CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per aver fondato il giudizio di responsabilità sulla base di spontanee dichiarazioni rese dall'indagato in assenza delle garanzie difensive prescritte dal codice, è manifestamente infondato; secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (tra le altre: Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148 - 01); nel caso in esame, premesso che il processo è stato celebrato con le forme del rito abbreviato, il Collegio rileva che il ricorrente non ha allegato la sussistenza dì condotte di "costrizione" funzionali ad indurre l'indagato a dichiarare, sicché deve ritenersi che le stesse siano state rese "liberamente" e che, pertanto, come ritenuto dai giudici di entrambi i gradi di merito, siano pienamente utilizzabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbr