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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 agosto 2026

Cassazione n. 24780/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell’interno [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara n. 517/2025 depositatail 30/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Il ricorso riguarda la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] di pace di Ferraraha respinto il ricorso contro del decreto di espulsione emesso nei confrontiNumero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026del ricorrente cittadino albanese nato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Prefetto di Ferrarain data 16.06.2025 e notificato in pari data, con cui si lamentaval’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 19 c. 2 lett d) bisdel d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 19 c. 1.1 del decreto medesimo edell’art. 8 CEDU e veniva richiesta la sospensione del provvedimento.2.- Contro detta sentenza il ricorrente ha proposto due motivi dicassazione. [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara e il Ministero dell’interno sono rimastiintimati.4. - E’ stata formulata una proposta di definizione del giudizio a normadell’art. 380-bis c.p.c.

La difesa di parte ricorrente ha chiesto la decisionedepositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - La proposta di definizione anticipata ha il tenore che segue.«- Rilevato che: - il Giudice di Pace di Ferrara, con sentenza del30.09.2025, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emessonei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] Besmir, proveniente dall’Albania; - avversotale sentenza, il predetto [OSCURATO:PERSONA] Besmir ha proposto ricorso percassazione deducendo due motivi di impugnazione; - L’AvvocaturaGenerale dello Stato ha depositato mero atto di costituzione solo per ilMinistero dell’Interno.

Considerato che: - il ricorso risulta depositato indata 27/11/2025 ma non risulta in atti il deposito della RDAC della notificadel ricorso, quale prova dell’avvenuta notifica dello stesso alla contropartee non vi è altresì prova di eventuali valide ragioni d’impedimento dellatempestiva notificazione; non risulta, inoltre, prova dell’avvenuta notificaalla Prefettura di Ferrara presso il suo ufficio.Ritenuto che: - il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quantonon vi è prova dell’avvenuta notifica del ricorso, adempimento che èpreordinato alla corretta instaurazione del giudizio per cassazione ai sensidell’art. 369 c.p.c;Numero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026- l’art. 369 c.p.c. prescrive inoltre che il ricorso sia depositato nel terminedi venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto;- il ricorso risulta quindi improcedibile, in quanto, in difetto dellaproduzione dell’atto presupposto (la notifica del ricorso), non è possibileverificare la tempestività del deposito dello stesso, ai sensi dell’art.369citato; propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ.»2.- La proposta va condivisa.2.1- Nella propria istanza di decisione il ricorrente richiama il principio distrumentalità delle forme, ribadito nell’ordinanza n. 27677/2024 della ISez. civ. Cass. che, richiamando gli artt. 156 e 157 c.p.c., considera ilraggiungimento dello scopo dell’atto prova sufficiente per la suaregolarità, e vede nella costituzione della parte ricevente un implicitoriconoscimento della validità della notifica.

Pertanto, nella specie, lacostituzione della Prefettura di Ferrara, per mezzo del Ministerodell’Interno avrebbe sanato il mancato deposito della RDAC della notificadel ricorso, quale prova dell’avvenuta notifica dello stesso alla controparte,avendo la notifica via PEC comunque raggiunto il suo scopo, garantendo ildiritto di difesa di parte resistente.

Il Ministero dell’interno depositava,infatti, in data 11.12.2025 memoria ove chiedeva alla S.C. di poterpartecipare alla discussione della causa, non essendosi costituito neitermini di legge, pur specificando che il ricorso era stato notificato daparte ricorrente.2.3- L’argomento della difesa del ricorrente non può essere condiviso,poiché non coglie il senso della ragione di improcedibilità, che non attienealla prova della regolare instaurazione del contraddittorio, ma allatempestività dell’impugnazione.Come da ultimo ribadito da Cass. sent. n. 1389/2026, «In questamateria non può applicarsi il principio di non contestazione, atteso che sitratta di un incombente diretto a verificare la formazione del giudicato,Numero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026che ha valenza pubblicistica ed in quanto tale costituisce materia sottrattaalla disponibilità delle parti (cfr. Cass, n. 20883/2015; Cass. n.15832/2021).

Il difetto di procedibilità deve essere rilevato d’ufficio, e nonpuò essere sanato dalla mancata contestazione ad opera della partecontroricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di unaparte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo(cfr. Cass., SU, n. 9005/ 2009; Cass., SU, n. 10648/ 2017; Cass. nn.17014, 19475 e 27313 del 2024), sicché nessun valore può assumere, alfine di escluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione diun’altra parte»; nella sentenza, peraltro, la Corte ha chiarito che«L'improcedibilità … non è una variante dell'inammissibilità, ma lasanzione per un comportamento contrario ad una regola d'accesso che illegislatore ha ritenuto appropriata al tipo di processo; di conseguenza,inammissibilità e improcedibilità si differenziano anche quanto all’ordinecronologico in cui devono rilevarsi, posto che per giurisprudenza costanteil controllo di procedibilità precede quello sulla ammissibilità (Cass. sez.un. n. 9004 del 2009; Cass. n. 1295 del 2018; Cass. n. 20883 del 2015)»;che questa impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte EDUin materia (v.

Patricolo e altri c.

Italia -24 maggio 2024) e che i terminiperentori nel processo civile non costituiscono un vacuo formalismo, masono diretti ad attuare il principio della ragionevole durata del processo, dimatrice costituzionale (art. 111 Cost.): «Il legislatore, ove riconosca lasussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che negiustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà edi poteri processuali limitazioni temporali immutabili ed irreversibili; itermini perentori tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza digiustizia relativa alla celerità e alla speditezza dei processi, ancheun'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante ilcontemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa, nonché laNumero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026certezza del giudicato.

L'art. 369 c.p.c. nella parte che qui interessa,risponde alla esigenza di consentire la verifica sull'eventuale formazionedel giudicato e di consentirla in tempi prestabiliti, anche al fine di avviareil processo ad una rapida definizione in rito.»2.4- Perciò non c’è ragione di discostarsi da un orientamentoconsolidato sin da Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, che hannorimarcato come «la mancata produzione, nei termini, della sentenzaimpugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) dellatempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensiveche, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili.

Sitratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, diintuitiva utilità per attivare il compito del giudice con il fine di perveniresollecitamente alla formazione del giudicato (...).

L’improcedibilità, infatti,a differenza di quanto previsto in altre ‘situazioni procedurali’, trova la suaragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamentoomissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo.

Èstato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso algiudice, se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimentiin una non ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr., per unaapplicazione di quest'ultimo principio SU n. 1238/05).

La selezione delleimpugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i terminifissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati,salvo che i termini stessi (e gli adempimenti prescritti) risultinoinsignificanti. […].” (Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, inmotivazione pagg.10-11)»; e precisato che non è possibile «applicare lasanzione dell'improcedibilità allorquando il documento mancante sia nelladisponibilità del giudice per opera della controparte o perché ladocumentazione sia stata acquisita mediante l'istanza di trasmissione delfascicolo d'ufficio.

In tal caso le ragioni della tempestiva conoscenza, cheavevano sorretto la lettura rigorista, cedono alla verifica di ragionevolezzaNumero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, che ècostituita dal divieto di accesso al giudice», il che si ricorda anche infunzione dell’ulteriore considerazione che, nella specie, la parte resistente– costituitasi comunque tardivamente – nulla riferisce circa la data dinotifica del ricorso.5. – Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.5.1- Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta aisensi dell’art. 380 bis c.p.c. ultimo comma a seguito di proposta diinammissibilità a firma del Consigliere delegato dal Presidente dellasezione, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta,deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c., cometestualmente previsto dall’art. 380 bis ultimo comma («Se entro il termineindicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procedeai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformitàalla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»).

L’art. 96terzo comma, a sua volta, così dispone: «In ogni caso, quando pronunciasulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresìcondannare la parte soccombente al pagamento, a favore dellacontroparte, di una somma equitativamente determinata».

Il quartocomma aggiunge: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, ilgiudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e nonsuperiore ad euro 5.000».Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta di unadisposizione (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto dispostodall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene,nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazionelegale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza deipresupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamenteNumero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di unaulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superioread euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa lalocuzione «altresì»).

In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso delprocesso, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale)»(Cass. Sez.

Un. n.27433/2023, in motivazione).In questo caso, nessuna statuizione va assunta sulle spese essendo laparte resistente rimasta intimata, perciò il ricorrente va condannato alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende, ex art. 96 quarto comma c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto; condanna laparte ricorrente al pagamento, della somma di euro 500,00 in favoredella Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 2.7.2026.Il PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell’interno [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara n. 517/2025 depositatail 30/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Il ricorso riguarda la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] di pace di Ferraraha respinto il ricorso contro del decreto di espulsione emesso nei confrontiNumero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026del ricorrente cittadino albanese nato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Prefetto di Ferrarain data 16.06.2025 e notificato in pari data, con cui si lamentaval’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 19 c. 2 lett d) bisdel d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 19 c. 1.1 del decreto medesimo edell’art. 8 CEDU e veniva richiesta la sospensione del provvedimento.2.- Contro detta sentenza il ricorrente ha proposto due motivi dicassazione. [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara e il Ministero dell’interno sono rimastiintimati.4. - E’ stata formulata una proposta di definizione del giudizio a normadell’art. 380-bis c.p.c. La difesa di parte ricorrente ha chiesto la decisionedepositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - La proposta di definizione anticipata ha il tenore che segue.«- Rilevato che: - il Giudice di Pace di Ferrara, con sentenza del30.09.2025, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emessonei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] Besmir, proveniente dall’Albania; - avversotale sentenza, il predetto [OSCURATO:PERSONA] Besmir ha proposto ricorso percassazione deducendo due motivi di impugnazione; - L’AvvocaturaGenerale dello Stato ha depositato mero atto di costituzione solo per ilMinistero dell’Interno. Considerato che: - il ricorso risulta depositato indata 27/11/2025 ma non risulta in atti il deposito della RDAC della notificadel ricorso, quale prova dell’avvenuta notifica dello stesso alla contropartee non vi è altresì prova di eventuali valide ragioni d’impedimento dellatempestiva notificazione; non risulta, inoltre, prova dell’avvenuta notificaalla Prefettura di Ferrara presso il suo ufficio.Ritenuto che: - il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quantonon vi è prova dell’avvenuta notifica del ricorso, adempimento che èpreordinato alla corretta instaurazione del giudizio per cassazione ai sensidell’art. 369 c.p.c;Numero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026- l’art. 369 c.p.c. prescrive inoltre che il ricorso sia depositato nel terminedi venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto;- il ricorso risulta quindi improcedibile, in quanto, in difetto dellaproduzione dell’atto presupposto (la notifica del ricorso), non è possibileverificare la tempestività del deposito dello stesso, ai sensi dell’art.369citato; propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ.»2.- La proposta va condivisa.2.1- Nella propria istanza di decisione il ricorrente richiama il principio distrumentalità delle forme, ribadito nell’ordinanza n. 27677/2024 della ISez. civ. Cass. che, richiamando gli artt. 156 e 157 c.p.c., considera ilraggiungimento dello scopo dell’atto prova sufficiente per la suaregolarità, e vede nella costituzione della parte ricevente un implicitoriconoscimento della validità della notifica. Pertanto, nella specie, lacostituzione della Prefettura di Ferrara, per mezzo del Ministerodell’Interno avrebbe sanato il mancato deposito della RDAC della notificadel ricorso, quale prova dell’avvenuta notifica dello stesso alla controparte,avendo la notifica via PEC comunque raggiunto il suo scopo, garantendo ildiritto di difesa di parte resistente. Il Ministero dell’interno depositava,infatti, in data 11.12.2025 memoria ove chiedeva alla S.C. di poterpartecipare alla discussione della causa, non essendosi costituito neitermini di legge, pur specificando che il ricorso era stato notificato daparte ricorrente.2.3- L’argomento della difesa del ricorrente non può essere condiviso,poiché non coglie il senso della ragione di improcedibilità, che non attienealla prova della regolare instaurazione del contraddittorio, ma allatempestività dell’impugnazione.Come da ultimo ribadito da Cass. sent. n. 1389/2026, «In questamateria non può applicarsi il principio di non contestazione, atteso che sitratta di un incombente diretto a verificare la formazione del giudicato,Numero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026che ha valenza pubblicistica ed in quanto tale costituisce materia sottrattaalla disponibilità delle parti (cfr. Cass, n. 20883/2015; Cass. n.15832/2021). Il difetto di procedibilità deve essere rilevato d’ufficio, e nonpuò essere sanato dalla mancata contestazione ad opera della partecontroricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di unaparte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo(cfr. Cass., SU, n. 9005/ 2009; Cass., SU, n. 10648/ 2017; Cass. nn.17014, 19475 e 27313 del 2024), sicché nessun valore può assumere, alfine di escluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione diun’altra parte»; nella sentenza, peraltro, la Corte ha chiarito che«L'improcedibilità … non è una variante dell'inammissibilità, ma lasanzione per un comportamento contrario ad una regola d'accesso che illegislatore ha ritenuto appropriata al tipo di processo; di conseguenza,inammissibilità e improcedibilità si differenziano anche quanto all’ordinecronologico in cui devono rilevarsi, posto che per giurisprudenza costanteil controllo di procedibilità precede quello sulla ammissibilità (Cass. sez.un. n. 9004 del 2009; Cass. n. 1295 del 2018; Cass. n. 20883 del 2015)»;che questa impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte EDUin materia (v. Patricolo e altri c. Italia -24 maggio 2024) e che i terminiperentori nel processo civile non costituiscono un vacuo formalismo, masono diretti ad attuare il principio della ragionevole durata del processo, dimatrice costituzionale (art. 111 Cost.): «Il legislatore, ove riconosca lasussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che negiustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà edi poteri processuali limitazioni temporali immutabili ed irreversibili; itermini perentori tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza digiustizia relativa alla celerità e alla speditezza dei processi, ancheun'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante ilcontemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa, nonché laNumero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026certezza del giudicato. L'art. 369 c.p.c. nella parte che qui interessa,risponde alla esigenza di consentire la verifica sull'eventuale formazionedel giudicato e di consentirla in tempi prestabiliti, anche al fine di avviareil processo ad una rapida definizione in rito.»2.4- Perciò non c’è ragione di discostarsi da un orientamentoconsolidato sin da Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, che hannorimarcato come «la mancata produzione, nei termini, della sentenzaimpugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) dellatempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensiveche, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Sitratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, diintuitiva utilità per attivare il compito del giudice con il fine di perveniresollecitamente alla formazione del giudicato (...). L’improcedibilità, infatti,a differenza di quanto previsto in altre ‘situazioni procedurali’, trova la suaragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamentoomissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. Èstato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso algiudice, se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimentiin una non ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr., per unaapplicazione di quest'ultimo principio SU n. 1238/05). La selezione delleimpugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i terminifissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati,salvo che i termini stessi (e gli adempimenti prescritti) risultinoinsignificanti. […].” (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, inmotivazione pagg.10-11)»; e precisato che non è possibile «applicare lasanzione dell'improcedibilità allorquando il documento mancante sia nelladisponibilità del giudice per opera della controparte o perché ladocumentazione sia stata acquisita mediante l'istanza di trasmissione delfascicolo d'ufficio. In tal caso le ragioni della tempestiva conoscenza, cheavevano sorretto la lettura rigorista, cedono alla verifica di ragionevolezzaNumero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, che ècostituita dal divieto di accesso al giudice», il che si ricorda anche infunzione dell’ulteriore considerazione che, nella specie, la parte resistente– costituitasi comunque tardivamente – nulla riferisce circa la data dinotifica del ricorso.5. – Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.5.1- Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta aisensi dell’art. 380 bis c.p.c. ultimo comma a seguito di proposta diinammissibilità a firma del Consigliere delegato dal Presidente dellasezione, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta,deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c., cometestualmente previsto dall’art. 380 bis ultimo comma («Se entro il termineindicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procedeai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformitàalla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»). L’art. 96terzo comma, a sua volta, così dispone: «In ogni caso, quando pronunciasulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresìcondannare la parte soccombente al pagamento, a favore dellacontroparte, di una somma equitativamente determinata». Il quartocomma aggiunge: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, ilgiudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e nonsuperiore ad euro 5.000».Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta di unadisposizione (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto dispostodall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene,nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazionelegale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza deipresupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamenteNumero registro generale 23930/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 24780/2026Data pubblicazione 26/08/2026determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di unaulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superioread euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa lalocuzione «altresì»). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso delprocesso, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale)»(Cass. Sez. Un. n.27433/2023, in motivazione).In questo caso, nessuna statuizione va assunta sulle spese essendo laparte resistente rimasta intimata, perciò il ricorrente va condannato alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende, ex art. 96 quarto comma c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto; condanna laparte ricorrente al pagamento, della somma di euro 500,00 in favoredella Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 2.7.2026.Il PresidenteMaria Acierno
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