CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2021
Cassazione n. 37894/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I /sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude, in parziale accoglimento del ricorso del PM, per l'annullamento con rinvio limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e Francesco per i reati di intestazione fittizia e rigetto nel resto dei ricorsi. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accbglimento dello stesso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento del ricorso. r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 4 marzo 2021, il Tribunale del riesame di Catania ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania del 28 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle plurime imputazioni provvisorie di cui agli artt. 512 bis, 416 bis.1 c.p., per avere, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito fittiziamente a vari soggetti la titolarità di quote e la legale rappresentanza di società, di fatto riconducibili all'indagato, al padre [OSCURATO:PERSONA] e per taluni episodi anche a [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di aver commesso i fatti per agevolare il clan Scalisi, locale articolazione della famiglia Laudani, operante in Adrano, confermandola, invece, in relazione all'imputazione di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso denominata "clan Scalisi", diretta ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA] (capo A), in favore della quale erogavano cospicue somme di denaro, agevolando la formazione e l'incremento della cassa del sodalizio, finalizzata al mantenimento del gruppo e dei suoi sodali, fornendo così entrambi un contributo, stabile e protratto nel tempo, alla realizzazione delle finalità dell'organizzazione mafiosa, al consolidamento del potere economico ed all'occultamento ed all'incremento del patrimonio del gruppo, dal 2010 in permanenza. 1.1. Con riguardo a tale ultima imputazione il compendio indiziario nei confronti dell'indagato è stato ritenuto fondarsi sulle dichiarazioni di una pluralità di collaboranti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che hanno descritto i rapporti tra i Siverino (Antonio- padre- e Francesco - figlio-), titolari di aziende di trasporti, ed vertici del clan Scalisi (tra cui, in primis gli Scarvaglieri -essendo [OSCURATO:PERSONA] compare di [OSCURATO:PERSONA] per via del matrimonio dei figli - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) e con il clan Laudani insediato ad Acireale (attraverso [OSCURATO:PERSONA]), nonché le attività da essi svolte in favore del sodalizio (elargizioni alla famiglia Scalisi anche per il sostegno dei detenuti) ed i vantaggi ottenuti. 2. Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha preposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché il P.M. di Catania, anche avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 4.3.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il Pubblico Ministero, ha affidato le proprie censure a due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione laddove il Tribunale del riesame, da un lato, ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le risultanze delle captazioni ambientali in carcere a carico del boss Scarvaglieri, nell'ottica di ritenere la gravità indiziaria circa la commistione patrimoniale tra costui e [OSCURATO:PERSONA] e Francesco, ai fini dell'imputazione provvisoria di concorso esterno di cui al capo A della rubrica, ma, dall'altro, ha ritenuto le stesse risultanze di prova generiche e non riscontrate con riferimento alle ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, procedendo immotivatamente a dare una lettura frammentata del quadro indiziario a carico degli indagati; in particolare, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, la commistione patrimoniale tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Siverino risulta chiaramente evincibile dalle parole proferite dal boss in carcere durante i colloqui, dei quali sarebbe stato mal interpretato il significato (cfr. ad esempio colloqui oggetto di captazione del 23.3.2017 e 27.4.2017), non essendo riferibile al nipote dello Scarvaglieri ([OSCURATO:PERSONA]), ma proprio ai Siverino e comunque non appaiono condivisibili le valutazioni, secondo cui dovevano essere individuati il tempo e le modalità specifiche con cui lo Scarvaglieri avrebbe conferito l'apporto di capitali illeciti nelle società dei Siverino, a fronte di un quadro probatorio circa la condivisione della gestione delle attività imprenditoriali; in ogni caso, il colloquio del 27.4.2017 è avvenuto tra lo Scarvaglieri e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] circa l'acquisto di immobili da intestare ai Siverino; rilevante, poi, risulta essere la conversazione del 17.12.2017 tra lo Scarvaglieri ed il Calcagno, dalla quale emerge l'egemonia di quest'ultimo sulla [OSCURATO:PERSONA] e su tutto l'iniziale assetto societario dei Siverino; peraltro risulta omessa l'analisi delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e Giarrizzo), che darebbero conto della commistione di affari tra gli Scalisi e, quindi, lo Scarvaglieri ed i Siverino; 2.1.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 512 bis c.p., in punto di mancato riconoscimento in capo alle persone sottoposte alle indagini dell'elemento soggettivo del predetto reato di trasferimento fraudolento; in particolare, il Tribunale del riesame, pur ritenendo che le società menzionate nei capi di imputazione fossero di fatto riconducibili ai Siverino, ancorchè formalmente intestate a terze persone, tant'è che ha confermato il sequestro delle stesse per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., ha errato nel non ritenere integrata la soglia dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento al dolo specifico richiesto per la fattispecie illecita in esame; innanzitutto, il Tribunale del riesame non ha considerato il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione del 14.2.2021 e del 10.2.2021, depositate dal P.M. come elemento sopravvenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; numerosi elementi, invero, sono stati addotti in tal senso, ma travisati dal Tribunale: la consapevolezza in capo ai terzi intestatari della provenienza illecita del denaro investito nelle società; la sistematicità dell'intestazione fittizia delle società di cui erano amministratori di fatto i Siverino; la loro contiguità con l'ambiente mafioso almeno a partire dal 2010; il decreto di sequestro che aveva attinto i loro beni in relazione ad altro procedimento per reati fiscali, a nulla valendo la loro successiva assoluzione perché dovuta ad insufficienza probatoria, ora, invece, raggiunta; la sottoposizione a misure cautelari per associazione per delinquere di stampo mafioso di soggetti loro vicini/soci occulti ([OSCURATO:PERSONA] e lo Scarvaglieri); il Tribunale del riesame, dunque, ha errato nel non valutare la sussistenza del dolo specifico secondo una valutazione prognostica ex ante, la quale, alla luce di tutti gli anzidetti elementi indiziari, è da considerarsi positiva. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha affidato le proprie censure a quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:2.2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in punto di ritenuta gravità indiziaria concernente gli elementi costitutivi del delitto di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso; invero, una volta ritenuta non sussistente la commistione economica tra il clan Scalisi e le imprese dei Siverino, con conseguente annullamento dell'ordinanza in punto di intestazione fittizia di queste, l'impianto accusatorio e motivazionale dell'ordinanza impugnata risulta carente nell'evidenziare la sussistenza del concorso esterno in base al dictum delle Sezioni Unite Mannino; infatti, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si presentano generiche e non riescono ad individuare la frequenza, l'entità e le motivazioni delle elargizioni asseritamente effettuate dai Siverino nei confronti dell'organizzazione criminale, sicché è impossibile valutare se il loro contributo possa essere apprezzato come idoneo, in termini di specificità e concretezza a dare supporto al clan Scalisi; anzi, la motivazione risulta illogica nel momento in cui riconosce che i Siverino erano anche sottoposti al racket estorsivo, perpetrato sia dagli Acesi, che dagli Adranesi, ma ciononostante attribuisce loro il doppio ruolo di vittime e di collusi con tali associazioni illecite per mezzo dello Scarvaglieri e di altri personaggi a questo attigui; 2.2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), in punto di ritenuta gravità indiziaria in relazione agli asseriti vantaggi derivati ai Siverino dal rapporto sinallagmatico con il clan Scalisi; la motivazione dell'ordinanza impugnata riporta solo elementi generici, non circostanziati, i quali, comunque, fanno riferimento alla protezione che le organizzazioni mafiose garantiscono agli imprenditori vittima delle loro estorsioni; ciò, non darebbe prova della qualifica dei Siverino come imprenditori collusi, i quali avrebbero per libera scelta strumentalizzato la vicinanza al vincolo mafioso per raggiungere i propri scopi imprenditoriali: dovrebbe al contrario essere data prova indiziaria di un interessamento attivo degli indagati o comunque di un loro sfruttamento dell'accordo con il clan, non essendo sufficiente provare solo le dazioni di denaro, ben potendo queste provenire anche da imprenditori vittima; né può sopperire a tale carenza la loro vicinanza a membri singoli di tale organizzazione mafiosa, poiché le attività svolte in favore di un solo componente non valgono come attività di contributo esterno all'intera associazione (cfr. Sez. Un. Mannino); il vantaggio conseguente alla ipotizzata posizione di privilegio derivante dalla protezione del clan in terra di mafia non è stato ipotizzato dal Tribunale in termini concreti, né con riguardo ad una delle attività dei Siverino, né ad una qualsiasi altra attività che avrebbe consentito l'espansione imprenditoriale grazie alla protezione dell'associazione, piuttosto che alla capacità dell'imprenditore; 2.2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) e il vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), in relazione agli artt. 192 e 273 c.p.p., 110 e 416 bis c.p., per travisamento della prova con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in merito alle quali l'ordinanza impugnata non ha svolto il necessario vaglio di credibilità soggettiva dei dichiaranti e di attendibilità intrinseca delle loro propalazioni e non ha verificato la fonte diretta della loro conoscenza; né ha verificato la convergenza tra le varie chiamate ed i riscontri individualizzanti per l'incolpato e le imputazioni a lui ascritte; invero, l'unico aspetto sul quale convergono le diverse narrazioni dei collaboratori di giustizia è che i Siverino versassero somme in favore del clan Scalisi, così come ogni altro imprenditore sottoposto al racket mafioso, in cambio di protezione per le aziende; non vi è infatti alcuna prova indiziaria circostanziata su altri vantaggi innaturali derivati loro da tali pagamenti, peraltro forzati; inoltre, anche le captazioni dei colloqui avvenuti in carcere tra lo Scarvaglieri e [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, in data 7.5.2015 e 23.11.2017 non evidenziano altro che un'attività di presentazione del "nipote acquisito" allo zio, dopo il matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], mentre non è stato dimostrato che il "suocero" di [OSCURATO:PERSONA] a cui si riferiva il fratello non fosse il suocero vero e proprio, e non il consuocero [OSCURATO:PERSONA]; infine, il Tribunale del riesame nel porre le anzidette dichiarazioni e captazioni a fondamento della gravità indiziaria per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, ha tralasciato altre captazioni di conversazioni, in cui [OSCURATO:PERSONA], nipote del boss Scarvaglieri e reggente del clan in sua assenza, minacciava [OSCURATO:PERSONA] di gravi ripercussioni, se non avesse affidato più commesse ai suoi uomini di fiducia, dimostrando come costui e il padre fossero vittime, piuttosto che collusi; 2.2.4. con il quarto motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione alle esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p.; invero, il Tribunale delle libertà, nonostante il forte ridimensionamento del ruolo dei Siverino operato nell'ordinanza gravata, ha confermato la misura cautelare di massima gravità tramite affermazioni apodittiche di condotte di particolare gravità, causative di particolare allarme sociale; inoltre, il Tribunale del riesame è caduto ulteriormente in contraddizione, laddove ha affermato, a mezzo di dichiarazioni non riscontrate dei collaboratori di giustizia, che la condotta di concorso esterno si sarebbe protratta fino in epoca recente, anche dopo il trasferimento della famiglia Siverino nel veronese nel 2018, in assenza di qualsiasi indizio esterno al riguardo, anche alla luce del cambio di business operato dagli stessi Siverino; difetta, dunque, totalmente qualsiasi autonoma valutazione della sussistenza attuale di un pericolo di recidiva tale da giustificare la misura carceraria, tenendo in considerazione che, con riferimento alla condotta di concorso esterno in associazione mafiosa, la presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non si estende, come chiarito dalla sentenza n. 48 del 2015 della Corte costituzionale; pertanto, risulta gravemente carente la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto, anche alla luce dell'annullamento dell'ordinanza genetica in relazione alle contestazioni di cui all'art. 512 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del P.M. è inammissibile, mentre si presenta infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Giova, innanzitutto, ribadire che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).D controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è, dunque, diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 2. In relazione ai suddetti principi deve rilevarsi come il ricorso del P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze di annullamento del Tribunale del riesame in relazione ai capi da D a S rispettivamente loro ascritti sia inammissibile, atteso che i provvedimenti impugnati, nel motivare l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti, in ordine ai plurimi reati di cui all'art. 512 bis c.p., hanno esposto compiutamente le ragioni giuridicamente significative comportanti tale conclusione, senza incorrere in illogicità o vizi argomentativi rispetto al fine giustificativo del provvedimento. 2.1. In merito al primo motivo di ricorso, appare opportuno premettere che il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](capo del clan Scalisi radicato in Adrano), in relazione agli episodi di trasferimento fraudolento di valori aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.- di cui alle imputazioni provvisorie da D a S rispettivamente loro ascritte i in concorso tra loro e con terzi soggetti, sulla base di articolate argomentazioni. 2.1.1. In particolare, in merito al primo gruppo di imputazioni (da D a K, I bis e K bis), secondo il Tribunale non emergerebbero dagli esiti degli accertamenti patrimoniali, né dagli elementi di indagine raccolti, riscontri al presunto apporto economico fornito dal boss Scarvaglieri alle aziende dei Siverino, né tali riscontri si traggono dai colloqui del 7.5.2015 intercorsi tra lo Scarvaglieri e [OSCURATO:PERSONA], essendo insussistenti gli elementi idonei a comprovare l'ipotizzata commistione economica, né in termini di apporto finanziario proveniente dal boss detenuto, né tantomeno nei termini di una sua partecipazione alla gestione societaria; anzi, apparendo logico ritenere che lo Scarvaglieri, quando si lamentava di non poter chiedere un rendiconto dell'attività e dello stato delle sue finanze, si riferisse al nipote [OSCURATO:PERSONA], suo alter ego e gestore del patrimonio, anch'egli titolare di licenza e proprietario di camion, e non già ai Siverino.2.1.2. Quanto al secondo gruppo di imputazioni, poi, pur essendo emerso dagli esiti delle indagini, sia di natura patrimoniale, che dichiarativa e tecnica, che i soggetti intestatari delle quote societarie fossero dei meri prestanome dei Siverino e che la gestione sociale fosse interamente riconducibile ai Siverino, tuttavia, secondo il Tribunale del riesame difetterebbe nella fattispecie l'elemento soggettivo del dolo specifico del reato di cui all'art. 512 bis c.p., consistente nella finalità elusiva delle norme di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale; infatti, risulta mancante sia nelle conversazioni intercettate che nelle dichiarazioni dei collaboratori il fondato timore dei Siverino di incorrere in un procedimento di prevenzione patrimoniale, non potendo ritenersi che la generica consapevolezza della loro contiguità al clan Scalisi fosse idonea ad integrare il fondato timore di incorrere in un procedimento di prevenzione patrimoniale; nè d'altro canto emerge che, prima dell'esecuzione della misura cautelare oggetto del procedimento, i Siverino fossero a conoscenza dell'esistenza di un'indagine a loro carico per concorso esterno in associazione mafiosa e, comunque, il procedimento per reati tributari a carico degli stessi si è concluso con l'annullamento del decreto di sequestro preventivo e con l'assoluzione degli stessi. 2.2. La correttezza del descritto contesto motivazionale non risulta in alcun modo scalfita dalle censure sviluppate dal P.M. ricorrente. 2.2.1. All'uopo va premesso che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276199). In particolare, ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni, con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta (Sez. 2 , n. 19649 del 03/02/2021, Rv. 281423). Il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è configurabile, invero, anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n.2080 del 06/12/2018, Rv. 274963).2.2.2. Facendo corretta applicazione di tali principi il Tribunale ha rilevato in definitiva, con riguardo al primo gruppo di imputazioni, come non risulti, dagli elementi posti a fondamento della misura custodiale la difformità tra la titolarità formale e apparente e la titolarità di fatto delle imprese, non emergendo il contributo dello Scarvaglieri in concorso con i Siverino, fulcro del costrutto accusatorio, e segnatamente l'apporto economico dello Scarvaglieri o, comunque, la commistione patrimoniale tra quest'ultimo ed i Siverino in relazione alle aziende a costoro riferibili, tale da integrare le fattispecie in contestazione. 2.2.2.1. A fronte di tale valutazione, parte ricorrente ha sviluppato censure in relazione al fatto che il Tribunale avrebbe valorizzato gli elementi acquisiti solo per l'imputazione di concorso esterno di cui al capo A) e non piuttosto per le imputazioni di trasferimento fraudolento di valori, che non si presentano pertinenti alle ragioni di annullamento dell'ordinanza custodiale, essendo all'evidenza ben possibile che gli elementi indiziari possano essere idonei ad integrare un grave compendio per un'imputazione e non per altre. 2.2.2.2. In proposito, deve sottolinearsi che gli elementi indiziari concernenti le plurime imputazioni di cui al primo gruppo (da D a K, I bis e K bis), relative all'intestazione fittizia di quote di varie società a terzi da parte dei Siverino e di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto essere pertinenti a ciascuna delle ipotesi di reato di intestazione fittizia oggetto di contestazione, sulle quali specificamente il P.M. avrebbe dovuto argomentare anche in questa sede, laddove le deduzioni del ricorrenteicon il ricorso in esameisi presentano generiche e astratte, ossia prive di agganci in merito alle singole fattispecie, una volta tracciato un quadro argomentativo generale. 2.2.2.3. All'insuperabile genericità dell'impugnazione per tale aspetto- che ne sancisce già in sé l'inammissibilità - va aggiunto che le deduzioni della Procura ricorrente circa la commistione patrimoniale tra lo Scarvaglieri ed i Siverino emergenti dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, nonché dai colloqui del boss Scarvaglieri dal carcere (parte ricorrente cita espressamente il ruolo del nipote dello Scarvaglieri, [OSCURATO:PERSONA], di tramite tra il boss ed i Siverino con riguardo specifico, ad esempio, alla gestione dei voti dei dipendenti dei Siverino ovvero agli interventi sugli stessi), sono elementi che, al di là della loro genericità, non appaiono idonei, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, a comprovare l'ipotizzata commistione economica con i Siverino, né in termini di apporto finanziario proveniente dal boss detenuto, né tantonneno nei termini di una sua partecipazione alla gestione societaria. 2.2.2.4. Peraltro, le deduzioni di parte ricorrente volte a dare un'interpretazione diversa alle conversazioni dello Scarvaglieri dal carcere -e segnatamente al riferimento ai Siverino e non già al nipote [OSCURATO:PERSONA]- a prescindere dal rilevo che non si presentano dirimenti alla luce di tutto quanto già evidenziato, sono inammissibili, traducendosi in una lettura alternativa delle conversazioni in questione, confrontandosi solo apparentemente con l'incedere argomentativo dell'ordinanza impugnata. Invero, in materia di intercettazioni di conversazioni, più volte questa Corte ha affermato come costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/201, Rv. 268389). Manifesta illogicità od irragionevolezza non evincibile dall'iter argomentativo del provvedimento impugnato, che ha spiegato plausibilmente le ragioni del proprio convincimento circa il riferimento da parte dello Scarvaglieri al Calcagno, operante nel medesimo settore economico dei Siverino e non già a questi ultimi. Invero, come già evidenziato, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (in argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 2.2.3. Per quanto concerne, poi, il secondo gruppo di imputazioni di trasferimento fraudolento di valori (capi da N ad S) ed il secondo motivo di ricorso del P.M., neppure merita censure la valutazione del Tribunale che ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo dei reati di trasferimento fraudolento di valori. 2.2.3.1. Va premesso che il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) è caratterizzato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276199). 2.2.3.2. All'uopo il Tribunale del riesame ha richiamato copiosa giurisprudenza di questa Corte dalla quale può agevolmente evincersi come la dimostrazione di tale dolo specifico - nella specie relativo alla finalità di eludere le disposizioni di legge debba essere particolarmente rigorosa, non potendosi far coincidere con la generica consapevolezza di perpetrazione di condotte illecite, dovendosi, invece, rintracciare degli indici sintomatici in capo all'autore del reato di poter essere sottoposto ad un procedimento di prevenzione patrimoniale. Correttamente nel provvedimento impugnato è stato richiamato, in particolare, un indirizzo di questa Corte, con il quale è stato segnalato come il reato de quo prescinda dall'avvenuta adozione (o dalla pendenza del procedimento per l'emanazione) di misure di prevenzione patrimoniali, ma ciò non esclude che i concorrenti nel reato debbano avere consapevolezza della detta finalità, in quanto l'ampiezza e l'indeterminatezza dell'elemento oggettivo trova un limite nella indefettibile presenza del dolo specifico, da individuare nel momento selettivo della volontà diretta ad attuare la elusione(Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Rv. 250356). 2.2.3.3. In proposito, a fronte di una valutazione del Tribunale del riesame circa l'insussistenza di elementi ricavabili dagli atti idonei a dare univocamente conto della volontà dei Siverino di intestare fittiziamente a terzi le quote delle società di fatto ad essi riferibili, al fine di non incorrere in procedimenti di prevenzione patrimoniale, il P.M. ha sviluppato censure del tutto generiche circa il fatto che i Siverino siano stati ritenuti concorrenti esterni del clan Scalisi, ovvero lo stretto legame familiare degli stessi con lo Scarvaglieri e dunque la contiguità con gli Scalisi e la sottoposizione a misure cautelari per associazione per delinquere di stampo mafioso di soggetti loro vicini/soci occulti ([OSCURATO:PERSONA] e lo Scarvaglieri); od ancora citando il procedimento a carico dei predetti per reati tributari, elementi questi di fatto tutti considerati nel provvedimento impugnato e come accennato in premessa disattesi con motivazione logica e pertinente. Anche in relazione al motivo di ricorso in esame, dunque, il P.M. ricorrente non si confronta con l'iter argomentativo dei provvedimenti impugnati, individuando il dolo specifico in base ad elementi del tutto inconferenti e non sintomatici della detta finalità, sovrapponendo inammissibilmente la propria valutazione a quella del Tribunale del riesame e disancorando il percorso argomentativo sviluppato in ricorso da elementi specifici, tali da dare univocamente conto dell'elemento psicologico richiesto dalle ipotesi di reato in questione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 3.1. Con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico in merito all'imputazione di concorso esterno nell'associazione mafiosa degli Scalisi facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, va subito detto che non merita censure la valutazione del Tribunale del riesame che sulla base degli elementi acquisiti ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto in merito al reato ascrittogli al capo A), avendo fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, pure citati dal ricorrente, secondo cui in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. 3.1.1. Per quanto concerne specificamente l'imprenditore più volte questa Corte ha evidenziato come integri il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di colui che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6,n.32384 del 27/03/2019, Rv. 276474; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683). 3.2. Il Tribunale, senza incorrere in vizi motivazionali o di diritto, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo A). 3.2.1. All'uopo il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che le dichiarazioni dei collaboranti poste a fondamento dell'ordinanza impugnata danno convergentemente conto del ruolo di concorrente esterno dell'indagato nel clan Scalisi. 3.2.1.1. Invero, i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] (reggente del clan Scalisi e deputato alla raccolta delle estorsioni tra il 2010 e il 2012), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (intranei o vicini al clan Scalisi) hanno evidenziato che gli imprenditori Siverino, operanti nel settore dei trasporti, erano sotto la protezione del clan Laudani, operante ad Acireale e specificamente di [OSCURATO:PERSONA], ed anche del clan Scalisi, costola del clan Laudani, operante in Adrano e specificamente del capo [OSCURATO:PERSONA], la cui nipote (ossia [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA]) aveva sposato [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la protezione del clan si estrinsecava nel fatto che le imprese dei Siverino non venivano taglieggiate e gli stessi venivano aiutati nel recupero dei loro crediti (cf. dich. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), effettuando elargizioni spontanee alla famiglia Scalisi per il sostentamento dei detenuti (cfr. dichiarazioni del Rosano), ovvero versando spontaneamente parte dei proventi delle loro attività alla famiglia mafiosa e se necessario per le esigenze del gruppo versavano somme ulteriori rispetto a quelle abituali a richiesta del clan ([OSCURATO:PERSONA]); insomma dai Siverino si "prendevano soldi" (di [OSCURATO:PERSONA]). 3.2.1.2. Dalle propalazioni dei collaboratori, pertanto, emergono con adeguata convergenza la vicinanza dell'indagato al clan Scalisi, i vantaggi dallo stesso ottenuti da tale vicinanza ed il corrispettivo corrisposto al clan per i vantaggi ottenuti, ossia le elargizioni di denaro effettuate sistematicamente ed anche extra, all'occorrenza. Le dichiarazioni dei propalanti, peraltro, hanno trovato adeguato riscontro, altresì nel tenore confidenziale delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] dal carcere anche con [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.2. All'uopo del tutto generiche si presentano le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso circa la mancata valutazione del vaglio di credibilità soggettiva dei dichiaranti e di attendibilità intrinseca delle loro propalazioni. In proposito, l'ordinanza del riesame ha sintetizzato le dichiarazioni dei collaboranti poste a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, emessa dal G.i.p. in data 28.1.2021, provvedimento nel quale, appunto, sono state evidenziate le ragioni di attendibilità dei collaboranti, già positivamente valutati in altri procedimenti relativi al clan Scalisi di Adrano, ragioni queste all'evidenza condivise dal Tribunale che ha utilizzato le dichiarazioni dei suddetti collaboranti per motivare la gravità indiziaria a carico dell'indagato. 3.2.3. Nel contesto descritto infondate si presentano le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso relative alla inconfigurabilità nella fattispecie in esame del concorso esterno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] nel clan Scalisi, stante la genericità degli elementi caratterizzanti il rapporto sinallagmatico ossia i vantaggi ottenuti ed i pesi subiti dall'indagato essendo, in particolare, i vantaggi sovrapponibili a quelli che le organizzazioni mafiose garantiscono agli imprenditori vittima delle loro estorsioni. Sul punto deve subito osservarsi come non emerga dagli elementi indiziari acquisiti che i Siverino fossero sottoposti a taglieggiannento da parte del clan Laudani e Scalisi, anzi proprio per impedire ciò concordemente i collaboranti hanno riferito che esponenti di spicco, sia del clan Laudani ([OSCURATO:PERSONA]) che in sede locale del clan Scalisi di Adrano ([OSCURATO:PERSONA] e per suo conto [OSCURATO:PERSONA]) erano intervenuti per far sì che i Siverino fossero esclusi dalla lista dei taglieggiandi -taglieggiati. In cambio, le elargizioni effettuate dai Siverino in favore del clan Scalisi risultano, sulla base di quanto dichiarato dai collaboranti, costanti e "fidate" in favore delle famiglie dei detenuti o in quelle necessarie all'occorrenza in relazione alle esigenze del clan. Lo stabile contributo volontariamente fornito alle casse del clan da parte dei Siverino ha determinato all'evidenza l'incremento del patrimonio del sodalizio mafioso e, dunque, la realizzazione delle finalità e più in generale del programma dell'organizzazione mafiosa, nonché la conservazione ed il rafforzamento del suo potere criminale. All'uopo, non rileva contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la mancata indicazione da parte dei collaboranti degli importi precisi versati dai Siverino, essendo tali importi appunto volontari e traducendosi anche in una percentuale sugli introiti dell'attività imprenditoriale. 3.2.3.1. La circostanza, poi, secondo cui non emergerebbe dagli atti che i Siverino abbiano assunto in relazione agli esborsi forniti al clan Scalisi una "posizione imprenditoriale dominante", secondo quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla configurabilità del concorso esterno dell'imprenditore nel sodalizio mafioso, non appare dirimente, essendo piuttosto rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie di reato in esame la tranquillità personale ed economica (arg. ex Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Rv. 260940) assicurata ai Siverino dalla costante consegna di somme di denaro, tranquillità questa che ha consentito agli stessi di consolidare il proprio ruolo imprenditoriale e di espanderlo progressivamente. All'uopo può dunque affermarsi il principio, secondo cui ben può integrare la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, pur restando al di fuori del sodalizio criminale, assicura allo stesso, nell'arco di un significativo arco temporale, la costante e volontaria consegna di somme di denaro, in cambio della protezione assicuratagli da "interventi" estorsivi del clan stesso e del supporto prestato nelle attività imprenditoriali (es. recupero crediti dai morosi). 3.3. Manifestamente infondato, infine, si presenta il quarto motivo di ricorso in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti dell'indagato, sviluppando il ricorrente censure generiche ed in fatto, laddove l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. 3.3.1. Il Tribunale del riesame, invero, con motivazione logica immune da censure ha richiamato innanzitutto un indirizzo di questa Corte del tutto condivisibile, con il quale è stato affermato il principio, secondo cui in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Rv. 272900). 3.3.1.1.Facendo corretta applicazione di tali principi il Tribunale ha messo innanzitutto in risalto che la condotta attribuita ai Siverino si colloca anche in arco temporale recente, come desumibile dalle dichiarazioni di Giarrizzo, che ha riportato anche ad un'epoca successiva al 2017 le proprie conoscenze sulla contiguità dei Siverino al clan Scalisi, riferendo specificamente di un episodio risalente al 2019 comprovante la persistente contiguità, a quella data, dei Siverino alla famiglia mafiosa ([OSCURATO:PERSONA] - ha raccontato il Giarrizzo- gli aveva chiesto di accompagnare [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro con degli imprenditori dei quali il Siverino era creditore, in modo da palesare la sua appartenenza alla famiglia mafiosa e, poiché durante l'incontro era sorta una contestazione sul credito, era intervenuto "il vetraio" -soprannome di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di vertice del gruppo del clan Laudani di Acireale- per dirimere la diatriba). Inoltre, ha messo in risalto la gravità della condotta serbata dagli stessi Siverino, perché orientata al mantenimento in vita di una pericolosa associazione mafiosa, insistente sul territorio siciliano, caratterizzata da particolare allarme sociale, anche perché la stabilità della stessa nel rilevante arco temporale indicato ne esclude l'occasionalità e la proietta nel futuro, in assenza di elementi che denotino una interruzione dell'apporto fornito dagli imprenditori al clan. 3.3.1.2. In relazione sempre alla permanenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa il Tribunale ha, poi, specificamente considerato la circostanza relativa al trasferimento dei Siverino e della propria famiglia nel 2018 nel veronese, ritenendola senza illogicità non particolarmente significativa, "trattandosi di un momento di vita che non pare aver comportato una recisione dei rapporti con l'ambiente nel quale è maturata la condotta illecita, come desumibile dal fatto che le nuove società hanno quasi tutte sede legale in Sicilia e in diversi casi, i soci formali risultano essere soggetti a vario titolo correlati al contesto criminale di riferimento in quanto gravitanti nell'orbita del clan Scalisi e di [OSCURATO:PERSONA], alter ego di [OSCURATO:PERSONA]". In proposito, il collaborante Giarrizzo ha evidenziato che con il trasferimento a Verona, [OSCURATO:PERSONA] era divenuto "trasparente", cioè era scomparso dal territorio di Adrano ed aveva sposato lì i propri affari, occupandosi di gasolio, attività seguita dal Calcagno, elemento questo ritenuto comprovante la persistenza e la continuità dei collegamenti dei Siverino con il clan Scalisi. 3.3.1.3. A fronte di tali elementi, del tutto generiche si presentano le deduzioni del ricorrente che in sostanza ha messo in risalto l'allontanamento dal clan in dipendenza del suo trasferimento nel veronese nel 2018, deduzione questa ritenuta, come evidenziato, non particolarmente significativa, alla luce delle ulteriori emergenze acquisite. Quanto alla deduzione circa la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del Giarrizzo, si osserva che tale doglianza non si confronta con il dato che le nuove società costituite all'esito del trasferimento al nord avevano sede in Sicilia, con soci gravitanti nel sodalizio degli Scalisi, a comprova del perdurante collegamento dei Siverino con il clan. 4. In definitiva, alla luce di quant