CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 31782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16730/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] del 1799 n. 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V. BOEZIO N.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2632/2021 depositata il 12/04/2021. n. 16730/2021 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , in proprio quale avente causa (cessionario) dei diritti delle estinte [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché quale fideiussore della prima società , [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della prima società estinta, FRANCHINI S.a.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S .a . r.l. in liquidazione , ha nno promosso davanti al Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (MPS), quale successore di [OSCURATO:PERSONA], azione di ripetizione dell’ indebito oggettivo conseguente a ll’erroneo addebito di ri.ba. per € 423.556,63. E’ stato dedotto che le ri.ba. non sarebbero mai state anticipate sul conto corrente dell’estinta [OSCURATO:SOCIETA]. n. 20692S , acceso presso [OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura di Barie confluito in altro conto 2788K presso [OSCURATO:PERSONA] , filiale di Roma . L’azione di ripetizione di indebito ha fatto seguito a un precedente giudizio presso il Tribunale di Roma iscritto al n. 65906/2005 R.G. Trib. Roma, conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma n. 5113/2015. 2. Gli attori hanno, inoltre, chiesto il risarcimento dei danni conseguenti a illegittime segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA] , operate sin dall’anno 2000, a carico delle suddette società e di [OSCURATO:SOCIETA]., società fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , nonché a caricodei fideiussori. 3. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Roma, qui impugnata. Ha ritenuto il giudice di appello che il Ninivaggi non fosse legittimato a far valere i crediti delle estinte [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.E’ stato rilevato che l’atto di cessione dei crediti delle società poi estinte avesse a oggetto i diritti fatti valere con l’atto di citazione dalla n. 16730/2021 R.G. società cedente nel giudizio n. 65906/2005 R.G. Trib. Roma; crediti che, tuttavia, in quel giudizio non erano stati azionati, come già aveva ritenuto la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva accertato che «le società attrici non hanno proposto [in] alcuna parte della domanda introduttiva della causa 65905/2005 circa operazioni contabili di accredito o addebito di importi a titolo di capitale, sicché questi aspetti risultano estranei all’ambito del contraddittorio instaurato con l’atto di citazione e non sono stati considerati per la relazione tecnica d’ufficio». Dall’ estranei tà de i crediti oggetto del contratto di cessione all’«atto di citazione della cedente» ne è scaturito, a giudizio della Corte di appello, il difetto di legittimazione del Ninivaggi. La Corte di Appello ha, poi, aggiunto che la mancata contestazione degli estratti conto ha comportato l’approvazione delle operazioni non affette da nullità. 4. Ha, poi, ritenuto inammissibile l’appello del Ninivaggi , legittimato (in tesi) anche quale successore delle società estinte, in quanto non vi è stato deposito del bilancio finale di liquidazione, nonché in quanto la pretesa non è stata coltivata giudizialmente dalla società cedente che, per l’effetto, vi avrebbe rinunciato. 5. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello, quanto al danno da erronea segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], che gli appellanti non avessero dato prova del danno («senza fornire elementi parametrici di contenuto economico relativi all’effettivo pregiudizio subito»). Sotto questo profilo, il giudice di appello ha, inoltre , ritenuto inammissibile l’appello in punto quantificazione del danno stante il difetto di specificità dei motivi , non avendo gli appellanti specificamente confutato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provati i danni. 6. Propongono ricorso per cassazione gli appellanti , affidato a tre motivi, subarticolati sotto ulteriori profili, cui resiste con controricorso la banca. n. 16730/2021 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rigettata la preliminare eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per sovrapposizione e mescolanza di censure, in quanto le censure dedotte, sia pure cumulate all’interno dei singoli motivi, sono idonee a enucleare le diverse doglianze articolate. 2. Con il primo motivo – attinente al solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] –si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva del ricorrente a far valere le pretese delle estinte [OSCURATO:SOCIETA]., aventi a oggetto il rimborso di € 423.556,93 per effetto dell’erroneo addebito di ri.ba. insolute,motivo articolato sotto quattro distinti profili: a) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio; b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ.;c) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342, 163 e 75 cod. proc. civ.; d) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. 3. Q uanto ai primi due profili , parte ricorrente trascrive l’atto di cessione crediti, che comprenderebbe «violazioni bancarie in ge- nere, nonché di accertamento bancario inerente i rapporti del C/C 2788 K e dell’incorporato rapporto di c/c 20962S ex BNA-Bari(…) di cui al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma ed iscritto al n. 65906/2005 RG (…) il [OSCURATO:PERSONA] subentra (… ) nella posizione, anche processuale dell’[OSCURATO:SOCIETA] (…) » . Osserva parte ricorrente che il riferimento alle violazioni compiute in relazione a un determinato rapporto bancario ha natura omnicompresiva di ogni credito restitutorio verso la banca, individuabile per relationem con riferimento al rapporto bancario menzionato . Vi sarebbe, pertanto, un «errore di lettura»del contratto di cessione, anche in relazione al n. 16730/2021 R.G. punto 2) del contratto, il cui esame sarebbe stato pretermesso, nonchésarebbe stato omesso l’esame del fatto che l’importo chiesto in restituzione era ricompreso negli estratti conto, oltre a esservi vizio di motivazione, nonessendo la sentenza impugnata entrata nel merito delle doglianze dell’appellante. 4. Quanto al terzo profilo, si censura la statuizione del giudice di appello che avrebbe ritenuto generica la legittimazione del Ninivaggi quale successore delle società estinte, essendo tale qualifica spesa nel corso del giudizioin via subordinata rispetto alla posizione di cessionario. 5. Quanto al quarto profilo, parte ricorrente si richiama al proprio atto di appello, evidenziando come il Ninivaggi avesse cumulato due distinti titoli, uno quale cessionario delle azioni già proposte da parte cedente, l’altro quale successore delle società estinte. Osserva come, nella specie, non si tratterebbe di mere pretese, non incluse nel bilancio finale di liquidazione, prive di attività giudiziale ulteriore da parte del liquidatore e, quindi, rinunciate, ma di pretese indicate nella delibera dell’assemblea dei socidel 20 luglio 2008. Detta delibera non è stata trascritta dal ricorrente , ma il ricorrente deduce che sarebbe stata prodotta nel giudizio di primo grado, in quanto allegata come doc. 21 alla memoria ex art. 183, sestocomma, n. 1 cod. proc. civ. pro tempore (pagg. 20 - 21 ricorso) . Osserva, inoltre, che la cessione sarebbe intervenuta prima della redazione del bilancio finale di liquidazione e della estinzione della società, per cui non avrebbe ro rilevanza le risultanze del bilancio finale. Si deduce, nuovamente, difetto di motivazione e omesso esame di fatto decisivo, unitamente alla violazione dell’art. 2495 cod. civ. relativa agli effetti dell’estinzione delle società. 6. Co n il secondo motivo si deduc ono (sempre con riferimento al solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) due profili di censura dell’impugnata sentenza, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non n. 16730/2021 R.G. provato il credito oggetto di cessione, non essendo stati contestati dalle società cedenti gli estratti conto: a) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e del principio tantum devolutum quantum appellatum; b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e vizio di motivazione, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, 156 cod. proc. civ. Parte ricorrente si duole, in primo luogo, che tale deduzione non sarebbe stata articolata dalla banca in primo grado, per cui il giudice di appello sarebbe incorso in ultrapetizione. In secondo luogo – nel trascrivere le deduzioni dell’atto di citazione – si osserva comela statuizione sarebbe priva di motivazione. 7. Il primo motivo è inammissibile in relazione a tutti i profili denunciati. In primo luogo, il motivo non censura propriamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull’interpretazione del contenuto dell’originario atto di citazione nel giudizio n. 65906/2005 R.G. Trib. Roma. In secondo luogo, è principio consolidato quello secondo cui l'interpretazione della domanda giudiziale rientra tra le attività del giudice del merito, il quale non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere (Cass., n. 9909/2025). L’attività interpretativa del giudice del merito della domanda giudiziale non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., né sotto il profilo della violazione di legge ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 13439/2025; Cass., n. 34762/2024; Cass., n. 30770/2023; Cass., n. 29609/2018). n. 16730/2021 R.G. 8. Al riguardo , parte ricorrente non indica né un vizio di motivazione rilevante in termini di violazione del precetto costituzionale dell’obbligo di motivazione, né un fatto storico, inteso in senso naturalistico, tale da avere viziato l’interpretazione data dal giudice di appello agli atti di causa. Il che è reso evidente dalla censura di «errore di lettura» del giudice di appello (peraltro incentrato sul contratto di cessione), in cui il ricorrente contrappone la sua interpretazione degli atti processuali a quella del giudice di appello. 9. Il terzo profilo è inammissibile per il fatto che la censura non investe una parte motiva della sentenza impugnata, la quale si è diffusa sul merito della questione dedotta dal ricorrente, per cui la statuizione non può essere oggetto di censurain sede di legittimità. 10. L’ultimo profilo del primo motivo è inammissibile sotto due aspetti. In primo luogo,manca agli atti la trascrizione della delibera assembleare al quale il ricorrente fa riferimento ai fini della propria legittimazione. La delibera, peraltro (diversamente da quanto deduce il ricorrente), non risulta allegata al ricorso, essendo stata allegata la sola memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. pro tempore che, peraltro, menziona un allegato diverso dal documento indicato dal ricorrente. 11. In secondo luogo, l’ inammissibilità del profilo discende dalla intrinseca contraddittorietà delle affermazioni del ricorrente che, da un lato, deduce che il credito gli è stato ceduto dalla società prima dell’estinzione, dall’altro che il credito sarebbe ancora «in pancia» della società e, pertanto, vi sarebbe successione in capo al ricorrente come socio, che è affermazione incompatibile con la cessione del credito, avvenuta prima dell’estinzione della società. Il secondo motivo (attinente alla non contestazione degli estratti conto) è, pertanto, assorbito. n. 16730/2021 R.G. 12. Con il terzo motivo, formulato da tutti i ricorrenti, si deducono ulteriori quattro profili di censura , in relazione alla statuizione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provato il danno da illecita segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia: a) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame e contraddittoria motivazione; b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt.132, 156 cod. proc. civ.; c) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ. e dell’ art. 115 cod. proc. civ . per omessa valutazione equitativa del danno; d) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ. 13. Con riferimento ai primi tre profili, parte ricorrente osserva come la motivazione della sentenza impugnata sia carente del riferimento agli atti e ai documenti di causa esaminati al fine della decisionedella domanda di liquidazione dei danni in via equitativa. I ricorrenti trascrivono l’atto di appello, osservando come il danno dovesse ritenersi in re ipsa e dovesse quantificarsi in via equitativa avuto riguardo alblocco dell’operatività finanziaria di una società dal cospicuo fatturato, alla cessazione dell’attività di impresa tra il 2007 e il 2010e al blocco dei finanziamenti regionali in relazione a progetti di produzione di energia fotovoltaica. 14. Con riferimento al quarto profilo, si aggredisce la parte motiva della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la richiesta di liquidazione di danni per assenza di specifiche censure alla motivazione di primo grado, osservando come il motivo di appello non debba essere assistito da forme sacramentali, purché sia comprensibile la critica alle ragioni della sentenza del tribunale. n. 16730/2021 R.G. 15. Il terzo motivo è infondato , non essendo la motivazione della sentenza impugnata al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). La sentenza impugnata, con motivazione succinta ma comprensibile, ha ritenuto che il danno da illecita segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] non è in re ipsa ma deve essere provato da chi lo invoca e ha ritenuto che il danno non è liquidabile, neanche in via equitativa, atteso il difetto di prova dell’esistenza di un pregiudizio risarcibile(«parte appellante si limita a dedurre l’esistenza di un danno in re ipsa senza allegare l’entità economica del danno, senza fornire elementi parametrici di contenuto economico relativi all’effettivo pregiudizio subito»; pag. 4 sent. imp.). 16. In ogni caso il giudice del merito, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 25509/2014; Cass., n. 24542/2009). 17. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui ritiene errato il mancato ricorso al criterio equitativo, in quanto impinge nella valutazione degli indici parametrici effettuata dal giudice di appello («senza fornire elementi parametrici di contenuto economico relativi all’effettivo pregiudizio subito»), valutazione a questi riservata. 18. Con riferimento alla censura di inammissibilità del motivo di appello relativo alla prova del danno, la motivazione espressa dal giudice di appello non costituisce autonoma ratio decidendi, ma mero argomento di rinforzo della già dedotta infondatezza della domanda, sulle cui ragioni la Corte di Appello si è ampiamente diffusa, per cui il motivo è, sul punto, inammissibile. n. 16730/2021 R.G. 19. La censura ai sensi dell’art. 342 c.p.c. è comunque inammissibile per mancata illustrazione della motivazione della sentenza di primo grado, che è il presupposto necessario onde accertare la specificità dell’appello. 20. Il ricorso va pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei