CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 26247/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11013/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappre- senta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51780/2022 depositata il23/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equo indennizzo concerne l’irragionevole durata di un processo amministrativo in cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, ri- corrono al TarLazio nel febbraio 2016 per il riconoscimento dei be- nefici demografici del 2,50%, consistenti nello scatto anticipato dello stipendio per il sostentamento dei figli. La domanda è proposta da costoro nel luglio 2022, a processopresupposto ancora pendente. La Corte di appello di Roma (in sede monocratica e poi di opposizione) ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel processo presupposto (condizione intro- dotta dalla legge di stabilità del 2016). Avverso tale decisione, le parti private ricorrono in cassazione con un unico motivo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’unico motivo (p. 6 ss.) censura che la Corte territoriale ha ritenuto necessaria la presentazione dell’istanza di prelievo ai fini della domanda di equo indennizzo. In mancanza di un’interpreta- zione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si sollecita a sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, in relazione all’art. 1-ter co.3 della stessa legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015, laddove afferma che, nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di pre- lievo di cui all'art. 71 co. 2 c.p.a. (d.lgs. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2 co. 2-bis, per con- trasto con l’art. 117 co. 1 cost., in relazione all’art. 6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost. 348/07 e 349/07. Il ricorso cita sentenze della Corte costituzionale e della Cedu che du- bitano che l'istanza di prelievo serva ad accelerare i processi. Quindi la sua mancata presentazione non dovrebbe rendere inammissibile la domanda di equa riparazione. In particolare, viene richiamata la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia. 2. – Il ricorso è rigettato sulla falsariga di Cass. 17980/2024 , di cui si riassumono i passaggi essenziali (rinviando a tale pronuncia per i dettaglidell’argomentazione). Corte cost. 107/2023 ha dichia- rato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall'art. 1 co. 777, lett. a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co. 2-bis l. 89/2001, per contrasto con l'art. 117 co. 1 cost.(riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu). Tale questione corrisponde a quella al centro d el ricorso at- tuale. Lapronuncia della Corte costituzionale si colloca nell'indirizzo -già segnato da una pronuncia precedente (Corte cost. 121/2020) - che sta concretizzando la nozione di «modelli procedimentali alter- nativi»(adottati in funzione di accelerazione del processo di cogni- zione) nel senso da includervi i «modelli sub-procedimentali» (su questa nozione cfr. appunto Cass. 17980/2024) . Tale concretizza- zione, nel senso della segmentazione dei modelli procedimentali al- ternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali ri- medi preventivi dell'art. 1-ter co. 1 l. 89/2001 senza contraddire la giurisprudenza della Corte EDU. Cosicché vi rientra via di principio l’istanzadi prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a. Corte cost. 107/2023 ha rilevato infatti che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un'accelerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata». Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché