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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 07463/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo li.inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, che aveva riconosciuto la responsabilità dì [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre ad C 618 di multa.

2. Ricorre per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia vizi della motivazione, per avere la Corte di appello considerato sufficienti le mere valutazioni operate dalla polizia giudiziaria nell'identificazione dell'autore del reato, ritenendo ininfluente la videoregistrazione prodotta dalla persona offesa ma acquisita agli atti del G.U.P. solo dopo la richiesta e l'ammissione del rito abbreviato, e quindi, inutilizzabile.

Secondo il ricorrente, invece, la sentenza impugnata non si è confrontata con le deduzioni dell'appellante circa la scarsa chiarezza dei soli fotogrammi estrapolati dal videofilmato.

2.2. Il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Erroneamente la Corte dì appello ha affermato che il Giudice di primo grado avesse tenuto conto le deduzioni difensive che evidenziavano la modestia del danno. 3.11 difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva, con cui evidenzia di avere invocato l'assoluzione per insufficienza della prova fin dal giudizio di primo grado, e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per genericità, per omesso confronto con le ragioni della decisione. 2.Invero, la Corte di appello ha valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, sia il dato costituito dalla circostanza che, quando è stato chiesto e ammesso il rito abbreviato, fossero comunque presenti nel fascicolo processuale, unitamente alla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri della stazione di Mantova del 07 dicembre 2019, i rilievi fotografici estratti dal DVD consegnato dalla persona offesa, contenente il filmato della videocamera di sorveglianza, sia il riconoscimento effettuato, sulla base di quei rilievi, dalla polizia giudiziaria, che aveva individuato l'imputato come la persona raffigurata nelle immagini estrapolate dal supporto depositato solo successivamente.

2.1. Ebbene, la doglianza del ricorrente si è concentrata sulla tardiva allegazione del DVD, senza confrontarsi con la ratio decidendi incentrata sulla presenza in atti di foto estrapolate da quel filmato e sul riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria.

Tale fatto rende inammissibile il ricorso giacché, per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cass., n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv 250972).3.Parimenti infondato il secondo motivo: il giudice di merito ha spiegato (con motivazione logica e coerente) le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio, correlato alla presenza di numerosi e specifici precedenti penali a carico dell'imputato e all'assenza di circostanze positivamente valutabili.

3.1. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), la valutazione della Corte di appello è conforme all'orientamento costante di questa Corte, a tenore del quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; conf.

Cass. n. 32872 del 2022, Rv. 283489).

3.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e il curriculum criminale dell'imputato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa ernerge,nti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 9osì deciso in Roma, addì 10 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T I gt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo li.inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, che aveva riconosciuto la responsabilità dì [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre ad C 618 di multa. 2. Ricorre per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi della motivazione, per avere la Corte di appello considerato sufficienti le mere valutazioni operate dalla polizia giudiziaria nell'identificazione dell'autore del reato, ritenendo ininfluente la videoregistrazione prodotta dalla persona offesa ma acquisita agli atti del G.U.P. solo dopo la richiesta e l'ammissione del rito abbreviato, e quindi, inutilizzabile. Secondo il ricorrente, invece, la sentenza impugnata non si è confrontata con le deduzioni dell'appellante circa la scarsa chiarezza dei soli fotogrammi estrapolati dal videofilmato. 2.2. Il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Erroneamente la Corte dì appello ha affermato che il Giudice di primo grado avesse tenuto conto le deduzioni difensive che evidenziavano la modestia del danno. 3.11 difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva, con cui evidenzia di avere invocato l'assoluzione per insufficienza della prova fin dal giudizio di primo grado, e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per genericità, per omesso confronto con le ragioni della decisione. 2.Invero, la Corte di appello ha valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, sia il dato costituito dalla circostanza che, quando è stato chiesto e ammesso il rito abbreviato, fossero comunque presenti nel fascicolo processuale, unitamente alla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri della stazione di Mantova del 07 dicembre 2019, i rilievi fotografici estratti dal DVD consegnato dalla persona offesa, contenente il filmato della videocamera di sorveglianza, sia il riconoscimento effettuato, sulla base di quei rilievi, dalla polizia giudiziaria, che aveva individuato l'imputato come la persona raffigurata nelle immagini estrapolate dal supporto depositato solo successivamente. 2.1. Ebbene, la doglianza del ricorrente si è concentrata sulla tardiva allegazione del DVD, senza confrontarsi con la ratio decidendi incentrata sulla presenza in atti di foto estrapolate da quel filmato e sul riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria. Tale fatto rende inammissibile il ricorso giacché, per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cass., n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv 250972).3.Parimenti infondato il secondo motivo: il giudice di merito ha spiegato (con motivazione logica e coerente) le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio, correlato alla presenza di numerosi e specifici precedenti penali a carico dell'imputato e all'assenza di circostanze positivamente valutabili. 3.1. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), la valutazione della Corte di appello è conforme all'orientamento costante di questa Corte, a tenore del quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; conf. Cass. n. 32872 del 2022, Rv. 283489). 3.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e il curriculum criminale dell'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa ernerge,nti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 9osì deciso in Roma, addì 10 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T I gt
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