CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 24799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26658-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] 677, presso lo studio dell’ A vvocato Ernesto RAMPINI , che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ZATTINI, giusta procura notarile del 14 dicembre 2018, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della [OSCURATO:PERSONA] e nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, v ia delle Fornaci 38 , presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]ALBERICI, che la rappresenta e difende ; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Mandato c.d. “card” o di rappresentanza R.G.N.26658/2020 Cron. Rep. Ud.19/04/2023 Adunanza camerale -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 451 /20 20 del Tribunale di Roma , depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 451/20, del 9 gennaio 2020, del Tribunale di Roma, che –accogliendo il gravame esperito dalla società EUI Limited (d’ora in poi, “EUI”) avverso la sentenza n. 36836/16, del Giudice di pace di Roma – ha dichiarato improponibile la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “Unipolsai”), costituitasi in giudizio in persona della mandataria [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Admiral”), o meglio, per essa, della società EUI, rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di essersi resa cessionaria del credito risarcitorio – per danni alle cose – vantato da tale [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un sinistro stradale verificatosi nella Capitale il 25 febbraio 2014 e coinvolgente, oltre alla vettura di proprietà della Mirra, un motoveicolo appartenente e condotto, nell’occasione , dal Blancato. La società Autopint, nella qualità –appunto –di cessionaria di tale credito, conveniva in giudizio il Blancato e la società Unipolsai, assicuratrice per la “RCA” del veicolo di proprietà del primo, agendo a norma dell’art. 148 cod. assicurazioni. Costituitosi in giudizio il Blancato, nonché –tardivamente – la società EUI (nella già indicata qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della società Admiral, assicuratrice dell’auto della Mirra, ma anche titolare di mandato di rappresentanza della società Unipol), il giudice di prime cure dichiarava, con ordinanza, la carenza di capacità processuale della società EUI, in difetto di prova della delega ricevuta da Admiral. Decidendo, successivamente, la controversia nel merito, il giudice di prime cure –nel confermare la statuizione adottata con ordinanza –accoglieva la domanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. Esperito gravame da EUI, il giudice di appello, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellante (sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] sul presupposto che EUI era stata estromessa dal giudizio), accoglieva l’impugnazione, dichiarando l’improponibilità della domanda risarcitoria per non avere la Mirra consentito l’ispezione peritale del veicolo danneggiato. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base –come detto –di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. Ritiene la ricorrente che, al contrario diquanto correttamente statuito in primo grado, il giudice di appello abbia fatto erronea applicazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., non rilevando il mancato rispetto del termine perentorio –assegnato dal Giudice di pace – per il deposito dell’atto di conferimento dei poteri, da parte della società EUI, avendo essa ottemperato soltanto il 5 luglio 2016, ovvero dopo oltre quattro mesi dalla scadenza del termine all’uopo assegnato per depositare note illustrative e fissato per il 5 marzo 2016. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 148, comma 1, n. 3), cod. assicurazioni. La ricorrente contesta l’affermata improponibilità della domanda risarcitoria, fondata sull’assunto che la proprietaria del veicolo incidentato non avrebbe consentito l’accertamento peritale del danno, fatto, questo, che la sentenza impugnata assume non essere stato neppure contestato in giudizio dall’attrice. Orbene, secondo la ricorrente, entrambi tali circostanze non corrisponderebbero al vero, atteso che tanto la Mirra quanto [OSCURATO:SOCIETA] ebbero a rivolgere le loro richieste risarcitorie esclusivamente verso Unipolsai, optando, così, per la procedura risarcitoria ordinaria, in luogo del “risarcimento diretto” ex art. 149 cod. assicurazioni. La società EUI, in assenza di richiesta di risarcimento diretto, non aveva, pertanto, alcun titolo per arrogarsi il diritto di procedere alla gestione della procedura risarcitoriaai sensi della disposizione da ultimo richiamata, né sarebbe ammissibile – in quanto non previsto dalla vigente normativa – che Unipolsai potesse richiedere ad Admiral, e per essa a EUi,di poter gestire per proprio conto la procedura risarcitoria “ordinaria”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, EUI, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasto solo intimato il Blancato 6. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 8. La ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Il ricorso va rigettato . 9.1. Il primo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. 9.1.1. Nella prospettazione della ricorrente, rilevato “ex officio”, dal giudice di prime cure, un possibile difetto di “legittimatio ad processum” – e non di legittimazione ad agire, come afferma erroneamente la controricorrente –in capo ad EUI, per non aver essa fornito prova di essere la “rappresentante per la gestione sinistri in Italia della [OSCURATO:PERSONA]” (a sua volta, società mandataria della convenuta Unipolsai), il medesimo giudicanteavrebbe assegnato – con ordinanza del 12 aprile 2016 – un termine perentorio, a norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per il deposito della documentazione comprovante il possesso effettivo di tale potere di rappresentanza. Tuttavia, la società [OSCURATO:SOCIETA]– che pure, in calce al ricorso, preannunciava il deposito di tale ordinanza indicandola come produzione n. 3 – non solo non ha provveduto in tal senso (con ciò violando pure l’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., visto che il fascicolo del giudizio di legittimità si compone, come da indice dello stesso, solo di quattro documenti, tra i quali non figura la predetta ordinanza), maomette anche di riprodurne, nel proprio ricorso,il contenuto. Risulta, in questo modo, violato l’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo l’odierna ricorrente provveduto ad assolvere quell’onere di “puntuale indicazione” del documento (o atto) su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto da tale norma, pur nell’interpretazione “non formalistica” che di essa –in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte –s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. E comunque, lo si nota aggiuntivamente, risulta sussistente anche improcedibilità ai sensi del citato n. 4) del secondo comma dell’art. 369 cod.proc. c iv . 9.2. Il secondo motivo di ricorso, invece, non è fondato. 9.2.1. In disparte, infatti, il rilievo che il motivo – anche in questo caso – evoca una serie di risultanze processuali senza rispettare l’art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc. civ. (in ogni caso, sollecitandone una valutazione preclusa in questa sede di legittimità, trattandosi di circostanze fattuali), il che renderebbe inammissibile il motivo, è errata l’affermazione della ricorrente secondo cui la società EUI non avrebbe avuto alcun titolo per arrogarsi il diritto di procedere alla gestione della procedura risarcitoria. Sul punto, infatti, deve ribadirsi come “questa Corte abbia già ritenuto ammissibile, nell’ambito di un giudizio risarcitorio per danni da sinistro stradale, la costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo” (Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2018, n. 20383, Rv. 650295-01), affermando, più in generale, “l’ammissibilità del cd. «mandato card» o «di rappresentanza»” (cfr. Cass. sez. 3, sent. 11 ottobre 2016, n. 20408, non massimata), “in forza del quale l’assicuratoredel danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro” (così Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2019, n. 10816). In simili casi, dunque, la compagnia assicurativa mandataria, “agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio”, sicché “le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante”, ragion per cui, anche quando il danneggiato opti per la procedura “ordinaria” ex art. 148 cod. assicurazioni (e non per quella“diretta”, di cui al successivo art. 149), deve escludersi che “la costituzione nel processo della mandataria pregiudichi il diritto del danneggiato, come individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009, di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato” (così Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31965, non massimata). La società EUI, dunque, aveva pieno titolo per richiedere la messa a disposizione del veicolo incidentato. 10. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto postea carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 11. In ragione del rigettodel ricorso, sussiste, a carico de l l a ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l a rifondere, alla società E UI Limited, le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello