Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2024
ECLI:EU:T:2024:115
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0764_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 21 febbraio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]/Commission
(causa T-764/20)
«Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Calcolo del valore normale – Distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Diritto dell’OMC – Principio di interpretazione conforme – Undercutting dei prezzi – Segmenti di mercato – Metodo dei numeri di controllo del prodotto – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036 – Diritti della difesa – Trattamento riservato – Articoli 19 e 20 del regolamento 2016/1036»
1.
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1036 alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Presa in considerazione dell’interpretazione adottata dall’organo di conciliazione – Interpretazione
contra legem
del diritto dell’Unione derivato – Inammissibilità
[Art. 216, § 2, TFUE; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 6 bis e 7]
(v. punti 19-21, 27-32, 38-48)
2.
Accordi internazionali – Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento
[Art. 216, § 2, TFUE; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis]
(v. punti 22, 23, 37)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping – Applicazione della regola del dazio inferiore
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis)
(v. punti 55-57)
4.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo inoperante – Nozione – Motivi di ricorso sollevati a sostegno di un ricorso contro un regolamento che istituisce dazi antidumping – Motivi di ricorso che rimettono in discussione il margine di dumping – Margine di dumping che non è stato preso in considerazione ai fini del calcolo dei dazi antidumping – Motivi inoperanti – Criteri di valutazione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 61-64, 68, 72)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio) – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Articolo 263 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3)
(v. punti 97, 98)
6.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio) – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione i segmenti di mercato del prodotto di cui trattasi – Insussistenza salvo circostanze eccezionali
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 4, e 3, §§ 2 e 3)
(v. punti 99-108)
7.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione inclusi nel campione – Assenza
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3)
(v. punti 139, 143-148)
8.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate e di rispettare la riservatezza delle informazioni conciliando tali obblighi – Decisione della Commissione che respinge una domanda dell’impresa interessata diretta all’accesso ad informazioni riservate – Insussistenza di errori di diritto da parte della Commissione – Impresa che non ha adito il consigliere-auditore riguardo a tale decisione di rigetto – Circostanza che corrobora la conclusione dell’insussistenza di errori di diritto da parte della Commissione
[Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 6.5; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 6, § 7, 19, e 20]
(v. punti 159-166, 172-181)
9.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell'inchiesta – Obbligo della Commissione di provvedere all’informazione delle parti interessate – Portata – Diritti della difesa – Violazione – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di assicurare meglio la propria difesa in assenza di irregolarità procedurale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 19 e 20)
(v. punti 182-186)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH e dalla [OSCURATO:PERSONA] SL.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] BV si faranno carico delle proprie spese.