CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto ex art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000 per insufficienza del quadro probatorio, non è consentito dalla legge poiché articolato in fatto e riproduttivo dei motivi d'appello già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato come l'imputato avesse presentato la dichiarazione annuale, da lui sottoscritta nella veste di liquidatore della società, relativa al periodo di imposta 2013 attestante l'importo dovuto a titolo di IVA pari ad euro 253.288 euro, somma che non venne tuttavia versata entro il termine di legge, ciò che integra l'elemento oggettivo del delitto in esame; considerato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge in relazione all'art. 45 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è parimenti inammissibile, avendo la Corte territoriale di merito fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo ' n tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967; Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055), rilevando, per un verso, che, come emerge dalla relazione del curatore fallimentare, le crisi finanziaria della società era iniziata nel 2010, quindi anteriormente alle asserite condotte estorsive subìte dell'imputato - che, del resto, pur enunciate, non sono sorrette da adeguati elementi di fatto; per altro verso, che dalla documentazione in atti emergono plurimi prelievi a titolo di compenso amministratori e soci per importi considerevoli, che, invece, avrebbero essere impiegati per il versamento delle imposte; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così