CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronuncia di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SABBATINO Luigi ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confer- mava la decisione del Tribunale di Noia che lo aveva riconosciuto re- sponsabile dei reati ascritti concernenti la sottrazione di energia elettrica e di acqua potabile dai rispettivi servizi di erogazione pubblica e privata e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti contestate e ritenuta la continua- zione e la recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 800 di multa. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non improntata al minimo edittale e l'applicazione della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione propo- sto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difen- sore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legit- timità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Cor- te di Cassazione. 3.1 Peraltro pure a volere riconoscere il potere del giudice di legit- timità di rilevare di ufficio la illegalità della pena pure in presenza di ri- corso personale, a fronte del costituirsi del rapporto processuale (sez.5, n.8899 del 19 Gennaio 2021, Rv.280538) il ricorso si presenta nondi- meno manifestamente infondato in quanto, sebbene i giudici di merito siano incorsi in un errore nel giudizio di comparazione di circostanze di segno opposto, non si verte in ipotesi di pena illegale che si realizza sol- tanto quando la stessa non corrisponde, per specie ovvero per quantità, in eccesso o in difetto, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema san- zionatorio delineato dal codice penale, da cui l'affermazione, costante nella giurisprudenza di legittimità, della generale irrilevanza degli errori relativi ai vari passaggi interni, attraverso i quali si giunge a tale risulta- to (sez.6, n.28031 del 27 Aprile 2021, Rv.282104). 4. Aderendo a tale consolidato principio espresso dalla Suprema Corte anche a sezioni unite (n.33040 del 26 Febbraio 2015, Jazouli, Rv.264205; n.40986 del 19 Luglio 2018. P., Rv.273934), deve conclu- dersi che, sebbene determinata attraverso un erroneo procedimento di bilanciamento delle circostanze contestate e ritenute, la pena applicata al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è illegale non risulta illegale, risultando coerente con quella prevista dalla legge in relazione al reato contestato, sia per specie che per quantità. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° Marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tFrancesco Maria Ciampi_3 Uz.) C ) , 4uAl-i- ' I e ek-Q_ t ceìU_A.AL;) So