CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11/01/2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., contestato al capo A), perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione al reato di ricettazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, non proposto in sede di appello, che censura genericamente la violazione di legge in ordine alla mancata traduzione di atti fondamentali ex art. 143 cod. proc. pen., non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non indica gli atti di cui lamenta l'omessa traduzione e, in ogni caso, è manifestamente infondato in quanto la nullità derivante dall'omessa traduzione di un atto fondamentale è di ordine generale e a regime intermedio, e deve ritenersi sanata in quanto mai proposta precedentemente, in mancanza di qualsiasi allegazione sul punto da parte della difesa (Sez.2, n. 15892 del 17/02/2022, Cioata, Rv. 283095-01). Considerato che il secondo motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale e senza confrontarsi con il contenuto della motivazione, peraltro conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto (si veda, in proposito, pag. 3 sulla mancanza di una ricostruzione alternativa dell'imputato circa la provenienza dell'ingente quantitativo di merce contraffatta e priva di documentazione rinvenuta nel suo magazzino). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]