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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 20917/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6002/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatae difesa da sé stessa; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 168/2023,depositato i l 20/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], esposto di essere comproprietaria pro indivisoinsieme al fratello e alla madre di un immobile, denominato [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto al Tribunale Alessandria di nominare un amministratore giudiziario e di conferire al medesimo i poteri indispensabili per l’esecuzione delle opere di manutenzione della strada di accesso, del cortile e del giardino della Cascina.

Il Tribunale di Alessandria ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo, che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Torino, con decreto 20 febbraio 2023, n. 168.

All’integrale reiezione del reclamo –ha statuito la Corte d’appello – “segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del procedimento, atteso il suo carattere contenzioso”.

2. Avverso il decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Alessandria in sede di volontaria giurisdizione e d’altro canto né nel ricorso, né nel successivo reclamo, è ravvisabile “una qualche pretesa della ricorrente di risolvere in sede di volontaria giurisdizione una controversia su suoi diritti soggettivi”; la condanna alle spese emessa dalla Corte d’appello si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di cassazione “che vede nel ricorso ai sensi dell’art. 1105, comma 4 c.c. un procedimento di carattere meramente amministrativo, sostitutivo della volontà assembleare, un atto di giurisdizione volontaria”.

La censura è infondata.

È vero che il procedimento di cui al comma 4 dell’art. 1105 c.c. – secondo il quale, “ se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria”, che “provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore” – è procedimento di volontaria giurisdizione e si “sottrae all’applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. c.p.c.” (così, tra le varie, Cass. n. 10633/2020).

Ciò però non vale per il giudizio di reclamo, che soggiace “alla disciplina dettata dall’art. 91 c.p.c., atteso che nella fase di reclamo si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo” (ancora Cass. n. 10633/2020, appena richiamata; si veda anche, tra le varie, Cass. n. 3198/2023).

L’errore in cui mostra di incorrere la parte ricorrente sta nel confondere la natura del procedimento di cui all’art. 1105 cc con quella del successivo reclamo (che è, come si è visto, contenziosa).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6002/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatae difesa da sé stessa; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 168/2023,depositato i l 20/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], esposto di essere comproprietaria pro indivisoinsieme al fratello e alla madre di un immobile, denominato [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto al Tribunale Alessandria di nominare un amministratore giudiziario e di conferire al medesimo i poteri indispensabili per l’esecuzione delle opere di manutenzione della strada di accesso, del cortile e del giardino della Cascina. Il Tribunale di Alessandria ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo, che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Torino, con decreto 20 febbraio 2023, n. 168. All’integrale reiezione del reclamo –ha statuito la Corte d’appello – “segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del procedimento, atteso il suo carattere contenzioso”. 2. Avverso il decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Alessandria in sede di volontaria giurisdizione e d’altro canto né nel ricorso, né nel successivo reclamo, è ravvisabile “una qualche pretesa della ricorrente di risolvere in sede di volontaria giurisdizione una controversia su suoi diritti soggettivi”; la condanna alle spese emessa dalla Corte d’appello si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di cassazione “che vede nel ricorso ai sensi dell’art. 1105, comma 4 c.c. un procedimento di carattere meramente amministrativo, sostitutivo della volontà assembleare, un atto di giurisdizione volontaria”. La censura è infondata. È vero che il procedimento di cui al comma 4 dell’art. 1105 c.c. – secondo il quale, “ se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria”, che “provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore” – è procedimento di volontaria giurisdizione e si “sottrae all’applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. c.p.c.” (così, tra le varie, Cass. n. 10633/2020). Ciò però non vale per il giudizio di reclamo, che soggiace “alla disciplina dettata dall’art. 91 c.p.c., atteso che nella fase di reclamo si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo” (ancora Cass. n. 10633/2020, appena richiamata; si veda anche, tra le varie, Cass. n. 3198/2023). L’errore in cui mostra di incorrere la parte ricorrente sta nel confondere la natura del procedimento di cui all’art. 1105 cc con quella del successivo reclamo (che è, come si è visto, contenziosa). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.