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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29670/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è inammissibile posto che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la pena base per il delitto ex art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 è stata determinata nel minimo editale, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è inammissibile posto che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la pena base per il delitto ex art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 è stata determinata nel minimo editale, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 29670/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris