CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44761/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAc6a_to avviso alle par--U udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di ANCONA con sentenza in data 18/04/2019 applicava a CRETU [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione ai reati, riuniti per continuazione, di rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, commessi a CAMERANO il 7/09/2018, con le attenuanti generiche. CASSANO propone atto di appello, trasmesso a questa S.C. in quanto trattasi più propriamente di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'avvenuta immutazione del capo di imputazione sub a-, in violazione dell'accordo già raggiunto dalle parti sui reati oggetto di richiesta di applicazione di pena, rilevando una mancata corrispondenza fra quanto concordato e quanto oggetto di contestazione. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che la censura proposta è manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, come risulta dalla sentenza resa, che fa piena fede, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, dopo e non prima della modifica dell'imputazione sub a- da parte del P.M. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, in considerazione della assoluta pretestuosità del motivo proposto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Fai thernila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]9 [OSCURATO:PERSONA] CcP - [OSCURATO:PERSONA]