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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12317/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso sulla affermazione di responsabilità è genericamente proposto per questioni di fatto involgenti la valutazione probatoria ( v. pg. 3 e 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla applicazione della continuazione è inammissibile in quanto la relativa questione non è stata devoluta in appello; Ritenuto, ancora, che il terzo motivo sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto.

Ritenuto, infine, che il quarto motivo sulla condanna al risarcimento del danno è del tutto generico fondandosi sulla pretesa fondatezza dei precedenti motivi e sull'assenza di danno.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id nte iclstaor6 [OSCURATO:PERSONA] DEA% +.N CA!*, FTA 0_4__AP 22____

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso sulla affermazione di responsabilità è genericamente proposto per questioni di fatto involgenti la valutazione probatoria ( v. pg. 3 e 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla applicazione della continuazione è inammissibile in quanto la relativa questione non è stata devoluta in appello; Ritenuto, ancora, che il terzo motivo sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Ritenuto, infine, che il quarto motivo sulla condanna al risarcimento del danno è del tutto generico fondandosi sulla pretesa fondatezza dei precedenti motivi e sull'assenza di danno. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id nte iclstaor6 [OSCURATO:PERSONA] DEA% +.N CA!*, FTA 0_4__AP 22____
Sentenza Cassazione n. 12317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris