CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21298/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65L13 H501T);- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 874/2020,pubblicata il 6 aprile 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del19 maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..1.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. convenne in giudizio lo Studio diArchitettura e [OSCURATO:PERSONA] e Associati con domanda dirisoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d’operarelativo alla progettazione e realizzazione di un complesso immobiliarein Monza, alla [OSCURATO:PERSONA], contestando ritardi nell’ottenimento delleconcessioni ed esecuzione solo parziale dell’incarico. Richiese, inoltre,il risarcimento dei danni, consistiti in esborsi per l’affidamentodell’incarico ad altro professionista, nella diminuzione di valoredell’area e nella perdita di fattibilità dell’operazione immobiliare.[OSCURATO:PERSONA] di Architettura e [OSCURATO:PERSONA] e Associati, con lacomparsa di risposta, contestò le avverse pretese, evidenziandol’esclusiva ascrivibilità del ritardo all’incapacità gestionale edeconomica dell’attrice e chiedendo, con domanda riconvenzionale, larisoluzione del contratto per grave inadempimento dell’attriceScherma [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che la condanna di quest’ultima alpagamento del compenso ancora dovuto.All’esito dell’istruttoria, dopo l’espletamento di c.t.u. e il rigettodella ricusazione dell’ausiliario formulata dall’attrice, il Tribunale diMonza, con sentenza n. 1422/2018, respinse la domanda dell’attricee, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, accertatol’inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con riguardoall’obbligazione di pagamento del compenso scaturente del contrattod’opera professionale del 28 maggio 2009, condannò la predettaIngegneria Redaelli e Associati, della somma di €. 147.990,00 (euroNumero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026centoquarantasettemilanovecentonovanta/00), oltre oneri di legge edinteressi legali dal 28 aprile 2015 fino all’effettiva corresponsione.2.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la Scherma MonzaS.p.A., lamentando: 1) l’erroneo apprezzamento, da parte delTribunale, dell’esclusiva imputabilità ad essa dei ritardi; 2) la mancatarinnovazione della c.t.u. sebbene espletata da soggetto non iscrittoall’ordine professionale e in presenza di carenze dell’elaborato rispettoalle direttive impartite dal giudice istruttore; 3) il mancatoaccoglimento delle conclusioni dell’ausiliario con riguardo agliinadempimenti ravvisabili rispetto all’operato dello studio associato.[OSCURATO:PERSONA] di Architettura e [OSCURATO:PERSONA] e Associati si ècostituito in appello, insistendo per la declaratoria di inammissibilitàex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348-bis c.p.c., nonché per il relativorigetto e proponendo altresì appello incidentale con cui ha chiestoaccertarsi, in riforma parziale della sentenza appellata, la risoluzionedel contratto inter partes per grave inadempimento della societàScherma [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente condanna della stessa alpagamento delle prestazioni professionali fornite per l’importo di €.514.829,85 (euro cinquecentoquattordicimilaottocentoventinove/85),oltre interessi e rivalutazione monetaria.3.- La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, hainnanzitutto disatteso il primo e il terzo motivo di gravame,ricostruendo i termini della vicenda e i ruoli svolti dalle parti fino alladata di rilascio del permesso di costruire e concordando con il giudicedi prime cure circa l’impossibilità di individuare alcun inadempimentodello studio associato rispetto alle obbligazioni contrattualistrettamente inerenti alla fase progettuale. Inoltre, anche con riguardoalla fase attuativa - cioè successiva al rilascio del permesso di costruire-, la Corte di merito ha escluso l’esistenza di condotte inadempientiNumero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026suscettibili di essere ascritte a carico dello Studio di Architettura eIngegneria Redaelli e Associati.Quanto al secondo motivo d’appello (con cui si è lamentata lamancata rinnovazione della c.t.u., benché l’ausiliario designato nonfosse iscritto al relativo ordine professionale), anch’esso è statorespinto in quanto la ricusazione non era stata proposta nel termineperentorio di cui all’art. 192 c.p.c. e, a fronte di quanto chiarito dalgiudice di prime cure, che ne aveva evidenziato anche l’infondatezza,l’appellante non aveva riproposto le proprie critiche, né avevaformulato conclusioni in merito all’udienza ex art. 190 c.p.c., in cuiespressamente aveva chiesto (con evidente riproposizione delcontenuto dell’atto introduttivo) che fosse disposta, e non rinnovata,la c.t.u..La Corte di merito ha, inoltre, sottolineato l’operatività, nellaspecie, del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la mancanza di iscrizione nell’albo di unconsulente tecnico non è motivo di nullità della relativa nomina daparte del giudice, poiché l’art. 61 c.p.c., prevedendo che la sceltadell’ausiliario debba essere fatta normalmente fra le persone iscrittein albi speciali, enuncia soltanto una direttiva, ma non pone alcunlimite al giudice. Inoltre, essa ha chiarito che dalla documentazione inIngegneria Civile presso il Politecnico di Milano in data 1° febbraio1974; che, nell’ottobre 2003, fosse stata accolta la sua domanda diiscrizione all’Albo dei Consulenti del Tribunale di Milano e che, in data30 giugno 2010, erano state accettate le sue dimissioni dall’alboprofessionale degli Ingegneri della Provincia di Milano. Pertanto, laCorte distrettuale ha ritenuto che l’ausiliario possedesse leNumero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026competenze tecniche necessarie per svolgere l’incarico conferitogli dalTribunale di Monza.Infine, riguardo alla richiesta di nuova consulenza, la Corteterritoriale ha ricordato essere facoltà discrezionale del giudice quelladi disporre la rinnovazione delle indagini peritali laddove ne ravvisil’esigenza e ha escluso quest’ultima, in ragione della completezza, delrigore e della coerenza logico-argomentativa dell’elaborato, frutto diun’approfondita disamina delle carte processuali e di un apertoconfronto con i consulenti di parte.In particolare, acclarata la risoluzione del contratto in ragionedell’inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la Corteterritoriale ha reputato che la restituzione in natura delle prestazioniintellettuali rese a favore della predetta società non fosse configurabilecosicché, per riportare la situazione patrimoniale dell’appellato studioassociato a quella preesistente alla conclusione del contratto, ilcontenuto dell’obbligo restitutorio a carico della committente dovevaindividuarsi con riferimento al disposto dell’art. 1463 c.c., in base alquale la parte liberata dal vincolo contrattuale per impossibilitàsopravvenuta «deve restituire» la prestazione eventualmente ricevuta«secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito». Pertanto, laCorte di merito, tenendo conto del fatto che tali prestazioni, secondoil calcolo complessivo eseguito dal c.t.u. costituivano il 49,33% diquelle previste, ha reputato corretta la somma di €. 147.990,00 (eurocentoquarantasettemilanovecentonovanta/00), liquidata dal giudice diprime cure, in quanto corrispondente proprio al 49,33% del compensooriginariamente pattuito.Pertanto, la Corte d’Appello di Milano ha respinto anchel’impugnazione incidentale spiegata dallo Studio di Architettura eNumero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ingegneria Redaelli e Associati con riguardo all’ammontare dellesomme ad esso dovute in ragione dell’opera svolta.In conclusione, con la sentenza impugnata, la Corte di merito harigettato sia l’appello principale che quello incidentale e hacompensato le spese del grado.4.- Avverso tale sentenza d’appello, la società Scherma MonzaS.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] di Architettura e [OSCURATO:PERSONA] e Associatiresiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale,affidato a un unico motivo.6.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c.Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe risolto unpunto decisivo della controversia discostandosi dalle prove raccolte(e, in particolare, dalle conclusioni raggiunte dall’ausiliario in sede dic.t.u.) in violazione dei principi ex art. 116 c.p.c.Evidenzia, all’uopo, che la Corte territoriale, da un lato avrebbedisapplicato le conclusioni dell’ausiliario e, dall’altro, avrebbe ritenutoprovato l’inadempimento dell’appellante e l’opponibilità dell’art. 1460c.c., valutando, più che l’incompletezza della documentazione e dellerichieste avanzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il fatto chequest’ultima aveva richiesto di posticipare l’inizio dei lavori: ciò, inspregio delle prove documentali raccolte e del parere espresso dalc.t.u..Numero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/20262.- Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1460 c.c. e 116 c.p.c.Sostiene, al riguardo, che, pur a fronte della mancata fornitura ditutte le opere progettuali da parte dello [OSCURATO:PERSONA], talecomportamento sarebbe stato giustificato dalla Corte di merito allastregua dell’inadempimento della committente società [OSCURATO:SOCIETA]. che non aveva provveduto a corrispondere il compenso.In tal modo, secondo la prospettazione della ricorrente, la Cortedistrettuale avrebbe applicato l’art. 1460 c.c. in tema d’eccezioned’inadempimento, in modo erroneo, giacché in base a tale norma«deve sussistere un rapporto cronologico di contemporaneità tra laprestazione e l’inadempimento che viene ascritto in questo casoall’appellante», mentre, in realtà, dall’esame della documentazione,sarebbe emersa la sussistenza di un inadempimento precedente acarico dello Studio che, poi, aveva condotto all’incrinarsi del rapporto.Inoltre, la Corte avrebbe anche erroneamente disatteso lerisultanze della relazione di c.t.u., secondo cui lo [OSCURATO:PERSONA] edAssociati non aveva adempiuto interamente al compito di fornire leprestazioni necessarie per espletare in modo completo ed esaustivol’incarico di progettazione.3.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente principaledenuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., degliartt. 1176, comma 2 e 2236 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata, a pag. 21, hariconosciuto che effettivamente il progetto dello Studio di [OSCURATO:PERSONA] e Associati non rispettava le distanze prescritte,ma ha poi concluso escludendo una responsabilità dell’appellato «allaluce degli elementi di valutazione disponibili con riferimento all’interoNumero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026iter della vicenda». Dunque, la Corte di merito avrebbe ritenuto chela predisposizione dei documenti oggetto dell’incarico professionalenon richiedessero la presenza o la visita dei luoghi, ove, nel frattempo(cioè mentre l’iter burocratico si stava svolgendo), era stataintrapresa la costruzione di un nuovo edificio sul terreno confinante.Inoltre, altro dato che non sarebbe stato contestato dallo Studio erala circostanza indicata dal c.t.p. dell’appellante, secondo la qualel’immobile a confine era stato ultimato alla data del 25 maggio 2011.Pertanto, secondo la prospettazione della ricorrente «Una correttavalutazione degli elementi probatori alla luce dei principi degli artt.115 e 116 c.p.c. avrebbe, quindi, dovuto portare al riconoscimento diuna responsabilità dell’appellato sulla base dei requisiti di diligenzarichiesti nello svolgimento di un’attività professionale ex artt. 1176comma 2 e 2236 c.c.».4.- Le predette censure, senz’altro suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente, risultano palesemente inammissibili, giacché, sottol’egida della violazione di norme di diritto, esse tendono, con tuttaevidenza, a censurare gli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte dimerito in ordine alla sussistenza dell’inadempimento contrattuale ealla sua ascrivibilità a carico della società odierna ricorrente.Ed invero, la Corte distrettuale, con la sentenza impugnata,procedendo alla disamina del primo e del terzo motivo d’appello hacompiutamente ricostruito, attraverso un’accurata disamina delladocumentazione prodotta in giudizio e della relazione di c.t.u., tuttala vicenda relativa al rapporto contrattuale intercorso tra le parti,escludendo la fondatezza degli assunti della società odierna ricorrentecon riguardo alla configurabilità di un inadempimento dello Studio diArchitettura e [OSCURATO:PERSONA] e Associati (cfr., all’uopo, lasentenza impugnata, alle pagg. 16-21). Parimenti, la Corte di meritoNumero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026ha, poi, chiarito come i progressivi deterioramento e interruzione deirapporti tra le parti trovassero la propria giustificazionenell’inadempimento della stessa società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pernon aver fatto fronte alle proprie obbligazioni di pagamento e per nonaver ha provveduto a dar corso alle opere, né dopo il rilascio delpermesso di costruire del febbraio 2014, né, da ultimo, dopo lapresentazione del nuovo provvedimento ampliativo del 5 maggio2015 (cfr., all’uopo, sempre la sentenza impugnata, alle pagg. 21-22).Si è trattato, in altri termini (e come si vede), di accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito con riguardo alle condotte diciascuna delle parti, al fine di chiarire a quale delle due risultasseconcretamente ascrivibile la crisi del sinallagma funzionale delrapporto contrattuale tra di esse intercorrente.Pertanto, l’inammissibilità delle censure sviluppate con ciascunodei tre motivi deriva dal patente contrasto con l’orientamentoconsolidato secondo cui il motivo di ricorso per cassazione non puòmai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all’ottenimento di unanuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudiziodi cassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorionel suo insieme).Numero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esamedegli elementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservatial giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propriadecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altrolimite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006;conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass.civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio didiritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della normaritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferentel’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuataed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamentela regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazioneerronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovveronell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avutoriguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazionedi legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicatasotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta daessa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non èidonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione allaNumero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la purcorretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativodell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. l’allegazione di un’erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciòal sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14gennaio 2019; conf. Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo2022).Peraltro, con riguardo alla questione della c.t.u., viene in rilievo ilconsolidato orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui ilgiudice del merito è libero di discostarsi, in tutto o in parte, delleconclusioni raggiunte dal c.t.u., purché, attraverso la motivazione,giustifichi il proprio dissenso in maniera adeguata (cfr., in tal sensoed “ex permultis”, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 5148 del 3 marzo2011).5.- Dalle considerazioni finora sviluppate discende, pertanto,l’inammissibilità del ricorso principale.6.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrentestudio associato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1458 e 2233 c.c..Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbeerroneamente quantificato l’ammontare delle prestazioni fornite ai finidell’accoglimento della domanda di ripetizione di indebitoconseguente alla pronuncia di risoluzione per inadempimento dellasocietà committente. Afferma che, una volta rimossi gli effetti delcontratto con l’efficacia retroattiva propria della risoluzione, leprestazioni già eseguite (e oggetto di ripetizione) dovrebbero esserevalutate non già facendo riferimento ai valori contrattuali, bensì aNumero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026quelli tariffari di cui al d.m. n. 140 del 2012, complessivamenteammontanti, anche alla stregua di quanto chiarito dall’ausiliario, ad€. 715.016,69 (euro settecentoquindicimilasedici/69).7.- La censura non è suscettibile di scrutinio da parte di questaCorte regolatrice, giacché, in applicazione dell’art. 334, comma 2,c.p.c., l’inammissibilità del ricorso principale comporta la perdita diefficacia di quello incidentale tardivo (tale dovendosi qualificare quelloin esame, avuto riguardo al fatto che la sentenza impugnata è statapubblicata il 6 aprile 2021, mentre il ricorso incidentale è statonotificato l’11 gennaio 2021).8.- Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasostanziale soccombenza della ricorrente principale e si liquidanocome in dispositivo.9. - Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.Non altrettanto può dirsi con riguardo al ricorso incidentale,giacché, come chiarito da questa Corte, «In tema di impugnazioni, lacondanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato non puòessere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo ilcui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c.,trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002.» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 1343 del 18 gennaio 2019; nellostesso senso, cfr., altresì, Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 18348 del 25luglio 2017, secondo cui «Il controricorrente, il cuiNumero registro generale 31194/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 21298/2026Data pubblicazione 23/06/2026ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito dideclaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può esserecondannato al pagamento del doppio del contributo unificato,trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002.»). P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara inammissibile il ricorso principale e per l’effetto inefficace ilricorso incidentale tardivo; condanna la ricorrente principale alpagamento, in favore del ricorrente incidentale, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che si liquidano, complessivamente,in € 6.200,00 (euro seimiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euroduecento/00) per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% suicompensi, ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo