che può essere invocata dal lavoratoreillegittimamente escluso da una procedura selettiva o cheassume di non essere stato correttamente valutato siconcretizza nella titolarità del diritto soggettivo all’effettivo ecorretto svolgimento delle operazioni valutative (cfr. Cass. n.22029/2022, n. 23424/2004).6. Nel caso in esame, riesaminando l’operata valutazione ditutti i criteri confluiti nella determinazione di selezione, emerito non si è sostituita al datore di lavoro quanto allevalutazioni discrezionali, ma ha riscontrato come il mancatoapprezzamento dei titoli posseduti dall’originario ricorrenterealizzava una carenza motivazionale dalla quale derivava ilmancato rispetto delle regole della procedura.7. In questo senso, la non correttezza del giudizio valutativocon riguardo al vincolo della discrezionalità integraaccertamento di merito non specificamente censurato dalNumero registro generale 19163/2022motivo di ricorso, incentrato sulla valutazione dei titoli, piuttostoN umero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14270/2026che sullo snodo motivazionale concernente la non correttezzaData pubblicazione 14/05/2026della procedura, fondante il riconoscimento del diritto alrisarcimento del danno.8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in questa sede,perché [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato tempestivamente ilcontroricorso e, pertanto, inammissibile è la memoriadepositata ex art. 380 bis 1 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 4428/2022 eCass. n. 23921/2020).9. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati daCass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioniprocessuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione adebito siano istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materialeversamento del contributo. Rileva al riguardo l’art. 12, comma5, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, che haesteso alle Agenzie fiscali l’applicazione dell’art. 158 del d.P.R.n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2551/2024). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]