Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 29324/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 28030del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]).

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] snc (dichiarato dal Tribunale della Spezia in data 01.04.2015 - reg. gen. 16/2015) con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SP) via Arenelle n. 11 [OSCURATO:PARTITA_IVA] in persona del curatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] (SP) via [OSCURATO:PERSONA] n. 176 rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e procura speciale stesa in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n° 63, presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]).

Controricorrente e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Intimati nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Genova (GE) [OSCURATO:PERSONA] n° 14/27 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Massa (MS) via Fattoria n. 4.

Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n° 788 depositata il 30 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi trasformatasi in [OSCURATO:SOCIETA].), in proprio e quale mandataria dell'Ati costituita unitamente a [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. – premesso che nel dicembre 2003 il Ministero della difesa aveva indetto una gara di appalto per la costruzione di tre magazzini e per l’urbanizzazione all’interno dell'aeroporto militare di Grosseto; che l’Ati predetta si era aggiudicata l’appalto in data 10 maggio 2005; che i lavori vennero iniziati il 19 ottobre 2005 e terminati il 18 dicembre 2007; che il Ministero non aveva pagato puntualmente gli importi degli Stati di avanzamento lavori (Sal) n° 1, 2, 3, 4 e 5, nonché il saldo finale – tutto ciò premesso, otteneva dal tribunale di Genova un decreto ingiuntivo di euro 47.499,22 per gli interessi maturati sui ritardi. 2.- Il Ministero si opponeva e, per quello che qui ancora rileva, eccepiva, con riferimento ai Sal n° 1 e 2, che non sarebbero maturati interessi; con riferimento ai SAL n° 3, 4 e 5, che sarebbero maturati interessi per il minor importo di euro 7.885,96; infine, quanto al saldo, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza degli interessi, con la conseguenza che essi ammontavano a soli euro 1.870,96, anziché euro 4.354,42. 3.- Il tribunale rigettava l’opposizione e il Ministero proponeva appello.

Secondo l’appellante (secondo motivo), il tribunale aveva erroneamente predicato l’illegittimità della clausola contrattuale n° 7, lettera g), a mente della quale "[i]l termine per disporre il pagamento degli acconti è fissato in 90 giorni a decorrere dall'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori".

La clausola, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sarebbe conforme agli artt. 46 del r.d. n° 366/1932 e 26, primo comma, legge n° 109/1994.

Le conseguenze in punto di interessi sui Sal n° 1-5 e sul saldo erano, dunque, quelle esposte nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (sui Sal n° 1 e 2 non era maturato alcun interesse; sui Sal n° 3, 4 e 5 erano maturati interessi per la minor somma di euro 7.885,96; erano poi maturati interessi per soli euro 1.870,96 e non per euro 4.354,42, come chiedeva l’appaltatore).

Infine, osservava l’Ente committente, che, se era vero che, rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 18 dicembre 2007, le operazioni di collaudo erano iniziate solo l'8 giugno 2010, i maggiori oneri connessi al ritardo relativo alle operazioni di collaudo avrebbero dovuto essere contestati alla sottoscrizione del certificato di collaudo. 4.-Il giudice di secondo grado disattendeva il motivo di gravame e statuiva sulle spese secondo soccombenza.

Premesso che l’appalto era stato stipulato il 10 maggio 2005, osservava la Corte che l’art. 3, comma 7-bis, della legge n° 109/1994 aveva previsto l’emanazione di un “apposito regolamento in armonia con le disposizioni della seguente legge, per la disciplina delle attività del [OSCURATO:PERSONA]”.

Dal tenore di tale norma si ricaverebbe che non soltanto le norme future (che sarebbero state emanate), ma anche quelle in vigore (il regolamento per i lavori del [OSCURATO:PERSONA] di cui al r.d. 365/1932, le relative condizioni generali di contratto approvate con r.d. 366/1932 e il capitolato generale tecnico approvato con r.d. 367/1932), dovevano sottostare ai principi espressi dalla legge quadro n° 109 del 1994, fino all’emanazione del nuovo regolamento, che sarebbe poi stato effettivamente adottato sol tanto con d.P.R. 19 aprile 2005, n°

170. Pertanto, in base all’art. 26, primo comma, della legge n° 109/1994 i termini stabiliti dal capitolato speciale in base a tale legge, non potevano superare quelli previsti dal capitolato generale, al quale essa fa rinvio.

Tale capitolato generale era quello emanato con d.m. n° 145/2000, applicabile ratione temporis in quanto entrato in vigore prima della conclusione dell’appalto.

Erano pertanto dovuti gli interessi dalle date previste dall’art. 29 del d.m. n° 145/2000 (entro 45 giorni dalla maturazione di ogni Sal e non entro 90 giorni, come previsto dall’att. 7, lettera g], del contratto) ed ai saggi previsti dall’art. 30 del medesimo decreto: donde l’infondatezza delle doglianze del Ministero relative agli interessi sui Sal n° 1-5.

Quanto al saldo, i lavori erano stati terminati il 18 dicembre 2007: quindi l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori ex art. 141, terzo comma, codice appalti pubblici (d.lgs. n° 163/2006) ed entro i successivi tre mesi avrebbe dovuto pagare il saldo lavori, ai sensi dell’art. 7, lettera h), delle condizioni amministrative allegate al contratto d’appalto.

Il collaudo era invece avvenuto con notevole ritardo, donde l’infondatezza della richiesta dell'appellante di far decorrere il termine di novanta giorni dalla data del 6 dicembre 2011, nella quale era stato effettivamente terminato il collaudo, apparendo invece corretta la data del 18 marzo 2008, entro cui il collaudo doveva essere compiuto, ex art. 141 citato (ossia tre mesi dall’ultimazione dei lavori, risalente al 18 dicembre 2007). 5.- Ricorre per cassazione il Ministero, affidando il gravame a tre mezzi.

Resiste il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato dopo la trasformazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in s.n.c., che conclude per la reiezione dell’impugnazione.

Gli altri intimati indicati in intestazione (Carlo e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], soci falliti della [OSCURATO:SOCIETA]) e le imprese partecipanti all’Ati in qualità di mandanti ([OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA].), non si sono costituiti.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Solo il Fallimento ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Col primo motivo l’Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7-bis, della legge quadro n° 109/1994, con riferimento all'art. 360 n° 3 cpc.

Il citato art. 3, comma 7-bis, aveva disposto l’adozione entro il 1° gennaio 1996 di un apposito regolamento disciplinante i lavori del Genio militare, stabilendo che esso dovesse essere “in armonia con le disposizioni della legge n° 109/1994” e che “[s]ino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento” dovessero restare “ferme le disposizioni attualmente vigenti”.

Tale regolamento era stato poi emanato con d.P.R. n° 170/2005, il quale, a partire dalla sua entrata in vigore, aveva abrogato il r.d. n° 366/1932 (“approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare”).

Non era, dunque, comprensibile il percorso motivazionale del giudice d’appello, secondo il quale non soltanto le norme future, ma anche quelle esistenti, contenute nei r.d. n° 365, 366 e 367 del 1932, “dovevano sottostare ai principi espressi dalla legge quadro n° 109 del 1994”.

In conclusione, fino al d.P.R. n° 170/2005, pubblicato un G.U. 30 agosto 2005, le norme che disciplinavano l’appalto per cui era lite non potevano che essere quelle del r.d. n° 366/1932.

Col secondo mezzo deduce violazione dell'art. 26 della legge n° 109/1994, dell'art. 46 r.d. n° 366/1932, del r.d. n° 367/1932, del d.m. n° 145/2000 con riferimento all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., nonché del combinato disposto degli artt. 4, secondo e terzo comma, e 3, secondo comma, delle preleggi.

Il “capitolato generale” richiamato dall’art. 26, primo comma, della legge n° 109/1994 era quello approvato con r.d. n° 366/1932 (che all’art. 46 prevedeva un termine di 90 giorni dal certificato di acconto per i pagamenti dei Sal) e non quello del d.m. n° 145/2000 (45 giorni), dato che il r.d. n° 366/1932 era stato abrogato solo a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. n° 170/2005 (pubblicato nella GU del 30 agosto 2005).

Inoltre, dato che nella gerarchia delle fonti del diritto il regio decreto sarebbe equiparabile ad un d.P.R., una norma contenuta in un d.m., anche se successiva, non avrebbe potuto abrogare la prima disposizione, essendo di rango inferiore.

Col terzo mezzo il Ministero deduce violazione dell'art. 1 d.m. n° 145/2000, dell'art. 1374 cod. civ. con riferimento all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ..

Anche accedendo alla tesi della Corte, l’art. 1 del citato d.m. stabiliva che le sue disposizioni dovessero essere espressamente richiamate nel contratto d’appalto: richiamo, invece, totalmente assente nel testo contrattuale.

Pertanto, dato che il contenuto del contratto poteva essere integrato, ex art. 1374 cod. civ., solo dalla legge o, in subordine, dagli usi e dall’equità, nella fattispecie doveva prevalere la pattuizione dell’art. 7, lettera g), del contratto.

In conclusione, in applicazione della predetta clausola, attesa la legittimità della franchigia di novanta giorni, risultava pertanto maturata a titolo di interessi legali e moratori la sola minor somma di euro 7.885,96, riferita ai Sal n° 3, 4 e 5. 7.-I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati e determinano l’assorbimento del terzo.

Come fa correttamente osservare l’Amministrazione ricorrente, l’art. 3, comma 7-bis, della legge n° 109/1994 (comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 3 aprile 1995, n° 101 e successivamente modificato dall'art. 9, sesto comma, della legge 18 novembre 1998, n° 415) ha previsto l’emanazione di un regolamento “per la disciplina delle attività del Genio militare”, disponendo che sino alla data in vigore di esso dovessero rimanere “ferme le disposizioni attualmente vigenti”.

Tale regolamento è stato emanato con d.P.R. n° 170/2005, pubblicato sulla G.U. 30 agosto 2005, il quale all’art. 257 ha previsto l’abrogazione dei regi decreti n° 365, 366 e 367 del 1932 dalla sua “data di entrata in vigore”, quindi dal 14 settembre 2005.

Stando, dunque, alle norme sopra menzionate l’appalto in questione, concluso nel maggio 2005, era regolato dalle disposizioni regolamentari anteriori alla legge n° 109/1994, in quanto, come già sopra detto, sino all’emanazione del nuovo regolamento, dovevano rimanere “ferme” le disposizioni anteriormente vigenti (ossia il r.d. 366/1932), con la conseguenza che le condizioni previste dall’art. 7, lettere g) ed h), delle condizioni amministrative allegate al contratto, erano perfettamente conformi al dettato normativo vigente nel momento in cui esse vennero pattuite.

La Corte ha, invece, interpretato l’art. 3, comma 7-bis, sopra citato, nel senso che “dovessero sottostare ai principi” della cosiddetta legge Merloni non soltanto le norme che sarebbero state emanate, ma anche quelle in vigore, e, in particolare, per quello che qui rileva, il r.d. n° 366/1932, il cui art. 46 (intitolato “ritardi nei pagamenti”) detta una disciplina particolare per il tardivo pagamento degli acconti o del saldo.

Ne è derivata una sostanziale disapplicazione del r.d. n° 366/1932 e del regime che disciplina tali “ritardi”, oltretutto con un ulteriore passaggio logico non condivisibile, consistito nel ritenere che “il rinvio operato dalla legge n. 109 del 1994 è al capitolato generale costituito dal d.m. n. 145 del 2000 (…) e non già al r.d. 366/1932”.

A tal riguardo, osserva questa Corte che il d.m. n° 145/2000 è stato emesso ai sensi dell’art. 3, quinto comma, della legge n° 109/1994, ossia in base ad una norma totalmente diversa da quella (comma 7-bis) che ha previsto l’emanazione del regolamento degli appalti del Genio militare, tant’è che i due testi normativi sono emanati anche da autorità diverse (decreto del Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il regolamento appalti ordinari, e d.P.R. su proposta su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, per il regolamento degli appalti militari).

In conclusione, la disciplina dei ritardi nell’effettuazione del collaudo e nei pagamenti è disciplinata nell’appalto per cui è causa dalle condizioni di cui all’art. 7, lettere g) ed h) delle condizioni economiche allegate al contratto: condizioni conformi all’art. 46 del r.d. n° 366/1932. 8.- La sentenza va, dunque, cassata e rimessa alla Corte territoriale, affinché accerti se, applicando le disposizioni del r.d. n° 366/1932, gli interessi dovuti siano quelli indicati dal Ministero committente o quelli pretesi dall’impresa appaltatrice.

Alla Corte viene altresì rimessa la statuizione sulle spese del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 28030del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]). Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] snc (dichiarato dal Tribunale della Spezia in data 01.04.2015 - reg. gen. 16/2015) con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SP) via Arenelle n. 11 [OSCURATO:PARTITA_IVA] in persona del curatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] (SP) via [OSCURATO:PERSONA] n. 176 rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e procura speciale stesa in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n° 63, presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]). Controricorrente e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Intimati nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Genova (GE) [OSCURATO:PERSONA] n° 14/27 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Massa (MS) via Fattoria n. 4. Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n° 788 depositata il 30 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi trasformatasi in [OSCURATO:SOCIETA].), in proprio e quale mandataria dell'Ati costituita unitamente a [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. – premesso che nel dicembre 2003 il Ministero della difesa aveva indetto una gara di appalto per la costruzione di tre magazzini e per l’urbanizzazione all’interno dell'aeroporto militare di Grosseto; che l’Ati predetta si era aggiudicata l’appalto in data 10 maggio 2005; che i lavori vennero iniziati il 19 ottobre 2005 e terminati il 18 dicembre 2007; che il Ministero non aveva pagato puntualmente gli importi degli Stati di avanzamento lavori (Sal) n° 1, 2, 3, 4 e 5, nonché il saldo finale – tutto ciò premesso, otteneva dal tribunale di Genova un decreto ingiuntivo di euro 47.499,22 per gli interessi maturati sui ritardi. 2.- Il Ministero si opponeva e, per quello che qui ancora rileva, eccepiva, con riferimento ai Sal n° 1 e 2, che non sarebbero maturati interessi; con riferimento ai SAL n° 3, 4 e 5, che sarebbero maturati interessi per il minor importo di euro 7.885,96; infine, quanto al saldo, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza degli interessi, con la conseguenza che essi ammontavano a soli euro 1.870,96, anziché euro 4.354,42. 3.- Il tribunale rigettava l’opposizione e il Ministero proponeva appello. Secondo l’appellante (secondo motivo), il tribunale aveva erroneamente predicato l’illegittimità della clausola contrattuale n° 7, lettera g), a mente della quale "[i]l termine per disporre il pagamento degli acconti è fissato in 90 giorni a decorrere dall'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori". La clausola, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sarebbe conforme agli artt. 46 del r.d. n° 366/1932 e 26, primo comma, legge n° 109/1994. Le conseguenze in punto di interessi sui Sal n° 1-5 e sul saldo erano, dunque, quelle esposte nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (sui Sal n° 1 e 2 non era maturato alcun interesse; sui Sal n° 3, 4 e 5 erano maturati interessi per la minor somma di euro 7.885,96; erano poi maturati interessi per soli euro 1.870,96 e non per euro 4.354,42, come chiedeva l’appaltatore). Infine, osservava l’Ente committente, che, se era vero che, rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 18 dicembre 2007, le operazioni di collaudo erano iniziate solo l'8 giugno 2010, i maggiori oneri connessi al ritardo relativo alle operazioni di collaudo avrebbero dovuto essere contestati alla sottoscrizione del certificato di collaudo. 4.-Il giudice di secondo grado disattendeva il motivo di gravame e statuiva sulle spese secondo soccombenza. Premesso che l’appalto era stato stipulato il 10 maggio 2005, osservava la Corte che l’art. 3, comma 7-bis, della legge n° 109/1994 aveva previsto l’emanazione di un “apposito regolamento in armonia con le disposizioni della seguente legge, per la disciplina delle attività del [OSCURATO:PERSONA]”. Dal tenore di tale norma si ricaverebbe che non soltanto le norme future (che sarebbero state emanate), ma anche quelle in vigore (il regolamento per i lavori del [OSCURATO:PERSONA] di cui al r.d. 365/1932, le relative condizioni generali di contratto approvate con r.d. 366/1932 e il capitolato generale tecnico approvato con r.d. 367/1932), dovevano sottostare ai principi espressi dalla legge quadro n° 109 del 1994, fino all’emanazione del nuovo regolamento, che sarebbe poi stato effettivamente adottato sol tanto con d.P.R. 19 aprile 2005, n° 170. Pertanto, in base all’art. 26, primo comma, della legge n° 109/1994 i termini stabiliti dal capitolato speciale in base a tale legge, non potevano superare quelli previsti dal capitolato generale, al quale essa fa rinvio. Tale capitolato generale era quello emanato con d.m. n° 145/2000, applicabile ratione temporis in quanto entrato in vigore prima della conclusione dell’appalto. Erano pertanto dovuti gli interessi dalle date previste dall’art. 29 del d.m. n° 145/2000 (entro 45 giorni dalla maturazione di ogni Sal e non entro 90 giorni, come previsto dall’att. 7, lettera g], del contratto) ed ai saggi previsti dall’art. 30 del medesimo decreto: donde l’infondatezza delle doglianze del Ministero relative agli interessi sui Sal n° 1-5. Quanto al saldo, i lavori erano stati terminati il 18 dicembre 2007: quindi l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori ex art. 141, terzo comma, codice appalti pubblici (d.lgs. n° 163/2006) ed entro i successivi tre mesi avrebbe dovuto pagare il saldo lavori, ai sensi dell’art. 7, lettera h), delle condizioni amministrative allegate al contratto d’appalto. Il collaudo era invece avvenuto con notevole ritardo, donde l’infondatezza della richiesta dell'appellante di far decorrere il termine di novanta giorni dalla data del 6 dicembre 2011, nella quale era stato effettivamente terminato il collaudo, apparendo invece corretta la data del 18 marzo 2008, entro cui il collaudo doveva essere compiuto, ex art. 141 citato (ossia tre mesi dall’ultimazione dei lavori, risalente al 18 dicembre 2007). 5.- Ricorre per cassazione il Ministero, affidando il gravame a tre mezzi. Resiste il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato dopo la trasformazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in s.n.c., che conclude per la reiezione dell’impugnazione. Gli altri intimati indicati in intestazione (Carlo e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], soci falliti della [OSCURATO:SOCIETA]) e le imprese partecipanti all’Ati in qualità di mandanti ([OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA].), non si sono costituiti. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Solo il Fallimento ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Col primo motivo l’Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7-bis, della legge quadro n° 109/1994, con riferimento all'art. 360 n° 3 cpc. Il citato art. 3, comma 7-bis, aveva disposto l’adozione entro il 1° gennaio 1996 di un apposito regolamento disciplinante i lavori del Genio militare, stabilendo che esso dovesse essere “in armonia con le disposizioni della legge n° 109/1994” e che “[s]ino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento” dovessero restare “ferme le disposizioni attualmente vigenti”. Tale regolamento era stato poi emanato con d.P.R. n° 170/2005, il quale, a partire dalla sua entrata in vigore, aveva abrogato il r.d. n° 366/1932 (“approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare”). Non era, dunque, comprensibile il percorso motivazionale del giudice d’appello, secondo il quale non soltanto le norme future, ma anche quelle esistenti, contenute nei r.d. n° 365, 366 e 367 del 1932, “dovevano sottostare ai principi espressi dalla legge quadro n° 109 del 1994”. In conclusione, fino al d.P.R. n° 170/2005, pubblicato un G.U. 30 agosto 2005, le norme che disciplinavano l’appalto per cui era lite non potevano che essere quelle del r.d. n° 366/1932. Col secondo mezzo deduce violazione dell'art. 26 della legge n° 109/1994, dell'art. 46 r.d. n° 366/1932, del r.d. n° 367/1932, del d.m. n° 145/2000 con riferimento all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., nonché del combinato disposto degli artt. 4, secondo e terzo comma, e 3, secondo comma, delle preleggi. Il “capitolato generale” richiamato dall’art. 26, primo comma, della legge n° 109/1994 era quello approvato con r.d. n° 366/1932 (che all’art. 46 prevedeva un termine di 90 giorni dal certificato di acconto per i pagamenti dei Sal) e non quello del d.m. n° 145/2000 (45 giorni), dato che il r.d. n° 366/1932 era stato abrogato solo a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. n° 170/2005 (pubblicato nella GU del 30 agosto 2005). Inoltre, dato che nella gerarchia delle fonti del diritto il regio decreto sarebbe equiparabile ad un d.P.R., una norma contenuta in un d.m., anche se successiva, non avrebbe potuto abrogare la prima disposizione, essendo di rango inferiore. Col terzo mezzo il Ministero deduce violazione dell'art. 1 d.m. n° 145/2000, dell'art. 1374 cod. civ. con riferimento all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ.. Anche accedendo alla tesi della Corte, l’art. 1 del citato d.m. stabiliva che le sue disposizioni dovessero essere espressamente richiamate nel contratto d’appalto: richiamo, invece, totalmente assente nel testo contrattuale. Pertanto, dato che il contenuto del contratto poteva essere integrato, ex art. 1374 cod. civ., solo dalla legge o, in subordine, dagli usi e dall’equità, nella fattispecie doveva prevalere la pattuizione dell’art. 7, lettera g), del contratto. In conclusione, in applicazione della predetta clausola, attesa la legittimità della franchigia di novanta giorni, risultava pertanto maturata a titolo di interessi legali e moratori la sola minor somma di euro 7.885,96, riferita ai Sal n° 3, 4 e 5. 7.-I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati e determinano l’assorbimento del terzo. Come fa correttamente osservare l’Amministrazione ricorrente, l’art. 3, comma 7-bis, della legge n° 109/1994 (comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 3 aprile 1995, n° 101 e successivamente modificato dall'art. 9, sesto comma, della legge 18 novembre 1998, n° 415) ha previsto l’emanazione di un regolamento “per la disciplina delle attività del Genio militare”, disponendo che sino alla data in vigore di esso dovessero rimanere “ferme le disposizioni attualmente vigenti”. Tale regolamento è stato emanato con d.P.R. n° 170/2005, pubblicato sulla G.U. 30 agosto 2005, il quale all’art. 257 ha previsto l’abrogazione dei regi decreti n° 365, 366 e 367 del 1932 dalla sua “data di entrata in vigore”, quindi dal 14 settembre 2005. Stando, dunque, alle norme sopra menzionate l’appalto in questione, concluso nel maggio 2005, era regolato dalle disposizioni regolamentari anteriori alla legge n° 109/1994, in quanto, come già sopra detto, sino all’emanazione del nuovo regolamento, dovevano rimanere “ferme” le disposizioni anteriormente vigenti (ossia il r.d. 366/1932), con la conseguenza che le condizioni previste dall’art. 7, lettere g) ed h), delle condizioni amministrative allegate al contratto, erano perfettamente conformi al dettato normativo vigente nel momento in cui esse vennero pattuite. La Corte ha, invece, interpretato l’art. 3, comma 7-bis, sopra citato, nel senso che “dovessero sottostare ai principi” della cosiddetta legge Merloni non soltanto le norme che sarebbero state emanate, ma anche quelle in vigore, e, in particolare, per quello che qui rileva, il r.d. n° 366/1932, il cui art. 46 (intitolato “ritardi nei pagamenti”) detta una disciplina particolare per il tardivo pagamento degli acconti o del saldo. Ne è derivata una sostanziale disapplicazione del r.d. n° 366/1932 e del regime che disciplina tali “ritardi”, oltretutto con un ulteriore passaggio logico non condivisibile, consistito nel ritenere che “il rinvio operato dalla legge n. 109 del 1994 è al capitolato generale costituito dal d.m. n. 145 del 2000 (…) e non già al r.d. 366/1932”. A tal riguardo, osserva questa Corte che il d.m. n° 145/2000 è stato emesso ai sensi dell’art. 3, quinto comma, della legge n° 109/1994, ossia in base ad una norma totalmente diversa da quella (comma 7-bis) che ha previsto l’emanazione del regolamento degli appalti del Genio militare, tant’è che i due testi normativi sono emanati anche da autorità diverse (decreto del Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il regolamento appalti ordinari, e d.P.R. su proposta su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, per il regolamento degli appalti militari). In conclusione, la disciplina dei ritardi nell’effettuazione del collaudo e nei pagamenti è disciplinata nell’appalto per cui è causa dalle condizioni di cui all’art. 7, lettere g) ed h) delle condizioni economiche allegate al contratto: condizioni conformi all’art. 46 del r.d. n° 366/1932. 8.- La sentenza va, dunque, cassata e rimessa alla Corte territoriale, affinché accerti se, applicando le disposizioni del r.d. n° 366/1932, gli interessi dovuti siano quelli indicati dal Ministero committente o quelli pretesi dall’impresa appaltatrice. Alla Corte viene altresì rimessa la statuizione sulle spese del p
Sentenza Cassazione n. 29324/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris