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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 24629/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria difensiva depositata in data 27 aprile 2026; considerato che i motivi di ricorso, che contestano per entrambi la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 640 cod. pen., per il solo [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 99 comma quarto cod. pen. e per il solo [OSCURATO:PERSONA] il difetto della motivazione e la violazione dell'art. 132 del D.Igs 196/2003, sono indeducibili poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio acquisito a carico dei prevenuti; pagg. 9 e 10 sull'eccezione di utilizzabilità dei tabulati telefonici ivi riproposta dal secondo ricorrente che, comunque, risulta aspecifica e non supera la prova di resistenza, ed infine pag. 12 sul trattamento sanzionatorio, nonché sull'applicazione della recidiva contestata e correttamente applicata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MCANCEULERY/A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria difensiva depositata in data 27 aprile 2026; considerato che i motivi di ricorso, che contestano per entrambi la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 640 cod. pen., per il solo [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 99 comma quarto cod. pen. e per il solo [OSCURATO:PERSONA] il difetto della motivazione e la violazione dell'art. 132 del D.Igs 196/2003, sono indeducibili poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio acquisito a carico dei prevenuti; pagg. 9 e 10 sull'eccezione di utilizzabilità dei tabulati telefonici ivi riproposta dal secondo ricorrente che, comunque, risulta aspecifica e non supera la prova di resistenza, ed infine pag. 12 sul trattamento sanzionatorio, nonché sull'applicazione della recidiva contestata e correttamente applicata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MCANCEULERY/A
Sentenza Cassazione n. 24629/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris