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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17124/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA Ldato avviso alle parti; lt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, dichiarato estinto il reato di cui all'art. 651 cod. pen. per prescrizione e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché è proposto personalmente dall'imputato.

Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA Ldato avviso alle parti; lt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, dichiarato estinto il reato di cui all'art. 651 cod. pen. per prescrizione e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché è proposto personalmente dall'imputato. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 17124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris