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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08748/2026

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza dell’impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la rescissione del giudicato formatosi sulla condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 30 gennaio 2023, divenuta irrevocabile il 3 luglio2023.

2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre il condannato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza dell'art. 629-bis cod. proc. pen.e il difetto di motivazione.

La difesa rappresenta: che la nomina del difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] l'elezione di domicilio all’indirizzo dello studio di quest’ultimo , da parte dell’imputato, sono avvenute nella fase delle indagini preliminari; che il difensore di fiducia ha ricevuto a mezzo pec, come domiciliatario, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; che il medesimo difensore, ricevuta la notifica, ha depositato rinuncia al mandato, senza darne ragione e senza documentare l’effettività della comunicazione della rinuncia al proprio patrocinato; in tale contesto, il ricorrente è stato assistito da un difensore d’ufficio all’uopo nominato, è stato dichiarato assente e rinviato a giudizio con decreto del giudice per l’udienza preliminare, notificato presso il domiciliatario avvocato [OSCURATO:PERSONA]; l’assenza dell’imputato è stata dichiarata anche dal Tribunale collegiale, sul presupposto della regolarità della notifica presso il domiciliatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito del dibattimento, è stata emessa la sentenza di condanna, del cui giudicato è stata chiesta la rescissione.

Si evidenzia, in definitiva, che l'imputato non ha mai avuto conoscenza della vocatio in ius e che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’avvenuta notifica presso il difensore, ancorchéfiduciario, non costituisce dato sufficiente per affermare con certezza la conoscenza del processo da parte dell’interessato o la sua volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo.

Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. 2.Si ricade ratione temporis nel regime del processo in assenza, come disegnato dalla legge n. 67 del 2014,in base alla norma transitoria di cui all’art. 89, comma 1, d. lgs. n. 150 del 2022, perché il processo era in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ed era stata già pronunciata ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato.

Alla lucedella disciplina richiamata (poi rivista dal d. lgs. n. 150 del 2022, non in rilievo), è possibilecelebrare un processo a carico di un imputato assente soltanto quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.).

Per procedimento deve intendersi il “processo”, nel senso che l’imputato deve avere contezza della citazione a giudizio,ovvero del rimprovero a lui mosso, del luogo e del giorno in cui si celebrerà l’udienza(Sez.

U n. 28912 del 28/ 0 2/ 20 19, Innaro, Rv. 275716) .

La norma appena citata menziona alcuni indici di conoscenza del processo (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina di un difensore di fiducia) che non rappresentano presunzioni di conoscenza, ma che esemplificano circostanze da cui poter inferire il dato diconoscenza e che vanno intesi come parametri di riferimento per orientare il giudice nell’accertamento della conoscenza del processo o della volontaria sottrazione dell’interessato alla sequela delle fasi del medesimo.

L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.,in altri termini, nell’ottica di agevolare i l compito del giudice, ha tipizzato alcuni casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in iudicium, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; «[…] l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo.

Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità» (così in motivazione Sez.

U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420).

In definitiva, in base alle espresse disposizioni di legge e all’interpretazione delle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra la notifica "possibile" — ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) — e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l’atto ad effettiva conoscenza del destinatario, limitandosi a una fictio(così Sez.

U, [OSCURATO:PERSONA], cit., § 13.4).

2.1. Quando non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in iusneppure con il supporto di tali indicatori, il menzionato art. 420-bis, comma 2, consente di procedere in assenza soltanto quando risulti che l’imputato si è volontariamente sottratto «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento».

Deve trattarsi di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

In base a tale criterio, la mancanza di diligenza informativa può essere una circostanza valutabile nel caso concreto, ma non può essere di per sé determinante, in via astratta, per potere affermare la ricorrenza di una "sottrazione volontaria": «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iusper procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita» (così in motivazione Sez.

U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]). 2.2.È stato anche affermato che la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari e abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudiciumnotificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi, Rv. 285780 –01; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286712 – 01).

3. Orbene, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’istanza di rescissione del giudicato non soltanto in ragione della nomina del difensore di fiducia, dell’elezione di domicilio presso quest’ultimo e della esecuzione della notificazione della fissazione dell’udienza preliminare presso lo studio del domiciliatario, circostanze che di per sé potrebbero non essere sufficienti a dar contezza dell’avvenuta cognizione della vocatio in ius,al cospetto della rinuncia al mandato formalizzata dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell’udienza preliminare.

Ha attribuito rilievo determinante, in primo luogo, all’avvenuta notificazione di un atto contenente la vocatio in ius, ovvero l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, a cui è compiegato un esemplare della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, che contiene la compiuta enunciazione dell’accusa formulata (art. 419 cod. proc. pen.), al difensore di fiducia domiciliatario, quando il rapporto professionale fiduciario era ancora in essere.In secondo luogo, ha attribuito rilievo all’avvenuta, successivacomunicazione all’interessato della dismissione del mandato da parte del suddetto legale, spedita a mezzo lettera raccomandata.

Tuttavia, non è dato conoscere l’esito della citata comunicazione, circostanza evidentemente significativaai fini del discrimine tra semplice inerzia informativa e condotta sintomatica di volontaria sottrazione alla sequela degli atti del processo, che la difesa del ricorrente ha contestato espressamente nell’istanza di rescissione del giudicato (pag. 2) e nell’atto di impugnazione (pag. 2), a riguardo della mancata allegazione , da parte del difensore rinunziante,di elementi “di riscontro della ricezione della comunicazione” e in ordine alla quale la Corte d’appello non ha fornito chiarimento alcuno. 4.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame, che tenga conto delle indicazioni date con la presente deliberazione.

In particolare, la Corte territoriale dovrà accertare l’esito della comunicazione della rinuncia al mandato defensionale e verificare, dunque, se sussistano gli indicatori deponenti per una volontaria sottrazione dell’interessato alla sequenza degli atti del processo.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnat o , con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, 10/02/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza dell’impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la rescissione del giudicato formatosi sulla condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 30 gennaio 2023, divenuta irrevocabile il 3 luglio2023. 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre il condannato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza dell'art. 629-bis cod. proc. pen.e il difetto di motivazione. La difesa rappresenta: che la nomina del difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] l'elezione di domicilio all’indirizzo dello studio di quest’ultimo , da parte dell’imputato, sono avvenute nella fase delle indagini preliminari; che il difensore di fiducia ha ricevuto a mezzo pec, come domiciliatario, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; che il medesimo difensore, ricevuta la notifica, ha depositato rinuncia al mandato, senza darne ragione e senza documentare l’effettività della comunicazione della rinuncia al proprio patrocinato; in tale contesto, il ricorrente è stato assistito da un difensore d’ufficio all’uopo nominato, è stato dichiarato assente e rinviato a giudizio con decreto del giudice per l’udienza preliminare, notificato presso il domiciliatario avvocato [OSCURATO:PERSONA]; l’assenza dell’imputato è stata dichiarata anche dal Tribunale collegiale, sul presupposto della regolarità della notifica presso il domiciliatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito del dibattimento, è stata emessa la sentenza di condanna, del cui giudicato è stata chiesta la rescissione. Si evidenzia, in definitiva, che l'imputato non ha mai avuto conoscenza della vocatio in ius e che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’avvenuta notifica presso il difensore, ancorchéfiduciario, non costituisce dato sufficiente per affermare con certezza la conoscenza del processo da parte dell’interessato o la sua volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. 2.Si ricade ratione temporis nel regime del processo in assenza, come disegnato dalla legge n. 67 del 2014,in base alla norma transitoria di cui all’art. 89, comma 1, d. lgs. n. 150 del 2022, perché il processo era in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ed era stata già pronunciata ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato. Alla lucedella disciplina richiamata (poi rivista dal d. lgs. n. 150 del 2022, non in rilievo), è possibilecelebrare un processo a carico di un imputato assente soltanto quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Per procedimento deve intendersi il “processo”, nel senso che l’imputato deve avere contezza della citazione a giudizio,ovvero del rimprovero a lui mosso, del luogo e del giorno in cui si celebrerà l’udienza(Sez. U n. 28912 del 28/ 0 2/ 20 19, Innaro, Rv. 275716) . La norma appena citata menziona alcuni indici di conoscenza del processo (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina di un difensore di fiducia) che non rappresentano presunzioni di conoscenza, ma che esemplificano circostanze da cui poter inferire il dato diconoscenza e che vanno intesi come parametri di riferimento per orientare il giudice nell’accertamento della conoscenza del processo o della volontaria sottrazione dell’interessato alla sequela delle fasi del medesimo. L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.,in altri termini, nell’ottica di agevolare i l compito del giudice, ha tipizzato alcuni casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in iudicium, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; «[…] l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità» (così in motivazione Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). In definitiva, in base alle espresse disposizioni di legge e all’interpretazione delle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra la notifica "possibile" — ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) — e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l’atto ad effettiva conoscenza del destinatario, limitandosi a una fictio(così Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], cit., § 13.4). 2.1. Quando non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in iusneppure con il supporto di tali indicatori, il menzionato art. 420-bis, comma 2, consente di procedere in assenza soltanto quando risulti che l’imputato si è volontariamente sottratto «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Deve trattarsi di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. In base a tale criterio, la mancanza di diligenza informativa può essere una circostanza valutabile nel caso concreto, ma non può essere di per sé determinante, in via astratta, per potere affermare la ricorrenza di una "sottrazione volontaria": «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iusper procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita» (così in motivazione Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]). 2.2.È stato anche affermato che la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari e abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudiciumnotificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi, Rv. 285780 –01; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286712 – 01). 3. Orbene, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’istanza di rescissione del giudicato non soltanto in ragione della nomina del difensore di fiducia, dell’elezione di domicilio presso quest’ultimo e della esecuzione della notificazione della fissazione dell’udienza preliminare presso lo studio del domiciliatario, circostanze che di per sé potrebbero non essere sufficienti a dar contezza dell’avvenuta cognizione della vocatio in ius,al cospetto della rinuncia al mandato formalizzata dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell’udienza preliminare. Ha attribuito rilievo determinante, in primo luogo, all’avvenuta notificazione di un atto contenente la vocatio in ius, ovvero l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, a cui è compiegato un esemplare della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, che contiene la compiuta enunciazione dell’accusa formulata (art. 419 cod. proc. pen.), al difensore di fiducia domiciliatario, quando il rapporto professionale fiduciario era ancora in essere.In secondo luogo, ha attribuito rilievo all’avvenuta, successivacomunicazione all’interessato della dismissione del mandato da parte del suddetto legale, spedita a mezzo lettera raccomandata. Tuttavia, non è dato conoscere l’esito della citata comunicazione, circostanza evidentemente significativaai fini del discrimine tra semplice inerzia informativa e condotta sintomatica di volontaria sottrazione alla sequela degli atti del processo, che la difesa del ricorrente ha contestato espressamente nell’istanza di rescissione del giudicato (pag. 2) e nell’atto di impugnazione (pag. 2), a riguardo della mancata allegazione , da parte del difensore rinunziante,di elementi “di riscontro della ricezione della comunicazione” e in ordine alla quale la Corte d’appello non ha fornito chiarimento alcuno. 4.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame, che tenga conto delle indicazioni date con la presente deliberazione. In particolare, la Corte territoriale dovrà accertare l’esito della comunicazione della rinuncia al mandato defensionale e verificare, dunque, se sussistano gli indicatori deponenti per una volontaria sottrazione dell’interessato alla sequenza degli atti del processo. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnat o , con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, 10/02/202
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