Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 19774/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14981/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., rappresentat a e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatee dife se d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in atti; -controricorrenti- avversola sentenza n. 8186/21, de lla Corte d ’Appello di Roma, depositata in data 10.12.2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 02/07/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notificavanoa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un ricorso ex art. 702 bisc.p.c., innanzi al Tribunale di Latina, nel quale, premettendo di essere contitolari di dueBuoni postali fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P ed emessi in data 28.5.1987, richiedevano il pagamento in loro favore dell’importo risultante dall’applicazione delle prescrizioni relative ai rendimenti contenute sul retro dei due titoli.

Con ordinanza emessa in data 17.5.2018, il Tribunale accertava e dichiaravail diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme indicate a tergo dei buoni fruttiferi postali per cui è causa e, per l’effetto, condannavaPoste [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento in loro favore dell’importo di € 7.661,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Con sentenza depositata il 10.12.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA], osservando che poiché i buoni erano stati emessi dopo il dm 13.6.86, le disposizioni impresse sul tergo dei buoni prevalevano sulla normativa pubblicistica. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza d’appello, con unico motivo .

Rendicini e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 173 dpr n. 156/73, e del dm 13.6.86, nonché dei principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13979/07 e 3963/19, per aver la Corte d’appello affermato che nel terzo decennio della durata dei buoni oggetto di causa gli interessi maturassero secondo le disposizione impresse a tergo dei titoli e non secondo le prescrizioni di cui al dm del 1986.

Al riguardo, la ricorrente assume che il timbro apposto sui titoli si sostituiva a quanto stampato sul retro dei buoni, in conformità del suddetto dm, in relazione alle condizioni proprie della serie Q , mentre non erano più applicabili quelle della serie P. In data 12.6.2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dai controricorrenti con atto del 20.6.2025.

Pertanto, il ricorso è da ritenere estinto, a norma dell’art. 390 c.p.c.

Nulla per le spese.

P.Q.M La Corte dichiara estintoil ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14981/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., rappresentat a e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatee dife se d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in atti; -controricorrenti- avversola sentenza n. 8186/21, de lla Corte d ’Appello di Roma, depositata in data 10.12.2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 02/07/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notificavanoa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un ricorso ex art. 702 bisc.p.c., innanzi al Tribunale di Latina, nel quale, premettendo di essere contitolari di dueBuoni postali fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P ed emessi in data 28.5.1987, richiedevano il pagamento in loro favore dell’importo risultante dall’applicazione delle prescrizioni relative ai rendimenti contenute sul retro dei due titoli. Con ordinanza emessa in data 17.5.2018, il Tribunale accertava e dichiaravail diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme indicate a tergo dei buoni fruttiferi postali per cui è causa e, per l’effetto, condannavaPoste [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento in loro favore dell’importo di € 7.661,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con sentenza depositata il 10.12.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA], osservando che poiché i buoni erano stati emessi dopo il dm 13.6.86, le disposizioni impresse sul tergo dei buoni prevalevano sulla normativa pubblicistica. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza d’appello, con unico motivo . Rendicini e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 173 dpr n. 156/73, e del dm 13.6.86, nonché dei principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13979/07 e 3963/19, per aver la Corte d’appello affermato che nel terzo decennio della durata dei buoni oggetto di causa gli interessi maturassero secondo le disposizione impresse a tergo dei titoli e non secondo le prescrizioni di cui al dm del 1986. Al riguardo, la ricorrente assume che il timbro apposto sui titoli si sostituiva a quanto stampato sul retro dei buoni, in conformità del suddetto dm, in relazione alle condizioni proprie della serie Q , mentre non erano più applicabili quelle della serie P. In data 12.6.2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dai controricorrenti con atto del 20.6.2025. Pertanto, il ricorso è da ritenere estinto, a norma dell’art. 390 c.p.c. Nulla per le spese. P.Q.M La Corte dichiara estintoil ricorso.
Sentenza Cassazione n. 19774/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris