CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09878/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13763/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Catania, c.so Italia n. 226, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti – contro CONSIGLIO dell’ORDINE dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, elettivamente domiciliato in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CATERINAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 67 , presso lo studio degli A vvocati [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e Gi a nluca Rossitto giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, via Milano n. 82, presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe Rinaldi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ADERNO' CARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SAMANTHAe [OSCURATO:PERSONA]' - intimati - avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] n. 44/2022 depositata i l 20/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di candidato presidente (il primo) e candidati consiglieri (gli altri) della lista n. 1 ammessa alle elezioni dell’ODCEC di Catania, proponevano reclamo ex art. 22 d. lgs. 139/2005 dinnanzi al Consiglio Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale in data 25 febbraio 2022 con cui erano stati proclamati eletti, all’esito delle elezioni tenutesi il 21 e 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], quale presidente, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali consiglieri, tutti appartenenti alla lista n. 2 ammessa alle elezioni. Domandavano, in via principale, che, previa declaratoria di incandidabilità/ineleggibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per assenza dei requisiti di legge, fosse disposta l’esclusione della lista n. 2 per carenza dei necessari requisiti e, di conseguenza, venisse annullata l’elezione dei relativi candidati e proclamata l’elezione dei candidati dell’altra lista. Richiedevano, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura elettorale ovvero, in via di estremo subordine, l’annullamento del procedimento elettorale limitatamente ai soggetti incandidabili o ineleggibili. 3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA], con decisione n. 44/2022, rilevava, preliminarmente, che l’art. 32 d. lgs. 139/2005 prevedeva espressamente la sua competenza a decidere in materia di eleggibilità a componente del consiglio dell’ordine. Riteneva inammissibile la domanda avente ad oggetto l’esclusione della lista n. 2 dalla competizione elettorale, non essendo possibile contestare il provvedimento di ammissione del Consiglio dell’Ordine una volta trascorso il termine di decadenza di quindici giorni previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento elettorale. Osservava che tale preclusione riguardava l’ammissione o l’esclusione delle liste e non poteva applicarsi in via analogica o in modo estensivo alla contestazione dell’ammissione delle singole candidature. Reputava che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero ineleggibili, dato che entrambi avevano già svolto, anche solo in parte, due mandati consiliari. Pertanto, accoglieva parzialmente il reclamo elettorale proposto e, per l’effetto, annullava l’esito delle elezioni dell’ODCEC di Catania con riguardo ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di questa decisione prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in via autonoma, [OSCURATO:PERSONA]. L’ODCEC di Catania ha depositato un controricorso adesivo con cui ha sollecitato l’accoglimento del ricorso presentato. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. I ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e Cunsolo, Garozzo, Grillo, Privitera, Spadaro e Zingale, dall’altra, hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare che la difesa del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato, facendo richiamo al disposto dell’art. 32 d. lgs. 139/2005, secondo cui “1. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una simile eccezione prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza. Questa Corte, in una pluralità di occasioni (cfr., da ultimo, Cass.38333/2021, Cass. 19605/2020), ha avuto occasione di pronunziarsi exart. 111 Cost. in materia elettorale rispetto a elezioni concernenti l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA]. L’eccezione sollevata dal controricorrente impone di verificare se le decisioni del Consiglio Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] in materia elettorale siano tutte direttamente impugnabili avanti a questa Corte oppure se alcune di esse, in ragione del loro peculiare contenuto, debbano essere gravate secondo le modalità previste dell’art. 32 d. lgs.