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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38621/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

A [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso quella con cui il medesimo ufficio giudiziario, il 30 giugno 2021, ha disatteso la richiesta di restituzione degli orologi sequestrati il 10 maggio 2010 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente marito e figlio della Bianco.

Ha, a tal fine, rilevato che, all'esito del giudizio di merito, quei beni sono stati confiscati perché ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e che la Bianco si è limitata a dedurre, senza in alcun modo provare la fondatezza di quanto asserito, di esserne proprietaria.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto la richiesta di restituzione degli orologi senza considerare che il loro sequestro, disposto di iniziativa dalla Polizia giudiziaria, non è mai stato convalidato.

Eccepisce, ulteriormente, che la confisca dei beni già in sequestro e nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] non può essere riferita, in assenza di specificazione alcuna, ai quei determinati oggetti, dei quali ella è proprietaria, avendoli acquistati con i proventi della propria attività lavorativa lecita.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Il giudice dell'esecuzione ha, invero, chiarito, in termini alieni da qualsivoglia frattura razionale e coerenti con le evidenze disponibili, che i beni dei quali [OSCURATO:PERSONA] invoca la restituzione, sequestrati presso la sua abitazione in esito alla perquisizione effettuata il 10 maggio 2010 e ritenuti nella disponibilità del marito e del figlio, devono intendersi ricompresi nella confisca disposta all'esito del giudizio promosso nei confronti del secondo.

Tanto vale, in primo luogo, a sterilizzare le censure che la ricorrente rivolge alla ritualità del sequestro, ovvero alla fase cautelare del procedimento, superata dalla successiva adozione del provvedimento ablatorio del quale è stata chiesta, con incidente di esecuzione, la revoca. [OSCURATO:PERSONA], che non ha partecipato al giudizio di cognizione svolto a carico del marito e del figlio — suggellato dalla loro condanna alla pena, rispettivamente, di dodici anni e nove mesi di reclusione e dieci anni e tre mesi di reclusione — è, dunque, legittimata, quale terza interessata, a chiedere, nelle forme previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che, accertata la sua titolarità del bene, questo le venga restituito, previa revoca della disposta confisca (in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità, vedi, tra le altre, Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163 - 01; Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011, dep. 2012, Lonati, Rv. 251845 - 01).

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'introdurre l'incidente di esecuzione e, quindi, nel proporre opposizione e, infine, ricorso per cassazione, ha sostenuto di essere proprietaria dei beni rinvenuti presso l'abitazione familiare senza in alcun modo confortare tale assunto sul piano probatorio e si è limitata ad evocare, in termini parimenti generici, che la propria capacità economico-reddituale le aveva consentito di acquistarli, all'uopo destinando risorse di fonte lecita: affermazione, questa, che appare priva di qualsivoglia rilevanza, in questa sede, perché non accompagnata, come già osservato dalla Corte di appello nell'ordinanza del 30 giugno 2021, dalla documentata indicazione di tipologia e consistenza degli oggetti de quibus agitur, del tempo di acquisto, del valore, della proporzione tra gli investimenti effettuati, il suo reddito ed il suo residuo patrimonio.

Nel contesto così delineato, tangibile appare la fragilità dei rilievi sottesi all'impugnazione, del tutto inidonei ad evidenziare, nel provvedimento impugnato, il segnalato deficit di legittimità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso quella con cui il medesimo ufficio giudiziario, il 30 giugno 2021, ha disatteso la richiesta di restituzione degli orologi sequestrati il 10 maggio 2010 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente marito e figlio della Bianco. Ha, a tal fine, rilevato che, all'esito del giudizio di merito, quei beni sono stati confiscati perché ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e che la Bianco si è limitata a dedurre, senza in alcun modo provare la fondatezza di quanto asserito, di esserne proprietaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto la richiesta di restituzione degli orologi senza considerare che il loro sequestro, disposto di iniziativa dalla Polizia giudiziaria, non è mai stato convalidato. Eccepisce, ulteriormente, che la confisca dei beni già in sequestro e nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] non può essere riferita, in assenza di specificazione alcuna, ai quei determinati oggetti, dei quali ella è proprietaria, avendoli acquistati con i proventi della propria attività lavorativa lecita. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Il giudice dell'esecuzione ha, invero, chiarito, in termini alieni da qualsivoglia frattura razionale e coerenti con le evidenze disponibili, che i beni dei quali [OSCURATO:PERSONA] invoca la restituzione, sequestrati presso la sua abitazione in esito alla perquisizione effettuata il 10 maggio 2010 e ritenuti nella disponibilità del marito e del figlio, devono intendersi ricompresi nella confisca disposta all'esito del giudizio promosso nei confronti del secondo. Tanto vale, in primo luogo, a sterilizzare le censure che la ricorrente rivolge alla ritualità del sequestro, ovvero alla fase cautelare del procedimento, superata dalla successiva adozione del provvedimento ablatorio del quale è stata chiesta, con incidente di esecuzione, la revoca. [OSCURATO:PERSONA], che non ha partecipato al giudizio di cognizione svolto a carico del marito e del figlio — suggellato dalla loro condanna alla pena, rispettivamente, di dodici anni e nove mesi di reclusione e dieci anni e tre mesi di reclusione — è, dunque, legittimata, quale terza interessata, a chiedere, nelle forme previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che, accertata la sua titolarità del bene, questo le venga restituito, previa revoca della disposta confisca (in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità, vedi, tra le altre, Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163 - 01; Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011, dep. 2012, Lonati, Rv. 251845 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'introdurre l'incidente di esecuzione e, quindi, nel proporre opposizione e, infine, ricorso per cassazione, ha sostenuto di essere proprietaria dei beni rinvenuti presso l'abitazione familiare senza in alcun modo confortare tale assunto sul piano probatorio e si è limitata ad evocare, in termini parimenti generici, che la propria capacità economico-reddituale le aveva consentito di acquistarli, all'uopo destinando risorse di fonte lecita: affermazione, questa, che appare priva di qualsivoglia rilevanza, in questa sede, perché non accompagnata, come già osservato dalla Corte di appello nell'ordinanza del 30 giugno 2021, dalla documentata indicazione di tipologia e consistenza degli oggetti de quibus agitur, del tempo di acquisto, del valore, della proporzione tra gli investimenti effettuati, il suo reddito ed il suo residuo patrimonio. Nel contesto così delineato, tangibile appare la fragilità dei rilievi sottesi all'impugnazione, del tutto inidonei ad evidenziare, nel provvedimento impugnato, il segnalato deficit di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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