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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14884/2026

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o Zanlucchi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controCo.ge.fo.

S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.268/2020 depositata il 08/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La vicenda trae origine da un sopralluogo effettuato il 25 gennaio 2010dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Venezia presso un’area di cantierenella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]., sull’isola delle Vignole, nel corsoNumero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026del quale veniva riscontrata la presenza di materiali di risulta e rifiuti,prevalentemente di natura edile, ritenuti riconducibili a un depositoincontrollato di rifiuti.

A seguito degli accertamenti, la Provincia di Venezia,con verbale del 20 maggio 2011, ha constatato l’illecito ai finidell’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica,evidenziando che lo smaltimento dei rifiuti era comunque avvenuto entro ilgennaio 2011.

Gli atti venivano quindi trasmessi alla Regione Veneto.2.

Con atto di contestazione n.

A1/2015/TSA, emesso il 27 gennaio 2016,la Regione Veneto ha contestato a [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione di undeposito incontrollato di rifiuti e determinava il tributo speciale dovuto, conirrogazione delle relative sanzioni amministrative.

Successivamente, conavviso di irrogazione delle sanzioni, per un importo complessivo di circa48.000,00 euro.3.

La società ha impugnato tale atto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Venezia, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione, lamancanza del presupposto oggettivo del tributo, l’avvenuto smaltimento deirifiuti in discarica con pagamento del relativo onere e l’assenza di unadiscarica abusiva.4.

Con sentenza n. 690/2019, la CTP ha rigettato il ricorso, ritenendolegittima la pretesa tributaria e affermando che la società non aveva fornitoprova idonea dell’avvenuto pagamento del tributo.5. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale del Veneto, insistendo sulle censure già formulate e deducendoaltresì la prescrizione dell’illecito amministrativo, trattandosi di fatti risalential 2010.6.

Con sentenza n. 268/2020, la CTR ha accolto l’appello, ritenendoprovato in secondo grado l’avvenuto pagamento del tributo e rilevando chel’illecito amministrativo risultava estinto per prescrizione quinquennale,essendo l’atto di contestazione intervenuto solo nel 2016.

La CTR ha indiNumero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026annullato quindi l’avviso di liquidazione, compensando le spese di entrambii gradi di giudizio.7.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la Regione Veneto haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito concontroricorso la società contribuente.8.

Successivamente parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.[OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce preliminarmente l’inammissibilità, oltre chel’infondatezza, dell’intero ricorso per cassazione proposto dalla RegioneVeneto, sostenendo che le censure articolate non colgano la reale ratiodecidendi della sentenza impugnata e tendano, sotto l’apparente deduzionedi vizi di violazione di legge o di motivazione, a sollecitare una rivalutazionedel merito, non consentita in sede di legittimità.La eccezione va disattesa, in quanto il ricorso contesta la violazione dilegge e non implica una diversa valutazione nel merito.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 30 segg. e 52 D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.2.1.

Con tale censura, la Regione Veneto lamenta che la CommissioneTributaria Regionale del Veneto avrebbe erroneamente definito il giudizio diappello nel merito all’esito dell’udienza fissata per la trattazione dell’istanzacautelare di sospensione della sentenza di primo grado, senza fissare unadistinta udienza di trattazione del merito.

Secondo la ricorrente, talemodalità decisoria integrerebbe un error in procedendo, in quanto lesivadelle garanzie del contraddittorio e delle facoltà difensive delle parti previstedal rito tributario.2.2.

Con controricorso, la resistente replica che nessuna violazione dellenorme processuali può essere ravvisata, poiché il codice del processoNumero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026tributario consente la trattazione e la decisione della controversia secondole modalità seguite dalla CTR, richiamando in particolare gli artt. 33 e 34del d.lgs. n. 546 del 1992.

Si osserva, inoltre, che non vi è stata alcunacompressione del diritto di difesa della Regione, la quale, quale parteappellata, avrebbe potuto depositare memorie e documenti nei termini dilegge.

Ne consegue, secondo la resistente, l’infondatezza del dedotto vizioprocessuale.3.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.111, c. 6, Cost., dell’art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118disp. att. c.p.c., per insufficienza della motivazione, in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3 c.p.c.3.1. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per avere la CTRritenuto provato l’intervenuto pagamento del tributo speciale per il depositoin discarica sulla base di una motivazione ritenuta apodittica e generica,priva di un’adeguata indicazione degli elementi probatori posti afondamento della decisione.

Si sostiene, in particolare, che tali elementisarebbero stati prodotti solo in grado di appello e che il giudice regionalenon avrebbe chiarito le ragioni della loro ritenuta decisività, in contrasto conquanto affermato dal giudice di primo grado.3.2.

Nel controricorso si replica che la motivazione della sentenzaimpugnata, pur sintetica, è conforme al modello legale richiesto dall’art. 36del d.lgs. n. 546 del 1992.

La resistente evidenzia in particolare che la CTRha dato atto del fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito, seppur in appello, glielementi fattuali necessari a dimostrare l’assenza di una discarica abusivae la natura di deposito temporaneo del materiale, nonché l’avvenutosmaltimento dei rifiuti nel gennaio 2011.

Tale motivazione, secondo laresistente, consente pienamente di ricostruire l’iter logico seguito dalgiudice e non può, pertanto, qualificarsi come apparente o insufficiente.Numero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/20264.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 3,comma 32, della legge n. 549 del 1995, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3c.p.c.4.1.

Con questa censura, la Regione Veneto contesta l’affermazione dellaCTR secondo cui l’obbligazione tributaria sarebbe venuta meno in ragionedel successivo conferimento in discarica dei rifiuti e del pagamento dellarelativa tariffa.

Secondo la ricorrente, la normativa invocata prevedeespressamente che il tributo speciale per il deposito in discarica è dovutoanche in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, a prescinderedal successivo smaltimento, con la conseguenza che il pagamento dellatariffa di conferimento non estinguerebbe l’obbligazione tributaria.4.2.

Nel controricorso si osserva, in senso contrario, che nella fattispecieconcreta è mancata la prova della realizzazione di una discarica abusiva odi un deposito incontrollato di rifiuti, presupposto oggettivo indefettibile perl’applicazione del tributo speciale.

La controricorrente sottolinea che l’oneredella prova di tale presupposto grava sull’Amministrazione, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità, e che la CTR ha correttamente accertatola natura temporanea del deposito e il successivo regolare smaltimento deimateriali, escludendo quindi la sussistenza dell’illecito tributario contestato.5.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 57, co.2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2938 e 2969 c.c. in relazione all’art. 360,c. 1, n. 3 c.p.c.5.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la CTR abbia illegittimamenterilevato la prescrizione del credito tributario, nonostante la relativaeccezione fosse stata sollevata dal contribuente solo in grado di appello, inviolazione del divieto di nova e del principio secondo cui la prescrizione nonè rilevabile d’ufficio.5.2.

Nel controricorso si replica che l’eccezione di prescrizione non è stataintrodotta per la prima volta in appello, ma era già stata tempestivamentesollevata dalla contribuente nelle deduzioni difensive ex art. 16, comma 4,Numero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026del d.lgs. n. 472 del 1997, presentate in data 31 marzo 2016.

Si evidenzia,inoltre, che i fatti contestati risalgono all’anno 2010 e che tra l’accertamentodella violazione e il primo atto di contestazione del tributo, notificato nelfebbraio 2016, sarebbe decorso un termine superiore a quello quinquennaledi prescrizione, con conseguente estinzione dell’illecito amministrativo e delcredito tributario.6.

Il primo motivo è fondato e assorbente.6.1.

La CTR ha definito la causa nel merito all'esito dell'udienza per latrattazione dell'istanza di sospensione della sentenza appellata, senzafissare una udienza di discussione, come prescritta ai sensi degli artt. 30del Codice del processo tributario.

Nella fattispecie, la prima udienza fissataper il 4 febbraio 2020 era stata disposta per la trattazione della sola istanzacautelare ed anche i successivi tre rinvii riguardavano sempre la trattazionedell'istanza della sospensione della sentenza di primo grado.In materia, questa Corte ha stabilito che il merito e la fase cautelarepossono essere trattate congiuntamente: in tema di contenzioso tributario,il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo dipronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola ildiritto di difesa del contribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7,del d.lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla data dipubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcunpregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur sefavorevole, viene meno con la decisione di merito (Cass. 17/01/2025, n.1149 (Rv. 673574 - 01)).6.2.

Tuttavia, deve ritenersi che la fissazione della sola udienza cautelarenon può superare quanto disposto dall’art. 31 del d.lgs. 546/1992, il qualeprescrive che in ogni caso debba essere data comunicazione della udienzadi trattazione.Per poter trattare unitamente le due distinte fasi, in assenza dipreventiva comunicazione, sarebbe stato dunque necessario il consenso diNumero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026tutte le parti, risolvendosi altrimenti la decisione di unificare la trattazionein una violazione del diritto di difesa.6.3.

Ne consegue che vi è stata violazione del contraddittorio, conconseguente accoglimento del motivo.Deve invero farsi applicazione del seguente principio di diritto: Intema di processo tributario, la fissazione della sola udienza cautelare non èidonea a soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 31 deld.lgs. n. 546/1992, che impone in ogni caso la comunicazione dell’udienzadi trattazione del merito.

Ne consegue che la trattazione congiunta dellafase cautelare e di quella di merito, in assenza di preventiva comunicazionedell’udienza di trattazione, è consentita solo con il consenso di tutte le parti,pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguentenullità della decisione .7.

All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dellerestanti censure.8.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto in diversa composizione, che provvederà anchein ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Zanlucchi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controCo.ge.fo. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.268/2020 depositata il 08/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda trae origine da un sopralluogo effettuato il 25 gennaio 2010dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Venezia presso un’area di cantierenella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]., sull’isola delle Vignole, nel corsoNumero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026del quale veniva riscontrata la presenza di materiali di risulta e rifiuti,prevalentemente di natura edile, ritenuti riconducibili a un depositoincontrollato di rifiuti. A seguito degli accertamenti, la Provincia di Venezia,con verbale del 20 maggio 2011, ha constatato l’illecito ai finidell’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica,evidenziando che lo smaltimento dei rifiuti era comunque avvenuto entro ilgennaio 2011. Gli atti venivano quindi trasmessi alla Regione Veneto.2. Con atto di contestazione n. A1/2015/TSA, emesso il 27 gennaio 2016,la Regione Veneto ha contestato a [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione di undeposito incontrollato di rifiuti e determinava il tributo speciale dovuto, conirrogazione delle relative sanzioni amministrative. Successivamente, conavviso di irrogazione delle sanzioni, per un importo complessivo di circa48.000,00 euro.3. La società ha impugnato tale atto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Venezia, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione, lamancanza del presupposto oggettivo del tributo, l’avvenuto smaltimento deirifiuti in discarica con pagamento del relativo onere e l’assenza di unadiscarica abusiva.4. Con sentenza n. 690/2019, la CTP ha rigettato il ricorso, ritenendolegittima la pretesa tributaria e affermando che la società non aveva fornitoprova idonea dell’avvenuto pagamento del tributo.5. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale del Veneto, insistendo sulle censure già formulate e deducendoaltresì la prescrizione dell’illecito amministrativo, trattandosi di fatti risalential 2010.6. Con sentenza n. 268/2020, la CTR ha accolto l’appello, ritenendoprovato in secondo grado l’avvenuto pagamento del tributo e rilevando chel’illecito amministrativo risultava estinto per prescrizione quinquennale,essendo l’atto di contestazione intervenuto solo nel 2016. La CTR ha indiNumero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026annullato quindi l’avviso di liquidazione, compensando le spese di entrambii gradi di giudizio.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la Regione Veneto haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito concontroricorso la società contribuente.8. Successivamente parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.[OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce preliminarmente l’inammissibilità, oltre chel’infondatezza, dell’intero ricorso per cassazione proposto dalla RegioneVeneto, sostenendo che le censure articolate non colgano la reale ratiodecidendi della sentenza impugnata e tendano, sotto l’apparente deduzionedi vizi di violazione di legge o di motivazione, a sollecitare una rivalutazionedel merito, non consentita in sede di legittimità.La eccezione va disattesa, in quanto il ricorso contesta la violazione dilegge e non implica una diversa valutazione nel merito.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 30 segg. e 52 D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.2.1. Con tale censura, la Regione Veneto lamenta che la CommissioneTributaria Regionale del Veneto avrebbe erroneamente definito il giudizio diappello nel merito all’esito dell’udienza fissata per la trattazione dell’istanzacautelare di sospensione della sentenza di primo grado, senza fissare unadistinta udienza di trattazione del merito. Secondo la ricorrente, talemodalità decisoria integrerebbe un error in procedendo, in quanto lesivadelle garanzie del contraddittorio e delle facoltà difensive delle parti previstedal rito tributario.2.2. Con controricorso, la resistente replica che nessuna violazione dellenorme processuali può essere ravvisata, poiché il codice del processoNumero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026tributario consente la trattazione e la decisione della controversia secondole modalità seguite dalla CTR, richiamando in particolare gli artt. 33 e 34del d.lgs. n. 546 del 1992. Si osserva, inoltre, che non vi è stata alcunacompressione del diritto di difesa della Regione, la quale, quale parteappellata, avrebbe potuto depositare memorie e documenti nei termini dilegge. Ne consegue, secondo la resistente, l’infondatezza del dedotto vizioprocessuale.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.111, c. 6, Cost., dell’art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118disp. att. c.p.c., per insufficienza della motivazione, in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3 c.p.c.3.1. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per avere la CTRritenuto provato l’intervenuto pagamento del tributo speciale per il depositoin discarica sulla base di una motivazione ritenuta apodittica e generica,priva di un’adeguata indicazione degli elementi probatori posti afondamento della decisione. Si sostiene, in particolare, che tali elementisarebbero stati prodotti solo in grado di appello e che il giudice regionalenon avrebbe chiarito le ragioni della loro ritenuta decisività, in contrasto conquanto affermato dal giudice di primo grado.3.2. Nel controricorso si replica che la motivazione della sentenzaimpugnata, pur sintetica, è conforme al modello legale richiesto dall’art. 36del d.lgs. n. 546 del 1992. La resistente evidenzia in particolare che la CTRha dato atto del fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito, seppur in appello, glielementi fattuali necessari a dimostrare l’assenza di una discarica abusivae la natura di deposito temporaneo del materiale, nonché l’avvenutosmaltimento dei rifiuti nel gennaio 2011. Tale motivazione, secondo laresistente, consente pienamente di ricostruire l’iter logico seguito dalgiudice e non può, pertanto, qualificarsi come apparente o insufficiente.Numero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/20264. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 3,comma 32, della legge n. 549 del 1995, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3c.p.c.4.1. Con questa censura, la Regione Veneto contesta l’affermazione dellaCTR secondo cui l’obbligazione tributaria sarebbe venuta meno in ragionedel successivo conferimento in discarica dei rifiuti e del pagamento dellarelativa tariffa. Secondo la ricorrente, la normativa invocata prevedeespressamente che il tributo speciale per il deposito in discarica è dovutoanche in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, a prescinderedal successivo smaltimento, con la conseguenza che il pagamento dellatariffa di conferimento non estinguerebbe l’obbligazione tributaria.4.2. Nel controricorso si osserva, in senso contrario, che nella fattispecieconcreta è mancata la prova della realizzazione di una discarica abusiva odi un deposito incontrollato di rifiuti, presupposto oggettivo indefettibile perl’applicazione del tributo speciale. La controricorrente sottolinea che l’oneredella prova di tale presupposto grava sull’Amministrazione, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità, e che la CTR ha correttamente accertatola natura temporanea del deposito e il successivo regolare smaltimento deimateriali, escludendo quindi la sussistenza dell’illecito tributario contestato.5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 57, co.2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2938 e 2969 c.c. in relazione all’art. 360,c. 1, n. 3 c.p.c.5.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la CTR abbia illegittimamenterilevato la prescrizione del credito tributario, nonostante la relativaeccezione fosse stata sollevata dal contribuente solo in grado di appello, inviolazione del divieto di nova e del principio secondo cui la prescrizione nonè rilevabile d’ufficio.5.2. Nel controricorso si replica che l’eccezione di prescrizione non è stataintrodotta per la prima volta in appello, ma era già stata tempestivamentesollevata dalla contribuente nelle deduzioni difensive ex art. 16, comma 4,Numero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026del d.lgs. n. 472 del 1997, presentate in data 31 marzo 2016. Si evidenzia,inoltre, che i fatti contestati risalgono all’anno 2010 e che tra l’accertamentodella violazione e il primo atto di contestazione del tributo, notificato nelfebbraio 2016, sarebbe decorso un termine superiore a quello quinquennaledi prescrizione, con conseguente estinzione dell’illecito amministrativo e delcredito tributario.6. Il primo motivo è fondato e assorbente.6.1. La CTR ha definito la causa nel merito all'esito dell'udienza per latrattazione dell'istanza di sospensione della sentenza appellata, senzafissare una udienza di discussione, come prescritta ai sensi degli artt. 30del Codice del processo tributario. Nella fattispecie, la prima udienza fissataper il 4 febbraio 2020 era stata disposta per la trattazione della sola istanzacautelare ed anche i successivi tre rinvii riguardavano sempre la trattazionedell'istanza della sospensione della sentenza di primo grado.In materia, questa Corte ha stabilito che il merito e la fase cautelarepossono essere trattate congiuntamente: in tema di contenzioso tributario,il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo dipronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola ildiritto di difesa del contribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7,del d.lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla data dipubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcunpregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur sefavorevole, viene meno con la decisione di merito (Cass. 17/01/2025, n.1149 (Rv. 673574 - 01)).6.2. Tuttavia, deve ritenersi che la fissazione della sola udienza cautelarenon può superare quanto disposto dall’art. 31 del d.lgs. 546/1992, il qualeprescrive che in ogni caso debba essere data comunicazione della udienzadi trattazione.Per poter trattare unitamente le due distinte fasi, in assenza dipreventiva comunicazione, sarebbe stato dunque necessario il consenso diNumero registro generale 2832/2021Numero sezionale 4196/2026Numero di raccolta generale 14884/2026Data pubblicazione 18/05/2026tutte le parti, risolvendosi altrimenti la decisione di unificare la trattazionein una violazione del diritto di difesa.6.3. Ne consegue che vi è stata violazione del contraddittorio, conconseguente accoglimento del motivo.Deve invero farsi applicazione del seguente principio di diritto: Intema di processo tributario, la fissazione della sola udienza cautelare non èidonea a soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 31 deld.lgs. n. 546/1992, che impone in ogni caso la comunicazione dell’udienzadi trattazione del merito. Ne consegue che la trattazione congiunta dellafase cautelare e di quella di merito, in assenza di preventiva comunicazionedell’udienza di trattazione, è consentita solo con il consenso di tutte le parti,pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguentenullità della decisione .7. All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dellerestanti censure.8. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto in diversa composizione, che provvederà anchein ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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