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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2020/2024

ECLI:EU:T:2024:115
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0764_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 21 febbraio 2024 –

[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA]/Commission (causa T-764/20) «Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Calcolo del valore normale – Distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Diritto dell’OMC – Principio di interpretazione conforme – Undercutting dei prezzi – Segmenti di mercato – Metodo dei numeri di controllo del prodotto – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036 – Diritti della difesa – Trattamento riservato – Articoli 19 e 20 del regolamento 2016/1036»

1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1036 alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Presa in considerazione dell’interpretazione adottata dall’organo di conciliazione – Interpretazione contra legem del diritto dell’Unione derivato – Inammissibilità [Art. 216, § 2, TFUE; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 6 bis e 7] (v. punti 19-21, 27-32, 38-48)

2. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento [Art. 216, § 2, TFUE; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis] (v. punti 22, 23, 37)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping – Applicazione della regola del dazio inferiore (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis) (v. punti 55-57)

4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo inoperante – Nozione – Motivi di ricorso sollevati a sostegno di un ricorso contro un regolamento che istituisce dazi antidumping – Motivi di ricorso che rimettono in discussione il margine di dumping – Margine di dumping che non è stato preso in considerazione ai fini del calcolo dei dazi antidumping – Motivi inoperanti – Criteri di valutazione (Art. 263 TFUE) (v. punti 61-64, 68, 72)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio) – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Articolo 263 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3) (v. punti 97, 98)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio) – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione i segmenti di mercato del prodotto di cui trattasi – Insussistenza salvo circostanze eccezionali (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 4, e 3, §§ 2 e 3) (v. punti 99-108)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione inclusi nel campione – Assenza (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (v. punti 139, 143-148)

8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate e di rispettare la riservatezza delle informazioni conciliando tali obblighi – Decisione della Commissione che respinge una domanda dell’impresa interessata diretta all’accesso ad informazioni riservate – Insussistenza di errori di diritto da parte della Commissione – Impresa che non ha adito il consigliere-auditore riguardo a tale decisione di rigetto – Circostanza che corrobora la conclusione dell’insussistenza di errori di diritto da parte della Commissione [Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 6.5; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 6, § 7, 19, e 20] (v. punti 159-166, 172-181)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell'inchiesta – Obbligo della Commissione di provvedere all’informazione delle parti interessate – Portata – Diritti della difesa – Violazione – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di assicurare meglio la propria difesa in assenza di irregolarità procedurale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 19 e 20) (v. punti 182-186) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Ltd e la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH e dalla [OSCURATO:PERSONA] SL. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] BV si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0764_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 21 febbraio 2024 – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commission (causa T-764/20) «Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Calcolo del valore normale – Distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Diritto dell’OMC – Principio di interpretazione conforme – Undercutting dei prezzi – Segmenti di mercato – Metodo dei numeri di controllo del prodotto – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036 – Diritti della difesa – Trattamento riservato – Articoli 19 e 20 del regolamento 2016/1036» 1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1036 alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Presa in considerazione dell’interpretazione adottata dall’organo di conciliazione – Interpretazione contra legem del diritto dell’Unione derivato – Inammissibilità [Art. 216, § 2, TFUE; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 6 bis e 7] (v. punti 19-21, 27-32, 38-48) 2. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento [Art. 216, § 2, TFUE; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis] (v. punti 22, 23, 37) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping – Applicazione della regola del dazio inferiore (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis) (v. punti 55-57) 4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo inoperante – Nozione – Motivi di ricorso sollevati a sostegno di un ricorso contro un regolamento che istituisce dazi antidumping – Motivi di ricorso che rimettono in discussione il margine di dumping – Margine di dumping che non è stato preso in considerazione ai fini del calcolo dei dazi antidumping – Motivi inoperanti – Criteri di valutazione (Art. 263 TFUE) (v. punti 61-64, 68, 72) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio) – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Articolo 263 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3) (v. punti 97, 98) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio) – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione i segmenti di mercato del prodotto di cui trattasi – Insussistenza salvo circostanze eccezionali (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 4, e 3, §§ 2 e 3) (v. punti 99-108) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione inclusi nel campione – Assenza (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (v. punti 139, 143-148) 8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate e di rispettare la riservatezza delle informazioni conciliando tali obblighi – Decisione della Commissione che respinge una domanda dell’impresa interessata diretta all’accesso ad informazioni riservate – Insussistenza di errori di diritto da parte della Commissione – Impresa che non ha adito il consigliere-auditore riguardo a tale decisione di rigetto – Circostanza che corrobora la conclusione dell’insussistenza di errori di diritto da parte della Commissione [Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 6.5; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 6, § 7, 19, e 20] (v. punti 159-166, 172-181) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell'inchiesta – Obbligo della Commissione di provvedere all’informazione delle parti interessate – Portata – Diritti della difesa – Violazione – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di assicurare meglio la propria difesa in assenza di irregolarità procedurale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 19 e 20) (v. punti 182-186) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH e dalla [OSCURATO:PERSONA] SL. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] BV si faranno carico delle proprie spese.
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