CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello l'ha condannata nella qualità di proprietaria e committente di opere edilizie abusive soggette a vincolo paesaggistico e ambientale. La ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo lamenta violazione dell'art.131 bis cod. pen. Con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità summenzionata, non avendo il giudice a quo considerato l'incensuratezza dell'imputata, la non abitualità del reato e il comportamento successivo al reato, consistente nella presentazione di una CILA in sanatoria e dall'accertamento di conformità paesaggistica con conseguente integrare ripristino dello Stato dei luoghi. La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Si osserva che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 - 01). Si aggiunge, peraltro, che ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678 - 01). Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione logica e non sindacabile in questa sede, che le dimensioni dell'area coperta dalla tettoia, di ben mq. 122, non consentono di ritenere il fatto connotato da particolari tenuità né di ridurre la pena al minimo editale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M