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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39796/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell'Oneri per il reato di tentata rapina impropria: si contestava al ricorrente di avere sottratto sedici confezioni di pinoli da un supermercato e di avere usato violenza nei confronti della guardia giurata che lo aveva sorpreso per assicurarsene il possesso.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. Il ricorrente invocava la sospensione del processo con rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della compatibilità della norma che puniva la rapina c.d.

"impropria" con gli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale; si dubitava della irragionevolezza della omogeneità del trattamento sanzionatorio riservato a chi agisce la violenza in via preventiva e4chi, invece, vi fa ricorso solo in seguito alla sottrazione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: mancherebbero gli elementi costitutivi della rapina, considerato che non era emersa alcuna condotta concretamente aggressiva della integrità fisica della persona offesa (la guardia giurata); il fatto avrebbe pertanto dovuto essere riqualificato come furto.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen. 2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e al correlato bilanciamento in equivalenza delle circostanze: i precedenti sarebbero risalenti e mancherebbe la dimostrazione di un concreto accrescimento della pericolosità connesso ai fatti in giudizio.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio che non avrebbe tenuto conto della modesta gravità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Con riguardo ai dubbi di costituzionalità sollevati con il primo motivo, il collegio si limita a rilevare che la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata analoga questione sollevata dal Tribunale di Torino affermando che le due condotte (quelle della rapina c.d.

"propria" e quella della rapina "impropria") non rivelano necessariamente differenze in termini di capacità criminale del soggetto agente, essendo entrambe consapevoli e volontarie, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale, poiché - ferma restando la voluta compresenza di un'aggressione al patrimonio e di un'aggressione alla persona - in entrambe possono riscontrarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto.

Inoltre, seppure non è perfetta la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, la parificazione del trattamento sanzionatorio non è qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificherebbe l'intervento ablativo richiesto.

Infatti, la fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) è datctdal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di luogo - di una aggressione patrimoniale, che lo giustifica quale reato complesso, per cui si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, alla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente.

Inoltre, il connotato di immediatezza della violenza determina la "specialità" del trattamento sostanziale e processuale tra la rapina impropria e i furti seguiti da violenza o minaccia.

Quanto alle altre censure, poiché l'impianto generale delle questioni sollevate è essenzialmente retto da una logica comparativa, ne consegue che, una volta stabilita la non fondatezza dei rilievi direttamente riferiti ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, la medesima conclusione va estesa alle questioni sollevate in riferimento ai principi di necessaria offensività e di proporzionalità delle pene, tenendo anche conto che il rapido e marcato incremento dei valori edittali per la rapina impropria si inserisce nel quadro di una complessiva, e severa, strategia di contrasto alle aggressioni patrimoniali segnate da violenza o minaccia.

Sebbene, considerata in un simile contesto, manca nella disposizione censurata quel connotato di anomalia che avrebbe potuto rappresentare il sintomo di una irragionevolezza intrinseca della pena, tuttavia va rilevato che la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante.

Essa richiede perciò attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato (Corte Cost., sentenza n. 190 del 2020; Corte cost. ordinanza n. 111 del 2021).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile: la doglianza si risolve infatti nella richiesta di rivalutare le prove, ovvero nel compimento di una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

A fronte di analoga doglianza proposta con la prima impugnazione la Corte di appello, con motivazione accurata e persuasivajaveva rilevato come le prove raccolte avessero fatto emergere che la guardia giurata fosse stata spintonata e che tale comportamento integrava una "violenza" nei confronti della persona, nulla rilevando che l'offeso non avesse patito conseguenze fisiche e dunque non si registrassero lesioni (pag. 2 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.

1.3. Il terzo motivo, che invoca l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen„ è manifestamente infondato in quanto iereato di tentata rapina ha una pena che supera i limiti edittali previsti da tale articolo per la concessione del beneficio.

1.4. E'manifestamente infondata anche la doglianza che censura il riconoscimento della recidiva.il collegio ribadisce che la funzione delle circostanza è quella di attribuire un disvalore maggiore al delitto che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale.

Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012,Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183).

Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione accurata e rispettosa delle richiamate indicazioni ermeneutiche, rilevava come i fatti in giudizio evidenziassero un concreto accrescimento della pericolosità del ricorrente e come la condotta accertata, posta in relazione con i precedenti vantati, costituisse un'allarmante conferma della attitudine dell'Oneri alla consumazione di condotte delittuose (pag. 3 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso la motivazione offerta dalla Corte di merito si presenta priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, e non risulta incisa dalle doglianze difensive che, peraltro si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello.

1.5. Le censure rivolte nei confronti del trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

Il collegio ribadisce che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825.

Conf. mass.

N. 155508; n. 148766; n. 117242).

Nel caso in esame il trattamento sanzionatorio veniva disposto in misura prossima al minimo edittale e giustificato attraverso la persuasiva valorizzazione delle negativa personalità dell'imputato (pag. 3 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell'Oneri per il reato di tentata rapina impropria: si contestava al ricorrente di avere sottratto sedici confezioni di pinoli da un supermercato e di avere usato violenza nei confronti della guardia giurata che lo aveva sorpreso per assicurarsene il possesso. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. Il ricorrente invocava la sospensione del processo con rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della compatibilità della norma che puniva la rapina c.d. "impropria" con gli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale; si dubitava della irragionevolezza della omogeneità del trattamento sanzionatorio riservato a chi agisce la violenza in via preventiva e4chi, invece, vi fa ricorso solo in seguito alla sottrazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: mancherebbero gli elementi costitutivi della rapina, considerato che non era emersa alcuna condotta concretamente aggressiva della integrità fisica della persona offesa (la guardia giurata); il fatto avrebbe pertanto dovuto essere riqualificato come furto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e al correlato bilanciamento in equivalenza delle circostanze: i precedenti sarebbero risalenti e mancherebbe la dimostrazione di un concreto accrescimento della pericolosità connesso ai fatti in giudizio. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio che non avrebbe tenuto conto della modesta gravità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Con riguardo ai dubbi di costituzionalità sollevati con il primo motivo, il collegio si limita a rilevare che la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata analoga questione sollevata dal Tribunale di Torino affermando che le due condotte (quelle della rapina c.d. "propria" e quella della rapina "impropria") non rivelano necessariamente differenze in termini di capacità criminale del soggetto agente, essendo entrambe consapevoli e volontarie, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale, poiché - ferma restando la voluta compresenza di un'aggressione al patrimonio e di un'aggressione alla persona - in entrambe possono riscontrarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto. Inoltre, seppure non è perfetta la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, la parificazione del trattamento sanzionatorio non è qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificherebbe l'intervento ablativo richiesto. Infatti, la fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) è datctdal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di luogo - di una aggressione patrimoniale, che lo giustifica quale reato complesso, per cui si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, alla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente. Inoltre, il connotato di immediatezza della violenza determina la "specialità" del trattamento sostanziale e processuale tra la rapina impropria e i furti seguiti da violenza o minaccia. Quanto alle altre censure, poiché l'impianto generale delle questioni sollevate è essenzialmente retto da una logica comparativa, ne consegue che, una volta stabilita la non fondatezza dei rilievi direttamente riferiti ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, la medesima conclusione va estesa alle questioni sollevate in riferimento ai principi di necessaria offensività e di proporzionalità delle pene, tenendo anche conto che il rapido e marcato incremento dei valori edittali per la rapina impropria si inserisce nel quadro di una complessiva, e severa, strategia di contrasto alle aggressioni patrimoniali segnate da violenza o minaccia. Sebbene, considerata in un simile contesto, manca nella disposizione censurata quel connotato di anomalia che avrebbe potuto rappresentare il sintomo di una irragionevolezza intrinseca della pena, tuttavia va rilevato che la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede perciò attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato (Corte Cost., sentenza n. 190 del 2020; Corte cost. ordinanza n. 111 del 2021). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile: la doglianza si risolve infatti nella richiesta di rivalutare le prove, ovvero nel compimento di una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). A fronte di analoga doglianza proposta con la prima impugnazione la Corte di appello, con motivazione accurata e persuasivajaveva rilevato come le prove raccolte avessero fatto emergere che la guardia giurata fosse stata spintonata e che tale comportamento integrava una "violenza" nei confronti della persona, nulla rilevando che l'offeso non avesse patito conseguenze fisiche e dunque non si registrassero lesioni (pag. 2 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 1.3. Il terzo motivo, che invoca l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen„ è manifestamente infondato in quanto iereato di tentata rapina ha una pena che supera i limiti edittali previsti da tale articolo per la concessione del beneficio. 1.4. E'manifestamente infondata anche la doglianza che censura il riconoscimento della recidiva.il collegio ribadisce che la funzione delle circostanza è quella di attribuire un disvalore maggiore al delitto che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale. Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012,Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183). Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione accurata e rispettosa delle richiamate indicazioni ermeneutiche, rilevava come i fatti in giudizio evidenziassero un concreto accrescimento della pericolosità del ricorrente e come la condotta accertata, posta in relazione con i precedenti vantati, costituisse un'allarmante conferma della attitudine dell'Oneri alla consumazione di condotte delittuose (pag. 3 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione offerta dalla Corte di merito si presenta priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, e non risulta incisa dalle doglianze difensive che, peraltro si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello. 1.5. Le censure rivolte nei confronti del trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Il collegio ribadisce che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Nel caso in esame il trattamento sanzionatorio veniva disposto in misura prossima al minimo edittale e giustificato attraverso la persuasiva valorizzazione delle negativa personalità dell'imputato (pag. 3 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favo
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