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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17628/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui, attraverso il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deducono vizi in . ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la gravità dell'evasione che aveva portato il ricorrente a rendersi latitante per oltre un anno per sfuggire all'esecuzione di pena per l'accusa in materia di sostanze stupefacenti; rilevato che il motivo comune di entrambe le difese con cui si censura l'omessa sostituzione della pena detentiva presenta analogo limite, avendo la Corte di appello, con motivazione logica e completa che si sottrae al vaglio di questa Corte, escluso che tale sostituzione, anche in ragione dell'assoluta inaffidabilità dimostrata, potesse avere alcuna efficacia sanzionatoria e rieducativa stante la personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui, attraverso il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deducono vizi in . ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la gravità dell'evasione che aveva portato il ricorrente a rendersi latitante per oltre un anno per sfuggire all'esecuzione di pena per l'accusa in materia di sostanze stupefacenti; rilevato che il motivo comune di entrambe le difese con cui si censura l'omessa sostituzione della pena detentiva presenta analogo limite, avendo la Corte di appello, con motivazione logica e completa che si sottrae al vaglio di questa Corte, escluso che tale sostituzione, anche in ragione dell'assoluta inaffidabilità dimostrata, potesse avere alcuna efficacia sanzionatoria e rieducativa stante la personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 17628/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris