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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 34893/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore presente, dopo intervento, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 17/04/2023 - a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Ancona del 09/06/2022 da parte della Sesta sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 39602 del 04/10/2022 - ha disposto darsi luogo all'estradizione verso la Repubblica di Albania di [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di truffa e frode, per il quale è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione con sentenza del 07/02/2022 emessa dal Tribunale della circoscrizione giudiziaria di Kruje, definitiva in data 25/05/2022.

In particolare, la Sesta sezione di questa Corte aveva premesso come la sentenza impugnata (con la quale si erano ritenute sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria albanese di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di misura cautelare emessa il 18/12/2020) si presentasse generica e priva di adeguata motivazione e, ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha richiamato la produzione da parte della difesa della sentenza di condanna irrevocabile quale elemento nuovo al quale conseguiva la necessità che la Corte di appello effettuasse plurime verifiche e in particolare: - se la misura cautelare costituisse ancora titolo estradizionale; - se ve ne fosse uno ulteriore pendente, costituito dalla menzionata sentenza di condanna e se vi fosse la "necessaria nuova richiesta da parte dell'Albania".

La decisione veniva, dunque, annullata con rinvio, con assorbimento degli altri motivi proposti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'omesso invio della necessaria nuova richiesta di estradizione da parte della Repubblica albanese; la documentazione inviata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non può essere considerata la nuova necessaria richiesta di estradizione, ma si risolve nella mera trasmissione, su sollecitazione di parte della sentenza definitiva, che rende non eseguibile la precedente richiesta di estradizione.

2.2. Erronea interpretazione della legge penale ed omessa motivazione in relazione alla contraddittorietà della sentenza albanese ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato in relazione agli art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., art. 111 Cost. e art. 6 Conv.

Edu ; la sentenza è stata emessa in violazione dei diritti minimi di difesa, avendo il ricorrente avuto notizia del processo soltanto attraverso la procedura estradizionale; in tal senso si dovevano ritenere estremamente significative le modalità di notifica della pendenza del procedimento allo stesso.

2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla disparità di trattamento sanzionatorio tra i due ordinamenti, attesa la necessaria riferibilità della condotta qualificata come truffa al reato di appropriazione indebita nel nostro ordinamento.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato, oltre che genericamente articolato.

La Corte di appello ha dato atto esplicitamente - richiamando la documentazione acquisita e proveniente dalla Repubblica di Albania - della presenza di un nuovo titolo estradizionale in relazione non più a titolo cautelare, ma bensì alla sentenza definitiva esplicitamente citata dalla difesa in sede di discussione dinnanzi alla Sesta sezione di questa Corte (si veda in tal senso l'atto prot. n. 1606/ Prot.

A II del Ministro della Giustizia albanese).

La Corte di appello ha, dunque, specificamente motivato sul punto devoluto in sede di annullamento con rinvio.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta; la domanda di estradizione risulta quindi sostenuta da un titolo attuale correlato alla sentenza esecutiva di condanna.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare come effettivamente anche la sentenza impugnata richiami le modalità di notificazione poste in essere dal sistema giudiziario albanese, chiarendo che effettivamente ehe tale modalità, per come adottata, non ha reso possibile per il Conti la conoscenza della pendenza del procedimento penale a proprio carico, se non a seguito dell'avvio della procedura estradizionale.

La Corte di appello ha, tuttavia, correttamente motivato sul punto, ritenendo possibile l'estradizione, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di estradizione per l'estero sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa a persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello stato richiedente consenta al condannato "in absentia"di richiedere un nuovo giudizio qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 6, n. 19266 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833-01; Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, Rv. 253821-01).

In tal senso, quanto alla dedotta violazione dei diritti minimi della difesa, va osservato che tra l'Italia e l'Albania è in vigore il [OSCURATO:PERSONA] aggiuntivo alla Convenzione europea di It. estradizione, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978, che disciplina le procedure di estradizione nelle quali il titolo sia costituito da una sentenza di condanna resa in contumacia all'esito di un processo che non abbia soddisfatto i diritti minimi di difesa dell'imputato.

In tal caso, il Protocollo prevede che lo Stato richiedente fornisca «assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione è chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti di difesa» Dall'esame della normativa albanese si riscontra che, oltre che con l'istituto della restituzione nel termine (art. 147 codice di procedura penale), il sistema processuale dello Stato richiedente assicura il diritto previsto dal suddetto Protocollo, attraverso il meccanismo introdotto dall'art. 51 della legge n. 10.193 del 3 dicembre 2009.

Tale disposizione prevede il diritto della persona estradata a chiedere il riesame della sentenza penale contumaciale divenuta esecutiva, se tale garanzia è stata fornita dal Ministro della giustizia allo Stato richiesto.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha già sottolineato che: "Come ha evidenziato la Corte EDU (sentenza, 05/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] c.Albania, § 37), nell'esaminare l'effettività del sistema processuale albanese nei casi di una persona, condannata in absentia in Albania ed estradata per tale titolo al suddetto Paese, la Suprema Corte albanese nel settembre 2010 ha stabilito che la garanzia accordata, in attuazione del citato Protocollo, determina il diritto ad una rivalutazione nel «merito» della sentenza contumaciale di condanna («re-trial»), indipendentemente dai limiti previsti dal diritto nazionale" (Sez. 6, n. 19266 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833-01).

Ne consegue che, al fine di assicurare tale diritto al ricorrente, una volta estradato, è necessario che il Ministro della giustizia albanese fornisca allo Stato italiano un'apposita garanzia, ai sensi del citato art. 51 predetto.

Pertanto, rigettato il ricorso, è sufficiente procedere alla rettifica della sentenza impugnata, nel senso che sussistono le condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA] se gli sarà garantito dallo Stato richiedente il diritto ad impugnare, anche nel merito, la sentenza di condanna.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e articolato genericamente, atteso il mancato confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente chiarito come la disciplina applicata non sia risultata in alcun modo irragionevole, con piena considerazione da parte del giudice albanese del caso concreto, descritto specificamente e riscontrato anche da testimoni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e rettifica la sentenza impugnata nel senso che l'estradizione sia subordinata alla condizione che a [OSCURATO:PERSONA] deve essere garantito il diritto lit ad impugnare anche nel merito.

Manda alla cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore presente, dopo intervento, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 17/04/2023 - a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Ancona del 09/06/2022 da parte della Sesta sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 39602 del 04/10/2022 - ha disposto darsi luogo all'estradizione verso la Repubblica di Albania di [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di truffa e frode, per il quale è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione con sentenza del 07/02/2022 emessa dal Tribunale della circoscrizione giudiziaria di Kruje, definitiva in data 25/05/2022. In particolare, la Sesta sezione di questa Corte aveva premesso come la sentenza impugnata (con la quale si erano ritenute sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria albanese di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di misura cautelare emessa il 18/12/2020) si presentasse generica e priva di adeguata motivazione e, ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha richiamato la produzione da parte della difesa della sentenza di condanna irrevocabile quale elemento nuovo al quale conseguiva la necessità che la Corte di appello effettuasse plurime verifiche e in particolare: - se la misura cautelare costituisse ancora titolo estradizionale; - se ve ne fosse uno ulteriore pendente, costituito dalla menzionata sentenza di condanna e se vi fosse la "necessaria nuova richiesta da parte dell'Albania". La decisione veniva, dunque, annullata con rinvio, con assorbimento degli altri motivi proposti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'omesso invio della necessaria nuova richiesta di estradizione da parte della Repubblica albanese; la documentazione inviata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non può essere considerata la nuova necessaria richiesta di estradizione, ma si risolve nella mera trasmissione, su sollecitazione di parte della sentenza definitiva, che rende non eseguibile la precedente richiesta di estradizione. 2.2. Erronea interpretazione della legge penale ed omessa motivazione in relazione alla contraddittorietà della sentenza albanese ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato in relazione agli art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., art. 111 Cost. e art. 6 Conv. Edu ; la sentenza è stata emessa in violazione dei diritti minimi di difesa, avendo il ricorrente avuto notizia del processo soltanto attraverso la procedura estradizionale; in tal senso si dovevano ritenere estremamente significative le modalità di notifica della pendenza del procedimento allo stesso. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla disparità di trattamento sanzionatorio tra i due ordinamenti, attesa la necessaria riferibilità della condotta qualificata come truffa al reato di appropriazione indebita nel nostro ordinamento. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere accolto. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, oltre che genericamente articolato. La Corte di appello ha dato atto esplicitamente - richiamando la documentazione acquisita e proveniente dalla Repubblica di Albania - della presenza di un nuovo titolo estradizionale in relazione non più a titolo cautelare, ma bensì alla sentenza definitiva esplicitamente citata dalla difesa in sede di discussione dinnanzi alla Sesta sezione di questa Corte (si veda in tal senso l'atto prot. n. 1606/ Prot. A II del Ministro della Giustizia albanese). La Corte di appello ha, dunque, specificamente motivato sul punto devoluto in sede di annullamento con rinvio. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta; la domanda di estradizione risulta quindi sostenuta da un titolo attuale correlato alla sentenza esecutiva di condanna. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare come effettivamente anche la sentenza impugnata richiami le modalità di notificazione poste in essere dal sistema giudiziario albanese, chiarendo che effettivamente ehe tale modalità, per come adottata, non ha reso possibile per il Conti la conoscenza della pendenza del procedimento penale a proprio carico, se non a seguito dell'avvio della procedura estradizionale. La Corte di appello ha, tuttavia, correttamente motivato sul punto, ritenendo possibile l'estradizione, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di estradizione per l'estero sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa a persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello stato richiedente consenta al condannato "in absentia"di richiedere un nuovo giudizio qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 6, n. 19266 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833-01; Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, Rv. 253821-01). In tal senso, quanto alla dedotta violazione dei diritti minimi della difesa, va osservato che tra l'Italia e l'Albania è in vigore il [OSCURATO:PERSONA] aggiuntivo alla Convenzione europea di It. estradizione, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978, che disciplina le procedure di estradizione nelle quali il titolo sia costituito da una sentenza di condanna resa in contumacia all'esito di un processo che non abbia soddisfatto i diritti minimi di difesa dell'imputato. In tal caso, il Protocollo prevede che lo Stato richiedente fornisca «assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione è chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti di difesa» Dall'esame della normativa albanese si riscontra che, oltre che con l'istituto della restituzione nel termine (art. 147 codice di procedura penale), il sistema processuale dello Stato richiedente assicura il diritto previsto dal suddetto Protocollo, attraverso il meccanismo introdotto dall'art. 51 della legge n. 10.193 del 3 dicembre 2009. Tale disposizione prevede il diritto della persona estradata a chiedere il riesame della sentenza penale contumaciale divenuta esecutiva, se tale garanzia è stata fornita dal Ministro della giustizia allo Stato richiesto. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha già sottolineato che: "Come ha evidenziato la Corte EDU (sentenza, 05/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] c.Albania, § 37), nell'esaminare l'effettività del sistema processuale albanese nei casi di una persona, condannata in absentia in Albania ed estradata per tale titolo al suddetto Paese, la Suprema Corte albanese nel settembre 2010 ha stabilito che la garanzia accordata, in attuazione del citato Protocollo, determina il diritto ad una rivalutazione nel «merito» della sentenza contumaciale di condanna («re-trial»), indipendentemente dai limiti previsti dal diritto nazionale" (Sez. 6, n. 19266 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833-01). Ne consegue che, al fine di assicurare tale diritto al ricorrente, una volta estradato, è necessario che il Ministro della giustizia albanese fornisca allo Stato italiano un'apposita garanzia, ai sensi del citato art. 51 predetto. Pertanto, rigettato il ricorso, è sufficiente procedere alla rettifica della sentenza impugnata, nel senso che sussistono le condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA] se gli sarà garantito dallo Stato richiedente il diritto ad impugnare, anche nel merito, la sentenza di condanna. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e articolato genericamente, atteso il mancato confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente chiarito come la disciplina applicata non sia risultata in alcun modo irragionevole, con piena considerazione da parte del giudice albanese del caso concreto, descritto specificamente e riscontrato anche da testimoni. P.Q.M. Rigetta il ricorso e rettifica la sentenza impugnata nel senso che l'estradizione sia subordinata alla condizione che a [OSCURATO:PERSONA] deve essere garantito il diritto lit ad impugnare anche nel merito. Manda alla cancelleria per gli adem
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