CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di sorveglianza di Roma harigettato la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero didetenzione domiciliare, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto in espiazionedella pena di anni ventuno di reclusione, con un residuo di pena da scontare pari ad annisedici, mesi uno e giorni ventuno, ponendo in risalto la allarmante biografia criminale delsoggettoe la mancata risoluzione dei problemi di tossicodipendenza e di alcoldipendenza, daparte del soggetto.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio motivazionale e violazione di legge, pernon esser stati adeguatamente considerati tutti gli elementi emersi.3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento.Dette doglianze sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamentevagliate e disattese – in base a un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale disorveglianza di Roma.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.